Regolamento (UE) 2021/847
Regolamento (UE) 2021/847 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce il programma Fiscalis per la cooperazione nel settore dell’imposizione fiscale e che abroga il regolamento (UE) n. 1286/2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce il programma Fiscalis per il periodo 2021-2027, con una dotazione di 269 milioni di euro a prezzi correnti, per sostenere la cooperazione tra autorità fiscali, lo scambio di informazioni e lo sviluppo di capacità amministrative e informatiche. Il programma mira a rafforzare il mercato interno, la competitività e la lotta contro frode, evasione ed elusione fiscali, prevedendo anche la partecipazione di esperti esterni e di taluni paesi terzi. L’attuazione avviene tramite programmi di lavoro pluriennali e sotto il controllo della Commissione, con specifiche regole su valutazione, monitoraggio, deleghe, comitologia e tutela degli interessi finanziari dell’Unione.
Istituzione del programma Fiscalis 2021-2027 per la cooperazione tra autorità fiscali degli Stati membri e di taluni paesi terzi nel settore dell’imposizione fiscale.
Ambito di applicazione
Si applica al periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2027 e riguarda la cooperazione nel settore fiscale tra le autorità fiscali degli Stati membri, con possibilità di partecipazione di paesi in via di adesione, paesi candidati e potenziali candidati, paesi interessati dalla politica europea di vicinato e altri paesi terzi alle condizioni previste. Copre attività di cooperazione, sviluppo di capacità amministrative e informatiche, formazione, scambio di informazioni e azioni di supporto connesse all’imposizione fiscale; non disciplina direttamente il merito delle imposte, ma il quadro di sostegno alla cooperazione amministrativa. Sono esclusi dal finanziamento i costi relativi alle responsabilità attribuite agli Stati membri per le componenti nazionali dei sistemi elettronici europei, mentre la Commissione finanzia le componenti comuni e il coordinamento generale nei limiti stabiliti.
Regolamento (UE) 2021/847 — programma Fiscalis per la cooperazione nel settore dell’imposizione fiscale
Il regolamento istituisce il nuovo programma Fiscalis per il periodo 2021-2027, in continuità con Fiscalis 2020, per rafforzare la cooperazione tra autorità fiscali, sostenere l’attuazione del diritto UE in materia tributaria e migliorare la capacità di contrasto a frode, evasione ed elusione fiscali. Nei considerando emerge una chiara finalità di supporto al mercato interno, alla competitività dell’Unione e alla tutela degli interessi finanziari e amministrativi di Unione e Stati membri.
Ambito di applicazione e definizioni
Il programma riguarda l’"imposizione fiscale" intesa in senso ampio, includendo IVA, accise su alcole e tabacco, imposte sui prodotti energetici ed elettricità, nonché altre imposte pertinenti per il mercato interno e la cooperazione amministrativa. I destinatari istituzionali principali sono le autorità fiscali degli Stati membri, ma il regolamento apre anche alla partecipazione di taluni paesi terzi secondo condizioni differenziate.
Obiettivi del programma
Gli obiettivi generali sono quattro: migliorare il funzionamento del mercato interno, promuovere la competitività e la concorrenza leale, tutelare gli interessi economici e finanziari dell’Unione e migliorare la riscossione delle imposte. Gli obiettivi specifici sono il sostegno alla politica fiscale dell’Unione e all’attuazione del relativo diritto, la promozione della cooperazione e dello scambio di informazioni tra autorità fiscali e il rafforzamento delle capacità amministrative, incluse le competenze umane e i sistemi elettronici europei.
Dotazione finanziaria e gestione del programma
La dotazione finanziaria è pari a 269.000.000 EUR a prezzi correnti per l’intero periodo 2021-2027. La somma copre anche spese di gestione, monitoraggio, controllo, revisione, valutazione, studi, riunioni di esperti, comunicazione, reti informatiche e assistenza tecnica/amministrativa. Il programma è attuato in gestione diretta e può utilizzare sovvenzioni, premi, appalti e rimborsi per esperti esterni.
Azioni ammissibili e cooperazione operativa
Sono ammissibili solo le azioni funzionali al conseguimento degli obiettivi del programma. Tra le categorie principali figurano riunioni ed eventi ad hoc, collaborazione strutturata su progetti, sviluppo di capacità informatiche, azioni di formazione e sviluppo delle competenze, nonché studi, materiali scritti, iniziative pilota, prove di concetto e comunicazione congiunta. Gli allegati I e III forniscono elenchi non esaustivi delle forme di azione e dei temi prioritari, tra cui l’attuazione del diritto fiscale UE, lo scambio di informazioni, la cooperazione amministrativa, la digitalizzazione e la lotta alle frodi IVA.
Sistemi elettronici europei e MASP-T
Una parte centrale del regolamento è dedicata allo sviluppo e al funzionamento dei sistemi elettronici europei necessari per l’imposizione fiscale. Commissione e Stati membri condividono le responsabilità, con una netta distinzione tra componenti comuni, di competenza della Commissione, e componenti nazionali, di competenza degli Stati membri. Il piano strategico pluriennale per la fiscalità (MASP-T) organizza i compiti, classifica i sistemi o le loro parti e include anche azioni innovative e pilota; gli Stati membri devono inviare una relazione annuale entro il 31 marzo e la Commissione pubblica una relazione consolidata entro il 31 ottobre.
Sovvenzioni, cofinanziamento e cumulabilità
Le sovvenzioni sono disciplinate dal regolamento finanziario e possono essere concesse anche senza invito a presentare proposte quando i beneficiari siano le autorità fiscali degli Stati membri o di paesi terzi associati, se ricorrono le condizioni dell’articolo 5. Il finanziamento può essere cumulato con quello di altri programmi UE, purché non riguardi gli stessi costi, e il programma può coprire fino al 100% dei costi ammissibili. In casi giustificati, il regolamento ammette una limitata retroattività delle spese a partire dal 1° gennaio 2021.
Partecipazione di paesi terzi ed esperti esterni
Possono partecipare paesi in via di adesione, candidati, potenziali candidati, paesi della politica europea di vicinato e altri paesi terzi mediante accordi specifici che devono garantire equilibrio tra contributi e benefici, assenza di potere decisionale e tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Il regolamento prevede inoltre la partecipazione di esperti esterni, inclusi rappresentanti di autorità governative, organizzazioni internazionali, operatori economici e società civile, con selezione fondata su competenza, imparzialità e assenza di conflitti di interesse.
Monitoraggio, valutazione e controllo finanziario
Il monitoraggio si basa su indicatori contenuti nell’allegato II, che misurano sviluppo delle capacità, condivisione delle conoscenze e lavoro in rete. La Commissione può modificare tali indicatori con atti delegati fino al 31 dicembre 2028. È prevista una valutazione intermedia entro quattro anni dall’avvio dell’attuazione e una valutazione finale entro quattro anni dalla fine del periodo di programmazione, con trasmissione delle conclusioni alle istituzioni e agli organi consultivi dell’Unione. A tutela del bilancio UE, si applicano le regole del regolamento finanziario, le competenze di OLAF e, ove pertinente, della Procura europea.
Disposizioni finali e continuità con Fiscalis 2020
Il regolamento abroga il regolamento (UE) n. 1286/2013 a decorrere dal 1° gennaio 2021, ma assicura la continuità delle azioni già avviate sotto il vecchio regime fino alla loro chiusura. Entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e si applica retroattivamente dal 1° gennaio 2021, così da evitare interruzioni nella gestione e nel finanziamento del programma.
Disposizioni principali
Istituzione, durata e finalità del programma
L’articolo 1 istituisce il programma Fiscalis per la cooperazione nel settore fiscale per il periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2027, definendo obiettivi, bilancio, forme di finanziamento e regole di erogazione.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 definisce l’"imposizione fiscale" come materia relativa a IVA, accise su alcole, prodotti del tabacco, prodotti energetici ed elettricità, oltre ad altre imposte pertinenti per il mercato interno e la cooperazione amministrativa; definisce inoltre "autorità fiscali" e "sistema elettronico europeo".
Obiettivi generali e specifici
L’articolo 3 individua come obiettivi generali il miglioramento del mercato interno, della competitività e della concorrenza leale, la tutela degli interessi economici e finanziari dell’Unione e degli Stati membri e il miglioramento della riscossione. Gli obiettivi specifici riguardano il sostegno alla politica fiscale e all’attuazione del diritto UE, la cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità fiscali, nonché lo sviluppo delle capacità amministrative e dei sistemi elettronici europei.
Dotazione finanziaria
L’articolo 4 fissa la dotazione finanziaria del programma in 269.000.000 EUR a prezzi correnti per il 2021-2027. La somma può coprire anche spese di preparazione, sorveglianza, controllo, revisione contabile, valutazione, studi, riunioni di esperti, informazione e comunicazione e costi di reti informatiche e assistenza tecnica/amministrativa.
Partecipazione di paesi terzi
L’articolo 5 apre la partecipazione ai paesi in via di adesione, ai candidati e potenziali candidati, ai paesi della politica europea di vicinato con sufficiente ravvicinamento normativo e ad altri paesi terzi sulla base di accordi specifici che garantiscano equilibrio dei contributi, definizione delle condizioni di partecipazione, assenza di poteri decisionali e tutela degli interessi finanziari dell’Unione.
Gestione e forme di finanziamento
L’articolo 6 prevede la gestione diretta del programma secondo il regolamento finanziario e consente sovvenzioni, premi, appalti e rimborso delle spese di viaggio e soggiorno degli esperti esterni.
Azioni ammissibili e temi prioritari
L’articolo 7 ammette al finanziamento solo azioni dirette al conseguimento degli obiettivi del programma, tra cui riunioni ed eventi ad hoc, collaborazione strutturata su progetti, sviluppo di capacità informatiche, sviluppo delle competenze umane e altre azioni di supporto, comprese attività innovative, studi e comunicazione congiunta. Sono previste anche azioni incentrate su temi prioritari indicati nell’allegato III.
Sistemi elettronici e cooperazione con terzi
Sempre l’articolo 7 consente il finanziamento di adattamenti o estensioni delle componenti comuni dei sistemi elettronici europei per la cooperazione con paesi terzi non associati e con organizzazioni internazionali, se di interesse per l’Unione o gli Stati membri.
Esperti esterni
L’articolo 8 consente la partecipazione, come esperti esterni, di rappresentanti di autorità governative, organizzazioni internazionali, operatori economici e società civile. I costi sono rimborsabili ai sensi dell’articolo 238 del regolamento finanziario e la selezione avviene in base a competenze, esperienza, imparzialità e assenza di conflitti di interesse.
Sovvenzioni, cumulabilità e retroattività limitata
L’articolo 9 disciplina le sovvenzioni secondo il titolo VIII del regolamento finanziario, consente il finanziamento cumulativo con altri programmi UE purché non per gli stessi costi e, per le autorità fiscali degli Stati membri e dei paesi terzi associati, prevede la possibilità di concedere sovvenzioni senza invito a presentare proposte. In casi giustificati può essere ammessa l’eligibilità dal 1° gennaio 2021 anche per attività e costi anteriori alla domanda.
Tasso di cofinanziamento
L’articolo 10 deroga all’articolo 190 del regolamento finanziario e consente al programma di coprire fino al 100% dei costi ammissibili di un’azione; il tasso applicabile alle azioni sovvenzionate è stabilito nei programmi di lavoro pluriennali.
Responsabilità per i sistemi elettronici europei
L’articolo 11 ripartisce le responsabilità tra Commissione e Stati membri per sviluppo e funzionamento dei sistemi elettronici europei, distinguendo componenti comuni e nazionali e attribuendo alla Commissione il coordinamento generale, l’interoperabilità e l’interazione con terzi, mentre agli Stati membri spetta lo sviluppo e funzionamento delle componenti nazionali, la loro attuazione e la comunicazione periodica dei progressi.
Piano strategico pluriennale per la fiscalità (MASP-T)
L’articolo 12 impone l’elaborazione e l’aggiornamento del MASP-T, che elenca tutti i compiti relativi ai sistemi elettronici europei e classifica ciascun sistema o parte di esso come componente comune, nazionale o mista. Il piano include anche azioni innovative e pilota; gli Stati membri devono trasmettere relazioni annuali entro il 31 marzo e la Commissione pubblica una relazione consolidata entro il 31 ottobre di ogni anno.
Programmi di lavoro pluriennali
L’articolo 13 stabilisce che il programma è attuato mediante programmi di lavoro pluriennali adottati dalla Commissione tramite atti di esecuzione secondo la procedura di comitato.
Monitoraggio, indicatori e quadro di valutazione
L’articolo 14 rinvia all’allegato II per gli indicatori di performance e abilita la Commissione ad adottare atti delegati per rivederli o completarli e per integrare il regolamento con un quadro di sorveglianza e valutazione. Il sistema di rendicontazione deve raccogliere dati in modo efficiente e tempestivo, con obblighi proporzionati ai beneficiari.
Valutazione intermedia e finale
L’articolo 15 prevede una valutazione intermedia non oltre quattro anni dall’inizio dell’attuazione e una valutazione finale entro quattro anni dalla fine del periodo di programmazione, con trasmissione delle conclusioni a Parlamento europeo, Consiglio, Comitato economico e sociale europeo e Comitato delle regioni.
Tutela degli interessi finanziari dell’Unione
L’articolo 16 impone ai paesi terzi partecipanti di concedere a ordinatore responsabile, OLAF e Corte dei conti i diritti e l’accesso necessari per esercitare le rispettive competenze, includendo per OLAF il potere di effettuare indagini e controlli sul posto.
Delega alla Commissione
L’articolo 17 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati fino al 31 dicembre 2028, con possibilità di revoca da parte di Parlamento europeo o Consiglio, obbligo di consultazione degli esperti degli Stati membri e termine di due mesi, prorogabile, per eventuali obiezioni.
Comitato del programma Fiscalis
L’articolo 18 istituisce un comitato consultivo ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011, applicando l’articolo 5 di tale regolamento nei casi previsti.
Informazione, comunicazione e visibilità
L’articolo 19 impone ai beneficiari di rendere nota l’origine dei finanziamenti UE e assicurarne la visibilità; la Commissione svolge azioni di informazione e comunicazione e può impiegare risorse anche per la comunicazione istituzionale connessa agli obiettivi del programma.
Abrogazione del Fiscalis 2020 e norme transitorie
L’articolo 20 abroga il regolamento (UE) n. 1286/2013 a decorrere dal 1° gennaio 2021. L’articolo 21 conserva l’applicazione di tale regolamento alle azioni già avviate, consente spese di transizione e autorizza stanziamenti successivi al 2027 per completare azioni non concluse.
Entrata in vigore e applicazione retroattiva
L’articolo 22 dispone l’entrata in vigore alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e l’applicazione dal 1° gennaio 2021; il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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