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Sentenza

Sentenza del 21/09/2020 n. 19634 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente, domiciliata e residente in altro Stato membro, chiedeva il rimborso dell'eccedenza di IVA detraibile riferita al 2008 relativa a beni e servizi acquistati in Italia. L'Ufficio aveva negato il rimborso sostenendo che la società aveva effettuato operazioni attive in Italia (concessione in locazione di piazzole di sosta in parcheggi), fattispecie che, ai sensi dell'art. 38-ter DPR 633/1972, esclude il diritto al rimborso per soggetti non identificati in Italia e senza rappresentante. La ricorrente contestava che la locazione delle piazzole fosse accessoria e inscindibilmente legata all'attività principale svolta in Olanda (organizzazione di soggiorni turistici), chiedendo che le prestazioni fossero considerate unitariamente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, atomisticamente considerata, la locazione delle piazzole sia una prestazione relativa a beni immobili e, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. a) DPR 633/1972 (in coerenza con l'art. 45 Direttiva 2006/112/CE), si considera effettuata in Italia in quanto l'immobile è ivi situato. Pertanto è applicabile il divieto di rimborso previsto dall'art. 38-ter per i soggetti non identificati in Italia che hanno effettuato operazioni nel territorio nazionale. La Corte ha compensato integralmente le spese e indicato l'eventuale obbligo di versamento di un contributo unificato aggiuntivo da parte della ricorrente.

Norme richiamate

  • Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 38-ter

    norma che esclude il diritto al rimborso per i soggetti domiciliati o residenti in altri Stati membri che non si siano identificati in Italia e che abbiano effettuato operazioni in Italia, salvo alcune eccezioni

    l'art. 38-ter impedisce il rimborso dell'IVA a non residenti non identificati in Italia se hanno effettuato operazioni attive nel territorio nazionale; la norma e' applicabile ratione temporis nel caso di specie

  • Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 7, comma 4, lett. a)

    criterio di individuazione del luogo di tassazione per le prestazioni di servizi relative a beni immobili

    le prestazioni di servizi relativi a beni immobili si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando l'immobile e' situato nel territorio stesso; tale criterio prevale, anche in presenza di prestazioni multiple, sul criterio generale connesso al domicilio o alla stabile organizzazione del prestatore

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 45

    riferimento alla disciplina unionale in materia di luogo di prestazione per servizi immobiliari

    la disciplina nazionale che considera la prestazione relativa a beni immobili effettuata nel luogo ove si trova l'immobile e' coerente con la normativa comunitaria; il criterio dell'ubicazione dell'immobile e' criterio esclusivo per tali servizi

  • Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 7, commi 3 e 4, lett. a)

    norme richiamate nel ricorso ma non decisive rispetto all'argomentazione principale basata sul DPR 633/1972; il testo della sentenza si concentra sull'art. 7 del DPR 633/1972 per individuare il luogo della prestazione

  • Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, commi 1-bis e 1-quater

    norme procedurali richiamate in ordine all'eventuale versamento del contributo unificato e alla comunicazione della sussistenza dei presupposti per il versamento di un importo aggiuntivo

Massime di principio

  • Per i non residenti UE che non si identificano direttamente in Italia e non nominano rappresentante, l'effettuazione di operazioni attive nel territorio nazionale inibisce il diritto al rimborso dell'IVA ai sensi dell'art. 38-ter DPR 633/1972.
  • Le prestazioni di servizi relative a beni immobili si considerano effettuate nello Stato in cui l'immobile e' situato, e questo criterio speciale prevale anche quando le prestazioni fanno parte di un insieme complesso con altri servizi forniti dal medesimo soggetto.
  • La qualificazione di una componente come 'accessoria' non e' sufficiente, di per se', a far prevalere la natura economica unitaria dell'operazione sul criterio normativo che lega la prestazione all'ubicazione dell'immobile: se una delle prestazioni e' relativa a immobili situati in Italia, quella prestazione va considerata effettuata in Italia e puo' incidere sul diritto al rimborso.
  • Per evitare il rischio di vedersi preclusi i rimborsi, il soggetto non residente deve valutare l'opportunita' di identificarsi direttamente in Italia o di nominare un rappresentante, oppure di strutturare e documentare in modo chiaro le diverse prestazioni e il loro luogo di tassazione.
  • In controversie simili, la giurisprudenza di legittimita' tende a seguire l'orientamento secondo cui il criterio dell'ubicazione dell'immobile e' determinante; tuttavia, in presenza di questioni non consolidate, la compensazione integrale delle spese puo' essere disposta.

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