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Ordinanza

Ordinanza n. 84/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della nota prot. n. 11/03/2026.0237914.U del giorno 11 marzo 2026 recante “Comunicazione di archiviazione per improcedibilità” con la quale l’Area Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia-Romagna ha comunicato alla società ricorrente l’improcedibilità e la conseguente archiviazione del procedimento di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) avviato dalla ricorrente ai sensi dell’articolo 27 bis del D.lgs. 152/2006 ai fini della realizzazione ed esercizio di un impianto agrivoltaico avanzato della potenza pari a 22.274,20 kWp e relative opere connesse, da realizzarsi nel Comune di Jolanda di Savoia (FE) denominato “Jolanda Zardi”; -della nota prot. n. 04/03/2026.0202428.E adottata dall’ARPAE in data 4 marzo 2026, conosciuta in quanto allegata al superiore atto, recante “Comunicazione: proposta di improcedibilità dell’istanza” (doc. 2) relativa all’istanza di PAUR presentata dalla ricorrente e relativa all’impianto “Jolanda Zardi”; NONCHÉ previa occorrendo trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, per l’ipotesi in cui l’articolo 11-quinquies del D.lgs. n. 190/2024 fosse interpretato nel senso fatto proprio dalle Amministrazioni resistenti e, dunque, che lo stesso vieta l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (“impianti FER”), non rientranti tra gli interventi di cui all’Allegato A del D.lgs. 190/2024, anche nella buffer zone dei siti UNESCO, per la proposizione della questione di legittimità costituzionale dell’intero articolo 2, del D.L. 21 novembre 2025, n. 175, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 gennaio 2026, n. 4, che ha, inter alia, introdotto l’articolo 11-quinquies del D.lgs. n. 190/2024, in quanto emanato in carenza dei presupposti per il ricorso alla decretazione di urgenza in palese violazione dell’articolo 77 della Costituzione nonché specificamente dell’articolo 11-quinquies del D.lgs. n. 190/2024, per violazione degli articoli 77, 3, 9, 11, 41 e 117 primo comma della Costituzione nonché con riferimento ai principi comunitari di massima diffusione delle fonti rinnovabili.

Giustizia amministrativa202600517

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: nota regionale di archiviazione per improcedibilità del procedimento PAUR relativo alla realizzazione e all'esercizio di un impianto agrivoltaico avanzato e nota ARPAE recante proposta di improcedibilità dell'istanza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la comunicazione regionale di improcedibilità e archiviazione del procedimento di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, avviato ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 per un impianto agrivoltaico avanzato della potenza di 22.274,20 kWp, con opere connesse, da realizzare nel Comune di Jolanda di Savoia. È stata inoltre prospettata, ove l'art. 11-quinquies del d.lgs. 190/2024 fosse interpretato nel senso di vietare l'installazione di impianti FER non ricompresi nell'Allegato A anche nella buffer zone dei siti UNESCO, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.l. 21 novembre 2025, n. 175, convertito dalla l. 15 gennaio 2026, n. 4, per violazione degli artt. 77, 3, 9, 11, 41 e 117, primo comma, Cost., nonché dei principi dell'Unione europea sulla massima diffusione delle fonti rinnovabili. Il TAR non definisce in questa sede le questioni sostanziali, rilevando la necessità di un loro approfondimento nel giudizio di merito.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei limiti indicati in motivazione. Pur ritenendo che le questioni giuridiche dedotte richiedano un approfondimento nel merito, ha ravvisato, nella valutazione propria della fase cautelare, un periculum in mora prevalente in favore della società ricorrente con riguardo alla tutela dell'effetto di prenotazione del collegamento alla rete. La misura cautelare è stata quindi diretta a ottenere la sospensione dell'eventuale decadenza del preventivo di connessione nelle more della decisione di merito, senza anticipare la soluzione delle questioni relative alla legittimità dell'archiviazione e all'interpretazione della disciplina sugli impianti FER nelle buffer zone UNESCO. Le spese di lite sono state compensate in ragione della novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 27-bis d.lgs. 152/2006

    ai sensi dell’articolo 27 bis

    Individua il procedimento di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale avviato per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto agrivoltaico.

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

    Costituisce la base processuale per la domanda cautelare e per la concessione della misura adottata dal TAR.

  • art. 11-quinquies d.lgs. 190/2024

    lo stesso vieta l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (...) anche nella buffer zone dei siti UNESCO

    La sua interpretazione, prospettata dalla ricorrente come questione controversa, non è stata definita nell'ordinanza, che ha rinviato l'approfondimento alla fase di merito.

  • art. 2 d.l. 21 novembre 2025, n. 175, convertito dalla l. 15 gennaio 2026, n. 4

    ha, inter alia, introdotto l’articolo 11-quinquies del D.lgs. n. 190/2024

    La disposizione è indicata quale fonte normativa della disciplina contestata; la relativa legittimità costituzionale non è stata decisa in sede cautelare.

  • art. 77 Cost.

    emanato in carenza dei presupposti per il ricorso alla decretazione di urgenza (...) in violazione dell’articolo 77 della Costituzione

    È richiamato come parametro della questione di legittimità costituzionale prospettata dalla ricorrente, non esaminata definitivamente nell'ordinanza.

  • artt. 3, 9, 11, 41 e 117, primo comma, Cost.

    per violazione degli articoli 77, 3, 9, 11, 41 e 117 primo comma della Costituzione

    Sono indicati dalla ricorrente quali ulteriori parametri costituzionali asseritamente violati dalla disciplina contestata; l'ordinanza non ne accerta la violazione.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando le questioni di legittimità dell'archiviazione di un procedimento autorizzatorio e della disciplina applicabile agli impianti FER richiedono approfondimento nel merito, il giudice può accordare una tutela interinale senza definire anticipatamente tali questioni, ove sussista un periculum in mora prevalente.
  • La tutela cautelare può essere limitata alla conservazione dell'effetto di prenotazione del collegamento alla rete, mediante sospensione dell'eventuale decadenza del preventivo di connessione, nelle more della decisione di merito.
  • Il bilanciamento cautelare degli interessi deve considerare anche il rischio di perdita dell'utilità connessa alla prenotazione della connessione alla rete, distinto dalla definitiva valutazione della legittimità del titolo o del procedimento autorizzatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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