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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09753/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ammissione alla semilibertà per la porzione residua di pena (8 anni e 8 mesi) inflitta per associazione mafiosa e furto aggravato. Il Tribunale di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile la richiesta rilevando la mancata allegazione di elementi idonei a superare la presunzione, prevista dalla normativa, della persistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o del pericolo di loro ripristino. Lizzio ha impugnato l'ordinanza deducendo carenza di motivazione e la mancata attivazione dei poteri istruttori, sostenendo di aver fornito elementi quali l'offerta di lavoro, il buon comportamento carcerario e la dichiarata dissociazione dagli ambienti mafiosi.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo le censure manifestamente infondate. Ha richiamato l'art. 4-bis ord. pen. nella versione novellata dal d.l. 31 ottobre 2022 n.162 (conv. legge 30 dicembre 2022 n.199), evidenziando che la precedente presunzione assoluta di collegamento per il non collaborante è divenuta relativa: spetta al condannato allegare elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla mera regolare condotta carceraria e alla dichiarazione di dissociazione, idonei a escludere l'attualità di collegamenti o il pericolo di ripristino. Il Tribunale di sorveglianza è tenuto a svolgere indagini e a richiedere informazioni (anche tramite il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, PM, direzione dell'istituto, accertamenti su familiari ecc.) solo dopo che il detenuto abbia assolto all'onere di allegazione con elementi concreti. Nel caso di specie Lizzio non ha fornito allegazioni sufficientemente specifiche (assenza di iniziative riparatorie, elementi fattuali sul percorso rieducativo e sul contesto ambientale, indicazioni precise sui legami interni all'associazione), per cui il Tribunale non era in grado di attivare ulteriori accertamenti ed ha legittimamente dichiarato l'inammissibilità. Conseguentemente il ricorrente è tenuto alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis

    comma 1, comma 1-bis, comma 2, comma 2-bis

    La norma, nella versione successiva al d.l. 31/10/2022 n.162 (conv. legge 30/12/2022 n.199), ha trasformato la presunzione da assoluta a relativa: i benefici penitenziari possono essere concessi anche in assenza di collaborazione se il condannato dimostra l'adempimento delle obbligazioni civili o la loro impossibilità e allega elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, idonei a escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e il pericolo di ripristino. Il giudice ha poteri istruttori e deve acquisire pareri e informazioni prima di decidere, ma tali poteri si attivano dopo adeguata allegazione del detenuto

  • d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv. in legge 30 dicembre 2022, n. 199

    art. 1, comma 1, lett. a) e art. 3, comma 2 (normativa transitoria)

    Ha novellato l'art. 4-bis rendendo relativa la presunzione e introducendo oneri di allegazione e poteri istruttori. La disciplina transitoria (art.3, comma 2) consente eccezioni per chi, alla data di entrata in vigore, fosse già riconosciuto in condizione di limitata partecipazione o fosse beneficiato di specifiche attenuanti; tale transitoria non è applicabile al caso concreto del ricorrente

  • art. 58-ter ord. pen.

    Riferimento alla disciplina della collaborazione con la giustizia: l'articolo è richiamato per delineare che, in linea generale, i benefici si collegano alla collaborazione, ma la novella del 2022 ha previsto possibilità anche in assenza di collaborazione ove siano forniti gli elementi richiesti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per l'imposizione delle spese del procedimento e per il versamento alla Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per valutare l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; nonostante ciò, la Corte di legittimità ha comunque imposto le spese e la somma alla Cassa delle ammende secondo quanto previsto dall'ordinamento

Massime di principio

  • Dalla novella del 2022 l'originaria presunzione assoluta di persistenza di collegamenti con la criminalità organizzata per i non collaboranti è divenuta relativa: il detenuto deve allegare elementi specifici, concreti e ulteriori rispetto alla mera buona condotta carceraria e alla dichiarazione di dissociazione
  • L'onere iniziale di allegazione grava sul condannato; solo se le allegazioni sono sufficientemente specifiche il giudice di sorveglianza è tenuto ad esercitare i poteri istruttori (richiesta di informazioni a organi investigativi, acquisizione di pareri del PM, accertamenti patrimoniali e su familiari, ecc.)
  • Offerte di lavoro, generiche dichiarazioni di dissociazione o il solo buon comportamento in carcere, se non accompagnati da elementi fattuali concreti e da iniziative riparatorie o dall'adempimento delle obbligazioni civili, sono in genere insufficienti a superare la presunzione
  • Il giudice deve motivare specificamente l'accoglimento o il rigetto, valutando il percorso rieducativo, le circostanze personali e ambientali, la presenza di nuove imputazioni o misure cautelari e le informazioni fornite dall'istituto penitenziario
  • La normativa transitoria può consentire un trattamento diverso solo per situazioni soggette ai requisiti espressamente indicati; verificarne l'applicabilità è condizione preliminare
  • Per chi valuta ricorsi simili: curare l'allegazione di elementi fattuali, documentati e specifici (attività riparatorie, prove di integrazione lavorativa non nella stessa area criminale, comprovata impossibilità di adempiere obbligazioni civili solo se documentata), poiché senza tali allegazioni il procedimento istruttorio non può essere efficacemente attivato dal giudice

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