Cassazione Civile, Ordinanza n. 26222/2021 del 28/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a maggior reddito di partecipazione accertato ai fini Irpef nei confronti di un socio di una società a responsabilità limitata. La cartella era stata emessa in esecuzione di una precedente sentenza della CTR che, nel determinare il quantum dovuto, aveva tenuto conto della diversa percentuale di partecipazione del socio e della riduzione del reddito societario. Nel ricorso per cassazione il contribuente proponeva due motivi avverso la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello dell'Ufficio; tuttavia, prima della decisione, gli eredi del ricorrente depositavano memoria e atto di rinuncia al ricorso, notificati all'Agenzia, rappresentando che il dante causa aveva aderito alla definizione agevolata delle cartelle ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, con pagamento dell'importo dovuto. L'Amministrazione finanziaria si era costituita solo ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza e non aveva svolto difese né sollevato eccezioni.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata e notificata dagli eredi del ricorrente, richiamando il principio secondo cui, in presenza di definizione agevolata con adesione alla rottamazione e successivo pagamento, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto; nel caso concreto ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché l'Agenzia delle entrate era costituita solo in via eventuale e non aveva svolto attività difensiva.
Norme richiamate
art. 6 d.l. n. 193/2016
La definizione agevolata delle cartelle, con impegno a rinunciare al giudizio e successiva comunicazione dell'esattore, determina l'estinzione del giudizio o la cessazione della materia del contendere se interviene anche il pagamento integrale del debito rateizzato.
art. 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso in cassazione comporta l'estinzione del giudizio nei casi previsti dalla legge.
art. 375 c.p.c.
Norma richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 380 bis 1 c.p.c.
Norma richiamata per la fissazione del ricorso in camera di consiglio.
d.l. 31.08.2016, n. 168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n. 197
È richiamato quale fonte di modifica dell'art. 375 c.p.c. e di introduzione dell'art. 380 bis 1 c.p.c.
Massime di principio
- In presenza di adesione alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, con impegno del debitore a rinunciare al giudizio e successiva comunicazione dell'esattore, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto; se risulta anche il pagamento integrale del debito rateizzato, si dichiara la cessazione della materia del contendere.
- La rinuncia al ricorso, notificata alla controparte e non contestata, è idonea a determinare l'estinzione del giudizio di legittimità quando risulti compatibile con la fattispecie di definizione agevolata invocata dal debitore.
- Quando la parte resistente si costituisce solo ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza e non svolge attività difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26200/2021 del 28/09/2021
- ordinanza_civile · 28 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26201/2021 del 28/09/2021
- ordinanza_civile · 28 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26202/2021 del 28/09/2021
- ordinanza_civile · 28 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26203/2021 del 28/09/2021
- ordinanza_civile · 28 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26208/2021 del 28/09/2021
- ordinanza_civile · 28 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26209/2021 del 28/09/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →