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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38066/2022 del 07/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato, ha dichiarato la nullità assoluta e insanabile della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 179 c.p.p., ha annullato la sentenza e ha rinviato il procedimento per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Nullità della sentenza per mancata notifica, al difensore di fiducia dell'imputato, dell'avviso di fissazione dell'udienza d'appello. L'avviso sarebbe stato notificato via PEC a un altro avvocato omonimo ma diverso (diversi codici fiscali e anno di nascita 1971 vs 1973), sicché il difensore nominato non ha ricevuto notizia, non è intervenuto e non ha presentato conclusioni; il processo si è svolto in forma cartolare senza il difensore di fiducia.

Norme richiamate

  • art. 380 c.p. (patrocinio infedele)

    Norma sostanziale che disciplina il reato per cui l'imputato era stato condannato in appello; citata per individuare il fatto originario oggetto del processo.

  • art. 178, lett. c) c.p.p.

    Richiamata per affermare che la mancata notificazione ad un difensore di fiducia, quando essenziale per la validità del processo, integra una nullità assoluta della sentenza.

  • art. 179 c.p.p.

    Stabilisce la insanabilità delle nullità assolute; applicata per giustificare l'annullamento della sentenza impugnata.

  • Sez. U., n. 24630 del 26/03/2015 (Maritan), Rv. 263598

    Giurisprudenza richiamata a supporto del principio secondo cui la mancata notificazione al difensore di fiducia integra nullità assoluta insanabile quando il processo si svolge senza che il difensore abbia avuto conoscenza dell'udienza.

Massime di principio

  • La notifica telematica (PEC) deve essere effettuata al difensore effettivamente nominato; in caso di omonimia occorre verificare elementi identificativi (codice fiscale, data di nascita, intestazione) per evitare errori.
  • La mancata ricezione dell'avviso di udienza da parte del difensore di fiducia, se il processo prosegue in forma cartolare senza la sua partecipazione, può determinare una nullità assoluta della sentenza ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p.
  • La ricevuta di notificazione a un omonimo non sostituisce la notifica al difensore di record: l'errore di indirizzo PEC è rilevante e può comportare l'annullamento della decisione.
  • In presenza di nullità assoluta la Corte di cassazione annulla e rinvia per nuovo giudizio, spesso ad altra sezione, per garantire il contraddittorio e la regolare partecipazione del difensore.
  • Per prevenire simili rischi, difensori e uffici giudiziari devono curare l'annotazione e il controllo degli estremi identificativi e della PEC del difensore di fiducia nel fascicolo, e le parti devono eccepire tempestivamente eventuali omissioni o errori di notifica.

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