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Sentenza

Sentenza n. 5409/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 3905/2025.

Giustizia amministrativa202601640

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all’obbligo di riconoscere, mediante la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, il beneficio di € 500 annui per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, disposto dalla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 3905/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 3905/2025, che aveva condannato il Ministero a riconoscerle il beneficio economico di € 500 annui tramite la carta elettronica per la formazione dei docenti, in relazione al servizio a tempo determinato prestato negli anni scolastici 2019/2020-2022/2023. La sentenza era stata notificata il 20 ottobre 2025, non era stata impugnata, come attestato dalla cancelleria il 22 dicembre 2025, e il Ministero non aveva adempiuto. La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’inottemperanza, un termine per l’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando i presupposti per l’ottemperanza sulla base della mancata impugnazione del titolo, attestata dalla certificazione di cancelleria, e dell’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV, o un funzionario delegato munito delle competenze necessarie. Ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né condizionato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza; il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale e la parcella dovrà essere presentata nei termini indicati in motivazione. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 800, oltre accessori e contributo unificato se versato, con attribuzione al procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Rilevato che alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997;

    Il giudice dell’ottemperanza ha ritenuto integrati i presupposti per l’esecuzione coattiva del titolo, valorizzando la sua mancata impugnazione e il decorso del termine dilatorio applicabile.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Rilevato che alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997;

    L’inutile decorso del termine previsto dalla disposizione, insieme alla definitività del titolo, consente di procedere in ottemperanza nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    La parte ricorrente premetteva che, con sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 3905/2025, il Ministero dell’istruzione e del merito veniva condannato a riconoscere, a favore di essa ricorrente, il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” di cui all'art. 1 della l. 107/2015, con le medesime modalità vigenti per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;

    La disposizione individua il beneficio economico oggetto del titolo giudiziale, che il Ministero deve riconoscere alla ricorrente secondo le modalità stabilite dalla sentenza da eseguire.

  • artt. 55, 56 e 71 d.P.R. n. 115/2002

    il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.; c) tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;

    Il compenso e le spese del commissario sono liquidati successivamente con decreto collegiale secondo le disposizioni indicate; la parcella va presentata a pena di decadenza, con decorrenza del termine dal compimento dell’ultimo atto esecutivo.

Massime di principio

  • In sede di ottemperanza, la mancata impugnazione del titolo, comprovata dalla certificazione della cancelleria, e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’adempimento delle amministrazioni consentono di ordinare l’esecuzione del giudicato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza; l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Il termine per presentare la parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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