Ordinanza n. 206/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n.535/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Calabria n. 535/2025, che aveva respinto la domanda cautelare contro le prescrizioni relative al rientro al domicilio e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Calabria che aveva negato la sospensione degli atti amministrativi contestati, deducendo la necessità di poter utilizzare i mezzi pubblici nello svolgimento dell'attività lavorativa autorizzata dal Tribunale di Catanzaro - Sezione Misure di Prevenzione. La controversia riguardava la compatibilità tra tale attività lavorativa e la prescrizione di rientrare al domicilio per la via più breve, senza effettuare soste intermedie. Dal testo non risultano ulteriori specifici motivi di appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. In sede di sommario esame, ha ritenuto non emergenti profili di fondatezza sufficienti a prefigurare un esito favorevole nel merito: l'utilizzo dei mezzi pubblici non è stato considerato elemento ostativo alla prescrizione di rientro al domicilio per la via più breve e senza soste intermedie, né allo svolgimento dell'attività lavorativa secondo le modalità autorizzate dal Tribunale di Catanzaro - Sezione Misure di Prevenzione. È stato inoltre escluso il pregiudizio grave e irreparabile, poiché nel bilanciamento degli interessi prevale l'interesse pubblico preventivo rispetto alle modalità di esecuzione dell'attività lavorativa autorizzata. La domanda di sospensione è stata quindi respinta e le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dell'appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'ordinanza del TAR richiede sia un apprezzabile fumus boni iuris sia la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; la mancata evidenza di uno dei due presupposti è sufficiente a respingere la domanda.
- La prescrizione di rientrare al domicilio per la via più breve e senza soste intermedie non è, di per sé, incompatibile con l'utilizzo dei mezzi pubblici, se tale modalità non impedisce il rispetto delle prescrizioni e lo svolgimento dell'attività lavorativa autorizzata.
- Nel bilanciamento cautelare, l'interesse pubblico preventivo può prevalere sulle modalità di esecuzione dell'attività lavorativa autorizzata quando non sia dimostrata una lesione grave e irreparabile della posizione del destinatario.
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