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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13819/2020 del 06/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Per l’anno d’imposta 2006 l’Agenzia delle Entrate contestò al contribuente maggiori imposte IRPEF e relative addizionali, IRAP e IVA, irrogando una sanzione amministrativa di 34.077,75 euro. L’accertamento si fondava sulla ricostruzione secondo cui il contribuente aveva svolto attività di ricezione e ristorazione presso il Castello di Brusasco. La Commissione tributaria provinciale di Torino accolse il ricorso del contribuente e compensò le spese. La Commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza depositata il 21 febbraio 2013, accolse invece l’appello principale dell’Agenzia e rigettò quello incidentale del contribuente, ritenendo provato lo svolgimento dell’attività e legittime le riprese fiscali. Il contribuente propose sedici motivi di ricorso per cassazione. I primi tre contestavano la legittimazione del funzionario che aveva sottoscritto l’appello dell’Ufficio, la delega alla sottoscrizione e la qualifica del sottoscrittore. Il quarto e il quinto censuravano la ricostruzione delle attività d’impresa, dei soggetti che le gestivano e dei rapporti familiari e finanziari, invocando anche la violazione delle regole sull’onere della prova e delle norme tributarie sul reddito. I motivi sesto, settimo, undicesimo, quindicesimo e sedicesimo lamentavano l’omessa pronuncia su questioni concernenti agevolazioni per immobili sottoposti alla tutela delle Belle Arti, autorizzazione alle indagini fiscali, motivazione dei criteri sanzionatori, applicabilità dell’IVA e base di calcolo del recupero IVA. L’ottavo motivo riguardava la motivazione dell’avviso di accertamento; il nono, il decimo e il tredicesimo la notifica e la legittimazione del sottoscrittore dell’accertamento; il dodicesimo la mancata indicazione dell’autorità cui rivolgersi in autotutela; il quattordicesimo l’applicazione delle sanzioni nel minimo edittale e il cumulo materiale.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha preliminarmente respinto la richiesta di riunione con altro giudizio, già definito dalla Corte con sentenza n. 19560 del 2017. I primi tre motivi sono stati dichiarati in parte inammissibili, perché l’omessa pronuncia era stata denunciata con il paradigma dell’errore di diritto anziché con quello dell’error in procedendo e senza dedurre la nullità della sentenza; per la parte residua sono stati rigettati, poiché è valida la sottoscrizione dell’appello dell’Ufficio da parte del preposto al reparto competente, anche in mancanza di una specifica delega esibita, salvo prova della sua estraneità all’Ufficio o dell’usurpazione del potere d’impugnazione. Il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché miravano a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti, non consentita in sede di legittimità. I motivi sesto, settimo, undicesimo, quindicesimo e sedicesimo sono stati dichiarati inammissibili sia perché prospettavano come violazioni di legge omissioni di pronuncia riconducibili, al più, a errori processuali, sia per difetto di specificità: il ricorrente non aveva documentato in modo adeguato come le questioni fossero state riproposte in appello. L’ottavo motivo è stato dichiarato inammissibile per la sovrapposizione di diversi vizi di censura e per la mancata trascrizione dello specifico motivo d’appello e dell’avviso di accertamento. Il nono, il decimo e il tredicesimo sono stati dichiarati inammissibili per l’erronea formulazione delle censure processuali e, quanto al tredicesimo, anche per difetto di specificità; la censura sulla legittimazione dell’Ufficio a emettere l’atto impositivo non coglieva inoltre nel segno. Il dodicesimo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata indicazione del luogo e del modo in cui la questione era stata riproposta in appello. Il quattordicesimo è stato dichiarato inammissibile per erronea formulazione del vizio e per difetto di specificità, non essendo stati indicati la riproposizione della questione in appello né il contenuto dell’avviso relativo alla determinazione delle sanzioni. Il contribuente è stato condannato a pagare all’Agenzia delle Entrate 7.000 euro per le spese del giudizio di legittimità, oltre spese prenotate a debito; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    Premesso che il vizio di omessa ovvero apparente pronunzia (cfr. motivi primo e terzo) rientrano nell’ambito di operatività degli errores in procedendo, denunziabili ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e non degli errores in iudicando – donde l’inammissibilità, già astratta, della prospettazione in tal senso operatane dalla parte ricorrente, non sanabile attraverso la riqualificazione dei mezzi di gravame entro i corretti termini, stante il mancato riferimento, a cagione dell’omessa pronunzia, alla nullità della sentenza impugnata

    L’omessa o apparente pronuncia è un error in procedendo da denunciare ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; la Corte non può riqualificare la censura formulata come violazione di legge quando il ricorrente non deduca la nullità della sentenza.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Invero, rappresenta ius receptum il principio per cui l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo, sicchè, laddove sia stata denunciata la falsa applicazione della regola del tantum devolutum quantum appelatum, è necessario, ai fini del rispetto del principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, che nel ricorso stesso siano riportati, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, i passi del ricorso introduttivo con i quali la questione controversa è stata dedotta in giudizio e quelli dell’atto d’appello con cui le censure ritenute inammissibili per la loro novità sono state formulate

    Quando si deduce un error in procedendo relativo alla devoluzione della questione in appello, il ricorso per cassazione deve riportare in modo testuale e specifico i passaggi pertinenti degli atti di primo grado e di appello; la loro omissione rende la censura inammissibile.

  • artt. 10 e 11, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992

    in tema di contenzioso tributario, del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 e 11, comma 2, riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio all’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate nei cui confronti è proposto il ricorso, organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale, sicchè è validamente apposta la sottoscrizione dell’appello dell’ufficio finanziario da parte del preposto al reparto competente, anche ove non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o, comunque, l’usurpazione del potere d’impugnare la sentenza

    L’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate sta in giudizio tramite il direttore o il preposto al reparto competente, che si considera delegato in via generale. La sottoscrizione dell’appello da parte di quest’ultimo è valida senza produzione di una delega specifica, a meno che sia eccepita e provata la sua estraneità all’Ufficio o l’usurpazione del potere d’impugnazione.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. (specificità del ricorso per cassazione)

    Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza (cfr. l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), per non essere stato indicato il luogo ed il modo di riproposizione, nel ricorso in appello, del motivo di impugnazione dell’atto impositivo proposto in primo grado.

    Per consentire il controllo sulla dedotta omissione di una questione, il ricorrente deve indicare specificamente dove e come la questione sia stata riproposta nel giudizio d’appello; in mancanza, il motivo è inammissibile.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario l’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate è rappresentato in giudizio dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da considerarsi delegata in via generale. L’appello sottoscritto dal preposto è valido anche senza esibizione di una delega specifica, salvo che sia eccepita e provata la sua estraneità all’Ufficio o l’usurpazione del potere d’impugnare.
  • L’omessa o apparente pronuncia va denunciata in cassazione come error in procedendo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; la censura formulata come violazione di legge non è riqualificabile se non è dedotta la nullità della sentenza.
  • Quando si denuncia l’omesso esame di questioni devolute al giudice d’appello, il ricorso per cassazione deve indicare e riportare in modo specifico i pertinenti passaggi degli atti processuali, inclusi il ricorso introduttivo e l’atto di appello, ove necessari a dimostrare la rituale riproposizione della questione.
  • Non è consentito usare il ricorso per cassazione per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o dei fatti storici già ricostruiti dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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