Cassazione Penale, Sentenza n. 7932/2022 del 04/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la proroga biennale del regime detentivo differenziato ex art. 41-bis disposta con decreto del Ministro della Giustizia, denunciando: (1) mancata o viziata motivazione sul valore probatorio della memoria difensiva e dell'allegato dispositivo della sentenza d'appello del 10/02/2021 (assoluzione in parte nell'ambito del procedimento "Erinni"), che secondo la difesa avrebbe inciso sulle ragioni della proroga; (2) carenza di motivazione circa la pericolosità attuale del ricorrente e l'assenza di elementi che dimostrino la persistenza operativa del clan e i contatti del ricorrente con l'esterno.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto le censure generiche e manifestamente infondate. Sul primo motivo ha osservato che il Tribunale di merito ha esaminato la sentenza del 10/02/2021, evidenziando che l'annullamento con rinvio aveva riguardato soltanto alcune imputazioni e che altre condanne e l'aggravante ex art. 7 d.l. 13/05/1991 n.152 restavano confermate; il Tribunale ha valorizzato il complesso quadro probatorio e la biografia criminale del ricorrente. Sul secondo motivo ha ritenuto le censure generiche e ha confermato la valutazione del giudice di merito secondo cui la latitanza ventennale, il ruolo verticistico nel clan, l'assenza di dissociazione e le concrete evidenze (supporto logistico, bunker, armi, comunicazioni criptiche) giustificano la proroga del 41-bis. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354
La proroga del regime detentivo differenziato è stata ritenuta giustificata dall'accertata appartenenza e ruolo di rilievo del ricorrente in organizzazione mafiosa, dalla persistente capacità di mantenere contatti esterni e dall'assenza di segni di dissociazione.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai profili di motivazione e valutazione delle prove; il giudice ha ritenuto che le doglianze difensive fossero generiche e non dimostrassero un vizio di valutazione tale da annullare il provvedimento.
art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. L. 12 luglio 1991 n. 203)
L'aggravante è stata valorizzata nel quadro complessivo per confermare il ruolo mafioso del ricorrente e rafforzare la valutazione di pericolosità e di rischio di mantenimento dei collegamenti.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Corte Cost., sent. n. 186 del 2000
Richiamata in merito alla necessità di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e al conseguente possibile obbligo di versamento a titolo di ammenda.
Massime di principio
- Un ricorso avverso proroga 41-bis richiede censure specifiche e circostanziate: contestazioni generiche sulla motivazione o sulla pericolosità sono spesso inammissibili.
- Se il provvedimento ministeriale si fonda su una biografia criminale, su condanne definitive e su informazioni investigative aggiornate, il giudice tende a ritenere legittima la proroga salvo prova convincente di dissociazione o di errore concreto nella valutazione dei fatti.
- L'assoluzione parziale in gradi diversi di giudizio non annulla automaticamente tutte le valutazioni inerenti il ruolo associativo: occorre dimostrare che le statuizioni favorevoli incidono in modo decisivo sul giudizio di pericolosità e sui fatti su cui si fonda il 41-bis.
- La lunga latitanza, il ruolo di vertice nell'organizzazione, evidenze di supporto logistico/armamenti e tentativi criptici di comunicazione sono elementi che rafforzano la legittimità della misura differenziata.
- Per limitare efficacemente la proroga è utile produrre elementi nuovi e specifici (es. dichiarazioni di dissociazione, prove dell'interruzione dei contatti, contestazione puntuale delle fonti informative) piuttosto che deduzioni generiche.
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