Sentenza n. 1143/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso che aveva riconosciuto alla ricorrente la retribuzione professionale docenti e condannato il Ministero al pagamento di € 1.178,55, oltre interessi o rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza n. 308/2025 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, che aveva accertato il suo diritto alla retribuzione professionale docenti in relazione a servizio prestato a tempo determinato e aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento di € 1.178,55, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto al saldo. La sentenza era stata notificata presso la sede reale dell'amministrazione, ma non era stata spontaneamente eseguita. La ricorrente ha quindi dedotto l'inadempimento dell'amministrazione e chiesto l'esecuzione coattiva del giudicato, nonché la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti le condizioni per l'azione di ottemperanza, rilevando l'avvenuta notifica della sentenza presso la sede reale dell'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla l. n. 30/1997, tra la notifica della sentenza e la notifica del ricorso per ottemperanza. Poiché la sentenza non era stata eseguita, ha ordinato al Ministero di corrispondere alla ricorrente € 1.178,55, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto al saldo, entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche, autorizzandolo a subdelegare gli adempimenti a un altro dirigente ministeriale, da espletare entro ulteriori 60 giorni. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell'amministrazione debitrice. La domanda di astreinte è stata ritenuta adeguatamente soddisfatta dalla nomina del commissario ad acta ed è stata quindi respinta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori, rimborso forfetario e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Quanto alla domanda volta alla condanna, ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., al pagamento di una somma di denaro, a titolo di penalità di mora (c.d. astreinte)
La tutela dell'ottemperanza consente al giudice di adottare misure esecutive, inclusa la penalità di mora; nel caso concreto, tuttavia, la nomina del commissario ad acta è stata ritenuta sufficiente a soddisfare la pretesa esecutiva.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla l. n. 30/1997
decorso del termine dilatorio di centoventi giorni
Il decorso di 120 giorni dalla notifica della sentenza presso la sede reale dell'amministrazione costituisce condizione per la proponibilità dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione per l'esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento è proponibile quando la decisione sia stata notificata presso la sede reale dell'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
- L'accertata mancata esecuzione del giudicato impone all'amministrazione soccombente di provvedere al pagamento delle somme dovute, comprensive degli accessori indicati nella sentenza da eseguire, entro il termine fissato dal giudice dell'ottemperanza.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo in un dirigente dell'amministrazione debitrice e consentendogli di subdelegare gli adempimenti esecutivi a un altro dirigente.
- La nomina del commissario ad acta può costituire una misura sufficientemente satisfattiva della pretesa esecutiva e rendere non necessaria l'applicazione contestuale di un'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
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