Cassazione Penale, Ordinanza n. 21716/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolemico. Il ricorso articolava cinque motivi: 1) violazione di legge processuale e vizio di motivazione, sostenendo che la prova della guida del veicolo fosse stata desunta da dichiarazioni de relato rese dall'ufficiale di polizia giudiziaria, asseritamente inutilizzabili ex art. 195, comma 4, c.p.p., e che mancasse l'avviso previsto dall'art. 114 disp. att. c.p.p.; 2) mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; 3) difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio; 4) difetto di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche; 5) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle pene sostitutive ex art. 20-bis c.p., lamentando in particolare che la prognosi negativa fosse stata fondata esclusivamente sui precedenti penali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondate o non decisive le censure: la testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria era utilizzabile perché riferita a quanto direttamente riscontrato e acquisito nell'immediatezza; non era necessario l'avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore nel caso di rifiuto di sottoporsi all'alcoltest; il diniego della particolare tenuità del fatto, la determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche erano sorretti da motivazione sufficiente e non illogica; quanto alle pene sostitutive, la Corte territoriale poteva considerare i precedenti penali nella valutazione prognostica, e la censura non indicava specificamente elementi trascurati o mal valutati. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 7, cod. strada
Norma incriminatrice del rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolemici richiesti dagli operanti in presenza di un ragionevole motivo di ritenere che il conducente si trovi in stato di ebbrezza.
art. 195, comma 4, c.p.p.
Il divieto di testimonianza indiretta della polizia giudiziaria non opera quando l'ufficiale riferisce circostanze direttamente percepite nell'immediatezza del fatto o informazioni acquisite fuori da un contesto dialogico investigativo strutturato.
art. 114 disp. att. c.p.p.
L'avviso sulla facoltà di farsi assistere da un difensore non è dovuto quando il conducente rifiuta di sottoporsi all'alcoltest, poiché la presenza del difensore è funzionale alla regolarità di un atto non ripetibile che qui non viene eseguito.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando gli elementi ritenuti decisivi, come il concreto pericolo creato dalla condotta e la fuga successiva, senza necessità di analizzare puntualmente tutti gli elementi astrattamente rilevanti.
art. 133 c.p.
La valutazione della tenuità dell'offesa e la graduazione della pena devono essere ancorate a modalità della condotta, grado di colpevolezza, danno o pericolo, ma il giudice può motivare richiamando solo gli elementi decisivi.
art. 132 c.p.
La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e sfugge al controllo di legittimità se sorretta da motivazione non arbitraria e non illogica.
art. 20-bis c.p.
Le pene sostitutive richiedono una prognosi negativa o positiva non fondata esclusivamente sui precedenti penali; tuttavia, nel caso concreto, la Corte d'appello ha effettuato una valutazione prognostica legittima, non specificamente censurata.
Massime di principio
- La prova della guida e della dinamica del fatto può essere desunta dalle dichiarazioni dell'ufficiale di polizia giudiziaria quando egli riferisca circostanze direttamente percepite o informazioni raccolte nell'immediatezza in assenza di un vero e proprio colloquio investigativo con un dichiarante identificabile come teste.
- Il divieto di testimonianza indiretta della polizia giudiziaria non copre le informazioni spontanee e contestuali raccolte sul luogo del fatto nelle fasi concitate del postfatto, purché non si tratti di dichiarazioni rese in un contesto procedimentale dialogico strutturato.
- L'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore in materia di accertamento alcolemico presuppone l'effettivo svolgimento dell'atto; se il conducente rifiuta di sottoporvisi, la mancata informazione non determina invalidità rilevante ai fini dell'accertamento del reato di rifiuto.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è sufficientemente motivato quando il giudice individui gli elementi decisivi che rendono l'offesa non esigua, senza dover confutare analiticamente ogni allegazione difensiva.
- La determinazione del trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo per manifesta illogicità, arbitrarietà o mancanza assoluta di motivazione.
- Nel valutare le pene sostitutive, la prognosi sull'adempimento delle prescrizioni non può basarsi solo in astratto sui precedenti penali; tuttavia, se il giudice utilizza i precedenti come uno degli indici della valutazione prognostica e la motivazione non è specificamente attaccata, la decisione resiste al vaglio di legittimità.
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