Cassazione Civile, Ordinanza n. 34760/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirenti)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di retratto agrario proposta da un soggetto che aveva esercitato il diritto di retratto nei confronti del proprietario del fondo alienato e degli acquirenti. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d’appello di Potenza aveva rigettato l’impugnazione proposta avverso tale decisione, confermando la sentenza di primo grado. In cassazione gli acquirenti hanno proposto tre motivi: con il primo hanno denunciato la falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibili documenti prodotti in appello, provenienti dal Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Basilicata, dai quali sarebbe emerso che essi non erano proprietari del fondo confinante ma meri occupanti senza titolo; con il secondo hanno dedotto l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo; con il terzo la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondato il primo motivo, affermando che i documenti prodotti in appello potevano avere carattere decisivo e richiamando il principio delle Sezioni unite sulla nozione di prova nuova indispensabile ex art. 345, comma 3, c.p.c. nel testo previgente. Conseguentemente ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbiti il secondo e il terzo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Potenza in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
Nel giudizio di appello, nel regime previgente alla riforma del 2012, è ammissibile la prova nuova indispensabile, cioè quella idonea da sola a eliminare ogni incertezza sulla ricostruzione fattuale o a provare un fatto rimasto indimostrato o insufficiente, anche se la mancata produzione dipende da preclusioni del primo grado.
art. 360, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per censurare la falsa applicazione della norma processuale in tema di ammissibilità della prova nuova in appello.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Sono stati richiamati nel terzo motivo di ricorso come norme sulla valutazione della prova, ma il motivo è rimasto assorbito.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, nel regime anteriore alla novella del 2012, una prova documentale è "indispensabile" quando è potenzialmente decisiva, cioè capace di eliminare ogni dubbio sulla ricostruzione dei fatti posti a base della decisione impugnata o di dimostrare un fatto decisivo non sufficientemente provato.
- La valutazione dell’indispensabilità della prova nuova va compiuta in termini sostanziali e non formalistici, avendo riguardo alla sua attitudine a incidere in modo risolutivo sull’esito della lite.
- Quando il primo motivo di ricorso determina la cassazione della sentenza, i motivi ulteriori che attengono alla medesima questione o risultano subordinati restano assorbiti.
- Se il giudice di appello esclude erroneamente documenti decisivi ai sensi dell’art. 345 c.p.c., la sentenza va cassata con rinvio al giudice di merito affinché riesamini la controversia alla luce della prova ammessa.
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