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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25178/2022 del 23/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di nullità, da parte del Tribunale, di due testamenti olografi attribuiti a un de cuius. La parte soccombente in appello ha impugnato la decisione sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto raggiunta la prova della falsità dei testamenti sulla base della consulenza tecnica d'ufficio grafologica/calligrafica, senza considerare che le conclusioni del consulente erano asseritamente dubitative e limitate alle sole sottoscrizioni; che, per le schede testamentarie, l'assenza di scritture di comparazione avrebbe impedito qualsiasi giudizio; che non sarebbe stato adeguatamente valorizzato il fatto che il testatore scriveva abitualmente in stampatello; e che il dubbio circa un possibile aiuto di terzi nella mera apposizione delle firme avrebbe dovuto impedire di ritenere assolto l'onere della prova in capo a chi contestava l'autenticità. Con il secondo motivo si deduceva nullità della sentenza per omessa trattazione del motivo di appello relativo al mancato assolvimento dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. e alla non applicabilità della regola del 'più probabile che non' al tema dell'onere probatorio. Con il terzo motivo si denunciava difetto di motivazione. La Corte di cassazione ha però ritenuto che i tre motivi fossero tutti inammissibili, perché la sentenza d'appello conteneva già una motivazione sufficiente e specifica sulla falsità dei testamenti, la censura tendeva in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito e delle risultanze peritali, e la violazione dell'art. 2697 c.c. non era configurabile come prospettato, poiché non risultava una errata distribuzione dell'onere probatorio ma solo una contestazione dell'apprezzamento delle prove

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che la sentenza d'appello era correttamente motivata e che le critiche della ricorrente miravano impropriamente a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e della consulenza tecnica d'ufficio, attività riservata al giudice di merito. Ha inoltre ribadito che, in tema di contestazione dell'autenticità di un testamento olografo, l'onere della prova grava su chi propone l'accertamento negativo della provenienza della scrittura; la violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice ripartisce erroneamente l'onere, non quando si contesta l'esito della valutazione delle prove. Ha quindi confermato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore dei controricorrenti e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 372 c.p.c.

    nel giudizio di cassazione non è ammessa la produzione di documenti nuovi diretti a dimostrare la fondatezza dei motivi di impugnazione, salvo che attengano a nullità della sentenza o all'ammissibilità del ricorso o del controricorso

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione camerale del ricorso ritenuto potenzialmente inammissibile

  • art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c.

    richiamato quale base della possibile declaratoria di inammissibilità in camera di consiglio

  • art. 360 bis n.1 c.p.c.

    il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non superava il relativo scrutinio di ammissibilità

  • art. 2697 c.c.

    la sua violazione è ravvisabile solo se l'onere della prova viene attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti l'apprezzamento del materiale istruttorio

  • art. 116 c.p.c.

    la valutazione dell'attendibilità e concludenza delle prove e la scelta di quelle idonee rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito

  • art. 606 c.c.

    il testamento olografo è nullo se non è scritto per intero di mano del testatore

  • art. 602 c.c.

    indica i requisiti di forma-sostanza del testamento olografo: scrittura autografa, data e sottoscrizione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la soccombenza comporta il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Chi contesta l'autenticità di un testamento olografo deve proporre un'azione di accertamento negativo e sopporta l'onere di provare la falsità della scrittura.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice addossa l'onere probatorio alla parte erronea, non quando si censura la valutazione del materiale istruttorio o la ritenuta sufficienza della prova.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o una diversa lettura della consulenza tecnica d'ufficio, trattandosi di apprezzamenti riservati al giudice di merito.
  • Il giudice di merito deve motivare le ragioni dell'adesione o del dissenso rispetto alla CTU, ma la scelta di disporre o meno approfondimenti integrativi, chiarimenti o rinnovazione della consulenza è discrezionale e non censurabile in cassazione se adeguatamente motivata.
  • Nel testamento olografo la falsità della sottoscrizione è di per sé sufficiente a rendere superfluo l'esame di ulteriori profili di autografia o di redazione del testo, perché la sottoscrizione è requisito essenziale della forma testamentaria.

Come è indicizzato

MaterieTestamentoImpugnazioniProve
RamiSuccessioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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