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Sentenza

Sentenza n. 222/2026 - Palermo, Sezione 4

per l'annullamento del decreto -OMISSIS-recante data 21 settembre 2021, ma successivamente notificato come si evince dall'allegato 1 in data 1° ottobre 2021 con il quale il Questore della provincia di Palermo ha respinto l'istanza prodotta dal ricorrente intesa ad ottenere il rilascio del porto di fucile per uso tiro al volo.

Giustizia amministrativa202101947

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rilascio del porto di fucile per uso tiro al volo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore che aveva respinto la sua istanza per il rilascio del porto di fucile. Ha dedotto la violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis l. 241/1990, sostenendo che l'amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato le osservazioni presentate nel procedimento. In particolare, ha giustificato il rifiuto opposto nel 2016 al controllo del tasso alcolemico da parte degli agenti con la ritenuta inaffidabilità dell'alcoltest e con la necessità di riottenere rapidamente la disponibilità dell'autovettura; ha valorizzato l'estinzione del reato dopo lo svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità e la mancata iscrizione nel certificato del casellario giudiziale; ha evidenziato l'assenza di ulteriori reati successivi e la risalenza delle condanne riportate dal padre convivente, contestandone la rilevanza ai fini della propria affidabilità. L'amministrazione aveva invece fondato il diniego sulla condanna del richiedente per rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di ebbrezza e sui precedenti penali, risalenti ma gravi, del padre convivente, ritenendo il primo episodio sintomatico di insofferenza alle regole e di resistenza ai controlli di polizia. La posizione del cognato, anch'egli gravato da un precedente di polizia, era stata ritenuta irrilevante dalla Questura.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ai sensi dell'art. 43, comma 2, TULPS, il porto d'armi può essere negato a chi non dimostri buona condotta o non dia affidamento di non abusare delle armi; l'autorità dispone di un'ampia discrezionalità prognostica e cautelare, potendo valutare anche fatti privi di autonoma rilevanza penale. Il porto d'armi non costituisce un diritto, ma un'autorizzazione eccezionale rispetto al generale divieto di portare armi, subordinata alla completa affidabilità del richiedente. L'ampia discrezionalità richiede tuttavia una motivazione tanto più puntuale quanto più il fatto valorizzato sia lontano dall'uso o abuso delle armi. Nel caso concreto, la Questura aveva esaminato le osservazioni del ricorrente e ne aveva accolto parzialmente una, escludendo la rilevanza dei precedenti del cognato; non era quindi tenuta a confutare analiticamente ogni deduzione, essendo sufficiente una sintesi degli elementi posti a fondamento del diniego. La condanna per rifiuto dell'accertamento alcolemico, benché il reato fosse stato successivamente dichiarato estinto, conservava un disvalore sociale e poteva essere considerata sintomatica di resistenza ai controlli di polizia. Anche i precedenti penali del padre convivente erano stati ragionevolmente considerati, in ragione della loro gravità, pur risalendo nel tempo. Non emergevano pertanto un difetto di motivazione, un'istruttoria insufficiente o un uso distorto della discrezionalità amministrativa. Il giudice ha ritenuto di non poter sostituire la propria valutazione a quella dell'autorità di pubblica sicurezza, avuto riguardo alla situazione esistente al momento dell'adozione dell'atto. Eventuali sopravvenienze o il mutamento della valutazione cautelare potranno essere fatti valere mediante una nuova istanza. Le spese sono state integralmente compensate per la costituzione meramente formale dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 43, comma 2, TULPS

    La licenza [di portare armi] può essere ricusata […] a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.

    Il diniego del porto d'armi è legittimo quando l'interessato non dimostri buona condotta o non offra un affidamento sufficiente circa il non abuso delle armi; la valutazione è prognostica e può fondarsi anche su fatti non aventi autonoma rilevanza penale.

  • art. 39, comma 1, TULPS

    Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.

    La disposizione conferma la natura preventiva e ampiamente discrezionale del potere di pubblica sicurezza volto a evitare possibili abusi delle armi.

  • art. 3 l. 241/1990

    L'obbligo di motivazione è stato ritenuto assolto, poiché il provvedimento esponeva gli elementi di fatto e le ragioni poste a fondamento del diniego.

  • art. 10 l. 241/1990

    La partecipazione procedimentale impone la considerazione degli apporti dell'interessato, ma non la confutazione analitica di ogni deduzione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Le memorie presentate a seguito del preavviso di rigetto devono essere esaminate; è sufficiente che l'amministrazione dia conto sinteticamente degli elementi rilevanti, con un onere valutativo più penetrante sui fatti e più attenuato sulle valutazioni giuridiche.

  • art. 186, comma 7, d.lgs. 285/1992

    La condanna per il rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolemico può essere valorizzata, nell'ambito della valutazione di affidabilità per il porto d'armi, quale condotta sintomatica di resistenza ai controlli di polizia, anche dopo l'estinzione del reato.

  • art. 186, comma 2, lettera c), d.lgs. 285/1992

    Il rinvio operato dal comma 7 conferma la rilevanza normativa dell'illecito considerato dall'amministrazione.

  • art. 699 c.p.

    Il porto d'armi è autorizzazione accordata in deroga al generale divieto penalmente previsto.

  • art. 4, comma 1, l. 110/1975

    La licenza di porto d'armi si colloca in deroga al generale divieto di portare armi e richiede una valutazione rigorosa dell'affidabilità.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, quale presupposto per l'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il rilascio del porto d'armi non costituisce un diritto soggettivo, ma un'autorizzazione eccezionale e cautelare subordinata a un giudizio prognostico di completa affidabilità del richiedente e di assenza di rischio di abuso delle armi.
  • Nel valutare l'affidabilità ai fini del rilascio del porto d'armi, l'autorità di pubblica sicurezza può considerare non solo reati commessi mediante armi, ma anche fatti penalmente rilevanti o vicende personali privi di diretto collegamento con le armi, purché siano motivatamente ritenuti sintomatici di una possibile inaffidabilità.
  • Quanto più il fatto valorizzato nel diniego è distante dall'uso o dall'abuso delle armi, tanto più puntuale deve essere la motivazione che ne spiega la rilevanza prognostica ai fini dell'affidabilità del richiedente.
  • L'amministrazione deve esaminare le memorie presentate dopo il preavviso di rigetto, ma non è tenuta a confutare analiticamente ogni argomentazione: è sufficiente una sintesi degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione; l'onere valutativo è più intenso per gli elementi fattuali e più attenuato per le valutazioni giuridiche.
  • L'estinzione del reato non impedisce, di per sé, che la condotta storica sottostante sia valutata dall'autorità di pubblica sicurezza come elemento sintomatico di inaffidabilità, nell'ambito del giudizio prognostico cautelare sul rilascio del porto d'armi.
  • Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell'autorità di pubblica sicurezza, salvo che emergano evidenti distorsioni, illogicità o carenze motivazionali; la legittimità del diniego va valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleEccesso di potere

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