Cassazione Civile, Ordinanza n. 12193/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di riconoscimento, a decorrere dal 23 marzo 1983, della rivalutazione contributiva dell'1,5% prevista per l'esposizione ultradecennale all'amianto ai sensi dell'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992. La domanda era stata rigettata in primo grado e poi in appello, perché il giudice territoriale aveva ritenuto intervenuta la decadenza ex art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970: la domanda amministrativa era stata presentata il 25 maggio 2004, mentre il ricorso giudiziale era stato depositato il 19 aprile 2012, oltre il termine di tre anni e trecento giorni. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva tre censure: 1) violazione dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970, sostenendo che la decadenza dovesse incidere solo sui ratei arretrati e non sull'intero diritto, richiamando anche i principi costituzionali sul diritto a pensione; 2) violazione dell'art. 13, comma 8, l. n. 257/1992, perché la Corte d'appello avrebbe erroneamente negato il beneficio nonostante la ricorrenza dei presupposti fattuali; 3) ulteriore violazione della medesima norma per omesso accertamento dell'effettiva esposizione ultradecennale all'amianto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, assorbendo gli altri due. Ha ribadito che la decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970 si applica anche alle controversie sul riconoscimento della maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto, sia per pensionati sia per soggetti non ancora pensionati, perché la norma abbraccia tutte le domande che investono l'acquisizione o la misura del diritto a pensione. Ha inoltre confermato che la domanda di rivalutazione contributiva ha autonomia propria rispetto alla liquidazione della pensione e che la decadenza colpisce il diritto alla rivalutazione nel suo complesso, non solo le differenze dei ratei maturati anteriormente al triennio. In conseguenza, il ricorso è stato integralmente rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese e dichiarato tenuto, ove dovuto, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, comma 8, L. 27 marzo 1992, n. 257
la maggiorazione contributiva per esposizione ultradecennale all'amianto ha natura autonoma e costituisce il presupposto del beneficio previdenziale richiesto; la sua spettanza è subordinata alla ricorrenza dei relativi presupposti fattuali
art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639
la decadenza dall'azione giudiziaria si applica anche alle controversie aventi ad oggetto la rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto e investe l'intero diritto alla rivalutazione, non solo i ratei pregressi
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata quale parametro dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge
art. 375, secondo comma, n. 4-quater, c.p.c.
richiamata per la trattazione in camera di consiglio
art. 380-bis.1, primo e secondo comma, c.p.c.
richiamata per il rito camerale e la riserva di deposito dell'ordinanza
art. 152 disp. att. c.p.c.
l'esenzione dalle spese processuali non opera nel giudizio in cui la prestazione previdenziale non costituisca l'oggetto diretto della domanda, ma solo l'effetto indiretto di un diverso accertamento
art. 2697 c.c.
richiamato solo indirettamente dalla tassonomia; dal testo non emergono specifiche affermazioni sul riparto dell'onere probatorio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
dà luogo all'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013
Massime di principio
- La decadenza prevista dall'art. 47 d.P.R. n. 639/1970 si estende a tutte le controversie che, pur riguardando un beneficio autonomo, incidono sull'acquisizione del diritto a pensione o sulla sua misura, incluse le domande di rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto.
- Quando si agisce per il riconoscimento di una maggiorazione contributiva autonoma, la decadenza colpisce il diritto alla rivalutazione nella sua interezza e non si limita ai soli ratei anteriori al termine decadenziale.
- Ai fini dell'esenzione dalle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c., la prestazione previdenziale deve costituire l'oggetto diretto della domanda; l'esenzione non si applica se la prestazione è solo conseguenza indiretta di un diverso accertamento.
- Se il motivo dirimente sul termine di decadenza è infondato, restano assorbite le censure che presuppongono la tempestività dell'azione o la verifica del merito dei presupposti sostanziali del beneficio.
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