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Sentenza

Sentenza del 19/03/2019 n. 1659 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IMU - Accertamento - Variazione della rendita catastale - Decorrenza ai finite impositivi - Dalla data della notifica - Utilizzabilità per annualità suscettibili di accertamento- Legittimità - Sussiste - Immobili merce - Esenzione IMU - Spetta - Previa dichiarazione presentata nei termini - Necessita

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Consorzio ha contestato la parte residua dell’avviso di accertamento IMU n. 15939, relativo all’anno 2013 e originariamente pari a 53.185,63 euro, sostenendo principalmente che la rendita catastale definitiva, notificata nel 2014, non potesse essere utilizzata per determinare l’IMU 2013. Ha inoltre sostenuto di avere diritto all’esenzione prevista per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita rimasti invenduti, qualificati come “beni merce”, con riferimento alla seconda rata IMU 2013.

La decisione

La Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello e confermato la sentenza di primo grado, nonché l’annullamento parziale già disposto dal Comune. È stata ritenuta legittima l’applicazione, per l’anno 2013, della rendita catastale definitiva di 189.150 euro, anche se notificata nel 2014, poiché la notifica consente di utilizzare la rendita per le annualità ancora accertabili. La rendita catastale ha infatti funzione accertativa della situazione dell’immobile e non costitutiva. È stata inoltre negata l’esenzione per i beni merce, poiché il Consorzio non aveva presentato nei termini la dichiarazione IMU prevista dalla legge, indicando i requisiti e gli identificativi catastali degli immobili. Il Consorzio è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 2.000 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 74, comma 1, Legge n. 342/2000

    Gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione.

    La norma impedisce di utilizzare una rendita non ancora notificata, ma non impedisce di applicare, dopo la notifica, la rendita anche alle annualità precedenti ancora suscettibili di accertamento o liquidazione.

  • Art. 2, comma 1, Decreto-legge n. 102/2013

    Per l’anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell’IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

    L’esenzione per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita spetta solo quando ricorrono concretamente i requisiti sostanziali previsti dalla norma.

  • Art. 2, comma 5-bis, Decreto-legge n. 102/2013

    Il soggetto passivo presenta a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’IMU, apposita dichiarazione [...] con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili.

    La dichiarazione IMU tempestiva, completa dei riferimenti catastali, costituisce un adempimento necessario per conservare il beneficio dell’esenzione. La sua omissione comporta la decadenza e non è sanabile mediante una dichiarazione presentata tardivamente “ora per allora”.

  • Decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37

    Disciplina l’autotutela tributaria; in ambito catastale, il riesame volto a correggere errori di inserimento o di applicazione dei criteri estimativi può comportare una rettifica con efficacia retroattiva rispetto alla data dell’originario classamento.

  • Art. 5, comma 5, Legge n. 504/1992

    Il valore catastale per l’ICI è quello vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione.

    Secondo la giurisprudenza richiamata, la regola non opera nel caso in cui la variazione catastale derivi dalla correzione di un errore pregresso, anziché dalla modifica dei parametri catastali.

Massime di principio

  • Una rendita catastale notificata successivamente all’anno d’imposta può essere utilizzata per recuperare la maggiore imposta relativa alle annualità precedenti ancora aperte ai fini dell’accertamento, purché la rendita sia stata validamente attribuita e notificata.
  • La notifica della rendita è necessaria per renderla utilizzabile a fini impositivi, ma non limita necessariamente gli effetti dell’accertamento al solo periodo successivo alla notifica.
  • Quando la variazione catastale corregge un errore o accerta una situazione già esistente, la rendita può avere efficacia sostanzialmente retroattiva rispetto alla data di origine del classamento.
  • Le agevolazioni o esenzioni IMU richiedono spesso sia il possesso dei requisiti sostanziali sia il rispetto di specifici adempimenti dichiarativi. L’omessa dichiarazione entro il termine previsto può comportare la decadenza dal beneficio.
  • Per i beni merce invenduti è opportuno presentare tempestivamente la dichiarazione IMU, indicando espressamente tutti gli identificativi catastali degli immobili agevolati e conservando la documentazione che dimostri la destinazione alla vendita e la mancata locazione.
  • Il contribuente che viene a conoscenza di una maggiore rendita prima dell’accertamento può valutare il ravvedimento operoso, quando applicabile, per regolarizzare la differenza d’imposta e ridurre le sanzioni.

Testo integrale

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