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Ordinanza

Ordinanza n. 13470/2026 - Roma, Sezione 3

Giustizia amministrativa202510368

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, n. 2900/2025, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La parte ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma – Sezione lavoro – n. 2900/2025, passata in giudicato. Nel corso della precedente fase del giudizio, il TAR aveva ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione al titolo e aveva nominato, per il caso di perdurante inottemperanza, il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione quale commissario ad acta. Persistendo l’inerzia dell’Amministrazione, la parte ricorrente ha chiesto, tra l’altro, la sostituzione del commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto la richiesta di sostituzione del commissario ad acta, rilevando il perdurare dell’inerzia dell’Amministrazione. Ha quindi revocato il commissario precedentemente nominato e, in sua sostituzione, ha designato il Dirigente dell’Ufficio III della Ragioneria territoriale dello Stato di Roma. Il commissario ad acta, con facoltà di delega e con compenso posto a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, dovrà provvedere all’esecuzione della sentenza ottemperanda entro 60 giorni dalla richiesta appositamente presentata dalla parte ricorrente. Le spese della presente fase sono state compensate.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il perdurare dell’inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato può giustificare la revoca del commissario ad acta già nominato e la sua sostituzione con altro soggetto, al fine di assicurare l’effettiva esecuzione della pronuncia.
  • Il commissario ad acta nominato dal giudice dell’ottemperanza può essere autorizzato a delegare le attività necessarie all’esecuzione e il relativo compenso può essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare al commissario ad acta un termine perentorio di esecuzione decorrente dalla richiesta dell’interessato beneficiario del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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