Cassazione Civile, Ordinanza n. 24657/2022 del 10/08/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2006 notificato a una società a ristretta base sociale. In primo grado il ricorso della società era stato rigettato dalla CTP. In appello, sia la società sia un soggetto che era socio e amministratore della società nell'anno contestato avevano impugnato la sentenza. La CTR aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per violazione del contraddittorio nei confronti di tale soggetto, ritenendolo legittimato a intervenire e a proporre appello in proprio per gli effetti negativi che la controversia avrebbe potuto produrre nella sua sfera personale e patrimoniale. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: (1) violazione delle norme sul litisconsorzio e sulla capacità processuale, per avere la CTR erroneamente riconosciuto la legittimazione del socio/amministratore a impugnare una sentenza resa tra soggetti diversi, non essendo egli parte del giudizio di primo grado e non essendovi litisconsorzio necessario; (2) violazione delle norme processuali tributarie sul contraddittorio e sugli avvisi di udienza, per avere la CTR ritenuto che il medesimo soggetto fosse stato estromesso da un giudizio al quale non aveva partecipato e avesse dunque diritto all'avviso di fissazione dell'udienza; (3) in via subordinata, violazione delle norme sul rinvio al primo giudice e sul litisconsorzio necessario, per l'illegittimità del disposto annullamento con rimessione alla CTP in ragione di una pretesa omissione non rientrante tra le ipotesi tassative di rinvio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi del ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che il socio e amministratore non era parte del giudizio di primo grado, non aveva un interesse giuridicamente rilevante a impugnare in proprio la sentenza resa tra la società e l'Amministrazione finanziaria, e non poteva essere considerato litisconsorte necessario nel giudizio di merito. Ha inoltre ritenuto infondata e in parte inammissibile la questione di legittimità costituzionale prospettata nel controricorso. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La Corte esclude che, nel caso di specie, il socio/amministratore della società abbia una legittimazione autonoma all'impugnazione o rivesta la qualità di litisconsorte necessario nel giudizio promosso contro l'avviso di accertamento emesso nei confronti della sola società.
art. 49 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato insieme alle altre norme sul processo tributario per negare la legittimazione del soggetto che non era parte del primo grado a proporre appello in proprio.
art. 75, terzo comma, c.p.c.
La Corte ritiene infondata la censura di costituzionalità e afferma che il socio/amministratore conserva piena possibilità di difesa nei confronti di eventuali atti impositivi a lui notificati.
art. 31 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato nel secondo motivo per contestare l'assunto della CTR sull'omesso avviso di udienza; la Corte accoglie la doglianza dell'Agenzia.
art. 59 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel terzo motivo per censurare il rinvio al primo giudice disposto dalla CTR in un'ipotesi non prevista tassativamente dalla legge; il motivo resta assorbito.
art. 102 c.p.c.
Evocato nel terzo motivo in relazione al litisconsorzio necessario; la censura resta assorbita.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per dedurre nullità della sentenza di appello per errori processuali.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il socio o amministratore di una società destinataria dell'avviso di accertamento non è automaticamente legittimato a impugnare in proprio la sentenza resa solo tra società e Amministrazione finanziaria, se non ha partecipato al giudizio di primo grado e non è destinatario dell'atto impositivo.
- La qualità di socio, anche in una società a ristretta base sociale, non comporta di per sé litisconsorzio necessario nel giudizio di merito sull'accertamento emesso nei confronti della sola società.
- L'interesse meramente di fatto agli eventuali riflessi patrimoniali o personali della lite non basta a fondare la legittimazione processuale all'impugnazione.
- Il soggetto che ritenga di avere una propria posizione difensiva conserva la possibilità di far valere integralmente le proprie ragioni in un autonomo giudizio, se e quando gli venga notificato un avviso di accertamento a lui diretto.
- La nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e il rinvio al primo giudice possono essere disposti solo nei casi previsti dalla legge, non potendo essere estesi oltre le ipotesi tassative previste dal rito tributario.
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