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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 36768/2021 del 26/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il contenzioso riguardava la tassazione della nota di trascrizione dell'accettazione tacita di eredità in relazione a singole compravendite immobiliari: la CTR aveva ritenuto applicabile il regime di cui all'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 23/2011 (assorbimento di imposta di bollo e tasse ipotecarie e misura fissa di 50 euro per imposte ipotecaria/catastale) perché la trascrizione dell'accettazione tacita sarebbe "formalità direttamente conseguente" all'atto dispositivo; l'Agenzia contestava che l'accettazione tacita sia fattispecie distinta e non rientri nell'ambito di applicazione del comma 3 (pertanto la trascrizione sarebbe soggetta alle imposte e tasse ordinarie: imposta ipotecaria nella misura di euro 200, tassa ipotecaria e imposta di bollo), con conseguente mancata applicazione del regime esonerativo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha accolto la tesi dell'Agenzia. Ha affermato che il regime speciale di cui all'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 23/2011 si applica esclusivamente agli "atti assoggettati all'imposta" previsti dai commi 1 e 2 (trasferimenti immobiliari onerosi indicati all'art. 1 della Tariffa) e alle formalità direttamente conseguenti a tali atti. L'accettazione tacita di eredità non costituisce in sé un atto della stessa tipologia e non rientra necessariamente fra le formalità direttamente conseguenti: può sorgere anche per comportamenti concludenti o per il possesso e non rappresenta sempre un "titolo" idoneo ai sensi dell'art. 2657 c.c.; pertanto il regime esonerativo non le si applica. Di conseguenza il ricorso originario del contribuente è stato rigettato e la sentenza impugnata annullata. Sono state liquidate le spese del giudizio a carico del resistente.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 23/2011, art. 10, comma 3

    Il comma 3 delimita il regime di "assorbimento" e la misura fissa per imposte ipotecaria/catastale (50 euro) ai soli "atti assoggettati all'imposta" di cui ai commi 1 e 2 (trasferimenti immobiliari onerosi). Non può essere esteso per analogia ad atti o formalità non rientranti in quella tipologia.

  • d.l. n. 104/2013, art. 26 (convertito)

    Ha modificato l'art. 10 d.lgs. 23/2011 introducendo la misura fissa di euro 50 per le imposte ipotecaria e catastale e ridefinendo l'ambito di applicazione del regime fiscale; ha inoltre elevato talune misure fisse preesistenti (effetti sul calcolo dell'imposizione ordinaria).

  • codice civile, art. 2648

    Regola la trascrizione dell'accettazione dell'eredità e dell'acquisto del legato: l'accettazione tacita può costituire base per trascrizione solo se l'atto che la evidenzia risulta da sentenza, atto pubblico o scrittura privata autenticata; l'accettazione tacita non è automaticamente un "titolo" idoneo alla trascrizione in tutti i casi.

  • codice civile, art. 2657

    Definisce il concetto di "titolo" idoneo alla trascrizione; la Corte ha ritenuto che l'accettazione tacita non costituisca di per sé il titolo idoneo nei termini che farebbero scattare il regime esonerativo dell'art. 10, comma 3.

  • d.lgs. n. 347/1990, artt. 2, 6 e 10

    Fissano regole sull'imposta ipotecaria e catastale e gli obblighi del notaio: l'obbligo di trascrizione del notaio sussiste solo per gli atti da lui ricevuti o autenticati entro termini stabiliti (art. 6), ma ciò non modifica la qualificazione fiscale delle formalità; gli articoli richiamati sono il riferimento per l'imposizione ordinaria quando non opera il regime speciale.

  • D.P.R. n. 131/1986, Tariffa parte prima, art. 1

    Stabilisce le aliquote e le fattispecie (trasferimenti immobiliari onerosi) che determinano l'applicabilità dell'imposta di registro e, per effetto del d.lgs. 23/2011, l'ambito soggetto al regime speciale di cui all'art. 10.

  • D.P.R. n. 642/1972, Tariffa parte prima, art. 3

    Regola l'imposta di bollo sui documenti: la Corte ha ricordato che l'imposta di bollo grava sul documento e non sul tipo di negozio; l'esenzione/assorbimento opera solo se ricorre il presupposto normativo dell'art. 10, comma 3.

  • legge n. 52/1985, art. 29

    Prevede obblighi di conformità catastale e verifiche a carico del notaio; la Corte ha osservato che tali obblighi attengono alla validità o alla responsabilità professionale e non incidono sulla disciplina tributaria di esenzioni/assorbimenti, che vanno interpretate restrittivamente.

Massime di principio

  • Il regime di "assorbimento" e la misura fissa di euro 50 per imposte ipotecaria e catastale ex art. 10, comma 3, d.lgs. n. 23/2011 si applicano solo agli atti espressamente indicati nei commi 1 e 2 (trasferimenti immobiliari onerosi secondo l'art. 1 della Tariffa) e alle formalità direttamente conseguenti a tali atti.
  • L'accettazione tacita di eredità non costituisce automaticamente un atto della stessa categoria degli atti traslativi onerosi e, pertanto, non rientra di regola nel regime esonerativo: la sua trascrizione può essere possibile solo se documentalmente qualificata (sentenza, atto pubblico o scrittura privata autenticata) ma ciò non comporta automaticamente l'applicazione del comma 3.
  • Gli obblighi del notaio (es. trascrizione degli atti da lui ricevuti) o le esigenze del sistema di pubblicità immobiliare non alterano la qualificazione fiscale: le agevolazioni/esenzioni tributari devono essere interpretate restrittivamente e non per estensione in favore del contribuente.
  • Se si intende ottenere la tassazione agevolata/assorbente per formalità connesse a successioni, è preferibile che la qualità di erede e la relativa evidenza documentale siano rese mediante atti scritti qualificati (atto pubblico, scrittura autenticata o sentenza) riconducibili all'ambito degli atti assoggettati all'imposta di registro, oppure valutare l'adozione di atti espressi che rendano palese la connessione diretta con il trasferimento rilevante ai fini dell'art. 10.
  • In difetto di chiara riconduttibilità al perimetro di cui all'art. 10, comma 3, si applicano le regole ordinarie: imposta ipotecaria e catastale secondo la tariffa di riferimento e l'imposta di bollo secondo la normativa sui documenti.

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