Cassazione Penale, Sentenza n. 22136/2023 del 23/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello volto ad attenuare la misura custodiale; dedotte carenze motivazionali e illogicità rispetto ad elementi nuovi offerti dalla difesa quali: dichiarazioni del collaboratore Cimarosa che attesterebbero il distacco dell'imputato dal gruppo criminale a partire dal 2020; trattamento cautelare più favorevole concesso ad altri imputati; presunta disarticolazione del sodalizio; lungo decorso del tempo (1 anno e 5 mesi) e comportamento corretto in carcere; esigenze familiari (cura della madre malata); proponimento di alternativa meno afflittiva (arresti domiciliari a Sinopoli con braccialetto elettronico).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse fornito risposte congrue a ciascuna censura difensiva; ha richiamato la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati indicati dall'art. 275, comma 3, c.p.p. (tra cui i delitti associativi con aggravante mafiosa) e ha valutato insufficiente la prova fornita dalla difesa circa un effettivo e irreversibile distacco dal sodalizio. Il mero decorso del tempo e il comportamento carcerario non sono stati ritenuti idonei a superare la presunzione; la proposta di detenzione domiciliare con braccialetto elettronico è stata esclusa perché i reati contestati possono essere reiterati anche dalla propria abitazione e per la sussistenza dell'aggravante mafiosa. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dispone l'inoltro del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai fini dell'art. 94, c. 1-ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990 (art. 74)
Norma che disciplina i delitti in materia di stupefacenti; qui indicata quale titolo del reato per il quale è stata disposta la custodia cautelare in carcere.
Codice penale (art. 416-bis)
art. 416-bis c.p. (aggravante di associazione mafiosa)
L'aggravante è stata ritenuta applicabile e rafforza la presunzione della necessità della custodia cautelare, rendendo più difficile l'ammissibilità di misure meno afflittive in assenza di prova del distacco.
Codice di procedura penale (art. 275, comma 3)
Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere per specifici reati (tra cui quelli associativi con aggravante), che il giudice del riesame può superare solo mediante prove concrete e non con il mero decorso del tempo.
Codice di procedura penale (art. 274)
Norma generale sulle misure cautelari; la sentenza richiama la prevalenza della disciplina speciale di cui all'art. 275, comma 3, rispetto a questa norma generale.
Disposizioni attuative c.p.p. (art. 94, comma 1-ter)
art. 94 c. 1-ter disp. att. c.p.p.
Prevede comunicazioni al direttore dell'istituto penitenziario in relazione a provvedimenti cautelari; la Corte ordina l'invio della copia del provvedimento per gli adempimenti di legge.
Giurisprudenza richiamata (Cass. Sez. 1, n. 21900/2021)
Sez. 1, n. 21900, del 7/5/2021, Rv. 282004
Sottolinea la presunzione di attualità delle esigenze cautelari per i reati richiamati dall'art. 275, comma 3, c.p.p. e che il mero decorso del tempo non è sufficiente a superarla.
Giurisprudenza richiamata (Cass. Sez. 2, n. 6592/2022)
Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766
Conferma che il "tempo silente" nei reati permanenti ha valenza neutra e non attenua la pericolosità in assenza di elementi ulteriori che dimostrino il venir meno delle esigenze cautelari.
Massime di principio
- Nei reati associativi aggravati (ex art. 416-bis) e in quelli richiamati dall'art. 275, comma 3, c.p.p., vige una presunzione relativa di necessità della custodia in carcere: la difesa deve fornire elementi concreti e specifici per superarla, non è sufficiente il solo trascorrere del tempo.
- Le dichiarazioni di un collaboratore che affermino un distacco non dispongono automaticamente della prova di un'effettiva e irreversibile cessazione dei rapporti criminali; occorrono riscontri probatori oggettivi.
- Il trattamento favorevole concesso ad altri imputati non è determinante ai fini della valutazione delle esigenze cautelari dell'appellante; la decisione va motivata caso per caso.
- Il comportamento tenuto in carcere e le esigenze familiari possono essere considerati, ma hanno rilevanza limitata se non accompagnati da elementi idonei a dimostrare l'attenuazione del rischio di reiterazione del reato.
- La possibilità di svolgere attività delittuose anche dall'abitazione dell'indagato può escludere l'adeguatezza degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, quando sussistono concrete ragioni di rischio legate alla natura e alle modalità del reato.
- Il gravame probatorio grava sulla difesa: per ottenere misure meno afflittive è necessario documentare in modo chiaro e dimostrabile il distacco dal sodalizio o l'inesistenza delle esigenze cautelari.
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