Sentenza del 13/10/2020 n. 22018 - Corte di Cassazione
Cartella di pagamento - Importo sul saldo - Limite condono.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'iscrizione ipotecaria e delle cartelle di pagamento; l'Agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione contestando, tra l'altro, la decisione della CTR che aveva respinto il suo gravame. In parte centrale del motivo assumeva che alcune cartelle dovessero invece essere escluse dallo stralcio ex decreto fiscale 2018 o che documenti prodotti in appello non potevano essere ammessi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere per tre cartelle il cui singolo carico affidato all'Agente risultava di importo residuo inferiore a Euro 1.000 (Euro 376,93; Euro 294,73; Euro 37,72) applicando lo stralcio automatico previsto dal D.L. n.119/2018 conv. L. n.136/2018. Quanto alle rimanenti cartelle, la Corte ha accolto i motivi III e IV del ricorso (ritenendo errata la CTR nel non ammettere in appello alcuni documenti preesistenti e depositati nei termini), ha respinto il primo motivo e assorbito il secondo; ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR Campania in diversa composizione per decidere nel merito anche sulle spese di lite di legittimità.
Norme richiamate
Decreto Legge n. 119 del 2018, conv. con mod. dalla L. n. 136 del 2018 (cd. decreto fiscale 2019), art. 4 comma 1
"i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 ... sono automaticamente annullati."
Lo stralcio è automatico e si applica ai singoli carichi affidati all'Agente della riscossione (sorte capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni). Il limite di 1.000 euro va calcolato sul residuo del singolo carico alla data di entrata in vigore del decreto (24/10/2018).
Decreto Legge n. 34 del 2019, art. 16‑quater, conv. con mod. in L. n. 58/2019
"Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2019 ..."
Stabilisce termini e obblighi contabili per gli enti creditori in relazione allo stralcio effettuato dall'agente della riscossione.
Decreto Legislativo n. 546 del 1992, art. 2, art. 21, art. 32, art. 58
Norme processuali tributarie richiamate: art. 32 indicante il termine di decadenza per la produzione di documenti in appello; art. 58 sulla produzione documentale; art. 21 e art. 2 sull'ambito di applicazione e termini processuali. La Corte ha richiamato che in sede d'appello possono essere prodotti nuovi documenti preesistenti purché entro il termine di cui all'art. 32, con conseguente ammissibilità di documenti che la CTR aveva escluso.
Codice di Procedura Civile, art. 112
Richiamato nella doglianza circa violazioni del principio del contraddittorio e delle regole di ammissibilità degli atti; la Corte ha comunque ritenuto infondate alcune eccezioni procedurali mosse dall'Agente.
Massime di principio
- Il limite di Euro 1.000 previsto dallo 'stralcio' si riferisce al singolo "carico affidato" all'agente della riscossione (cioè alla singola partita di ruolo composta da imposta, sanzioni e interessi per ritardata iscrizione), non all'importo totale della cartella esattoriale.
- Lo stralcio è automatico: non è necessaria domanda del contribuente; l'annullamento opera alla data indicata dal decreto (effetto al 31/12/2018) e il residuo va valutato alla data di entrata in vigore del decreto (24/10/2018).
- Sono inclusi nello stralcio capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni; sono invece esclusi gli interessi di mora e l'aggio di riscossione, nonché specifiche categorie indicate dal comma 4 (es. risorse proprie UE, IVA all'importazione, recupero aiuti di Stato, sanzioni penali, condanne Corte dei conti).
- In sede d'appello tributario possono essere ammessi nuovi documenti preesistenti al primo grado anche se ampliano la materia del contendere, purché depositati nel termine di decadenza previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 546/1992 e sempre che sia rispettato il principio del contraddittorio; un rifiuto ingiustificato di ammettere tali documenti può essere motivo di cassazione.
- La procura agli atti per il ricorso in cassazione è di norma "speciale" quando dal testo emerge la volontà dell'assistito di ricorrere in Cassazione; la mancanza di alcuni formalismi non invalida automaticamente la procura se la specialità è desumibile.
- Se la Cassazione accerta errori procedurali (es. esclusione documentale) può cassare e rinviare il giudizio alla CTR per la valutazione nel merito; ciò non impedisce che, contestualmente, venga dichiarata cessata la materia del contendere per singoli carichi già stralciati ex lege.
- Per valutare l'applicabilità dello stralcio è necessario verificare (i) la data di affidamento del carico (tra 1/1/2000 e 31/12/2010), (ii) la composizione del carico (capitale + interessi iscrizione + sanzioni) e (iii) l'ammontare residuo alla data del 24/10/2018.
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