Sentenza n. 3881/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza - della sentenza n. 272/2025 del Tribunale di Como - Sezione Lavoro, pubblicata il 26.06.2025, recante l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere l’accredito della carta docente rivendicato, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a provvedere a tale accredito per le seguenti annualità: 2021/2022 e 2022/2023, per il corrispondente importo complessivo di € 1.000,00 (euro mille/00).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 272/2025 del Tribunale di Como - Sezione Lavoro, concernente l'accredito della carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Como, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, per euro 500,00 ciascuna annualità, e aveva condannato il Ministero all'accredito del beneficio. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione, chiedendo l'accredito complessivo di euro 1.000,00 mediante la carta elettronica o il borsellino elettronico. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza allegare o documentare l'avvenuta esecuzione. Il ricorso è stato proposto dopo la notifica della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché erano decorsi 120 giorni dalla notificazione della sentenza avente valore di titolo esecutivo. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza del Ministero, rilevando che la sentenza del Tribunale di Como era passata in giudicato, la pretesa economica risultava documentata e l'Amministrazione non aveva dimostrato l'integrale esecuzione dell'obbligo di accredito. Il Ministero è stato ordinato a provvedere entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, detraendo eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e da svolgere entro i successivi 60 giorni. Al commissario è stato demandato anche il calcolo definitivo dell'importo dovuto e l'adozione degli atti finanziari necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza al giudicato, ordinare all'amministrazione di eseguire la decisione e nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 2233, comma 2, c.c.
Il criterio di adeguatezza è stato utilizzato per determinare le spese legali in relazione alla limitata attività difensiva concretamente svolta nel giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il ricorso contro una pubblica amministrazione è procedibile quando, dopo la notificazione della sentenza avente valore di titolo esecutivo, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
- L'amministrazione deve dimostrare l'integrale esecuzione del giudicato; in mancanza di tale prova, la documentata persistenza dell'obbligo riconosciuto dalla sentenza e l'assenza di contestazioni consentono di dichiarare l'inottemperanza.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato.
- Quando il commissario ad acta è un dirigente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica e l'incarico rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso per l'attività commissariale.
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