Cassazione Penale, Sentenza n. 19326/2023 del 08/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del GIP che ha convalidato il provvedimento del Questore (divieto di accesso ai luoghi di competizioni sportive e obbligo di presentazione all'autorita' di PS per le partite del Brescia, ex art. 6 L. 401/1989). Deduce violazione del diritto al contraddittorio e vizio di motivazione: il GIP avrebbe fatto solo un richiamo formale alla memoria difensiva depositata entro 48 ore senza valutare sostanzialmente le argomentazioni secondo cui il ricorrente avrebbe avuto un ruolo passivo/defilato, non avrebbe usato mezzi coercitivi né commesso violenza.
La decisione
La Corte (Sez. competente) ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha ritenuto che il GIP avesse letto e valutato sostanzialmente la memoria difensiva: la motivazione contesta esplicitamente la versione difensiva sulla base di elementi probatori (immagini di videosorveglianza e annotazione della Digos) che avrebbero documentato la partecipazione attiva del ricorrente ai disordini e alla ricerca di autovetture da danneggiare. Il giudice di merito, pur rilevando che il ricorrente non aveva materialmente compiuto atti di danneggiamento, ha valorizzato il suo ruolo limitato riducendo la durata dell'obbligo di presentazione a cinque anni. In conseguenza dell'inammissibilita' del ricorso, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
L. 401/1989, art. 6
non indicata testualmente
Norma che consente l'irrogazione del divieto di accesso ai luoghi di competizioni sportive e l'obbligo di presentazione all'autorita' di pubblica sicurezza; il provvedimento impugnato è stato emanato in base a questa disposizione
Codice penale, art. 635, commi 2 e 3
non indicata testualmente
Articolo richiamato in relazione ai reati di danneggiamento contestati come riferiti alle condotte documentate dagli accertamenti (danni a autovetture)
Codice di procedura penale, art. 616
non indicata testualmente
Norma applicata per l'onere delle spese processuali a carico della parte la cui impugnazione è stata dichiarata inammissibile
Giurisprudenza di legittimità (selezionate)
Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016; Sez. 3, n. 20143 del 27/05/2010; Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2021; Corte Cost. sent. 13/06/2000 n. 186
Principio consolidato: se il destinatario del provvedimento del Questore deposita memorie entro il termine di 48 ore, il GIP è obbligato a considerarle non solo formalmente ma sostanzialmente; la mancata considerazione sostanziale può determinare nullità della convalida. La sentenza applica questo principio ritenendo invece che nel caso concreto la valutazione sia stata effettiva e motivata.
Massime di principio
- Se la persona destinataria di un provvedimento ex art. 6 L. 401/1989 deposita memorie entro 48 ore, il GIP è obbligato a valutare quelle deduzioni in modo sostanziale; un richiamo meramente formale può determinare l'annullabilità della convalida.
- La mera produzione della memoria entro il termine non garantisce automaticamente l'annullamento: il giudice può respingere le deduzioni se motiva puntualmente perché ritiene prevalenti gli elementi probatori (es. immagini di videosorveglianza, annotazioni della Digos).
- I riscontri oggettivi (video, annotazioni investigative, rapporti di polizia) hanno grande rilievo nel giudizio di convalida e possono giustificare la conferma del provvedimento anche contro la versione difensiva che descriva un ruolo passivo.
- Quando il giudice riconosce un ruolo limitato del soggetto nei fatti, può mitigare la misura (ad es. ridurre la durata dell'obbligo di presentazione), ma ciò non esclude la convalida se sussistono elementi di responsabilità.
- L'impugnazione in cassazione contro un'ordinanza di convalida può essere dichiarata inammissibile se il ricorso non supera la soglia delle censure rilevanti: ciò comporta condanna alle spese e possibile sanzione alla Cassa delle ammende secondo art. 616 c.p.p.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19147/2023 del 08/05/2023
- Sentenza penale · 8 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19148/2023 del 08/05/2023
- Sentenza penale · 8 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19150/2023 del 08/05/2023
- Sentenza penale · 8 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19151/2023 del 08/05/2023
- Sentenza penale · 8 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19154/2023 del 08/05/2023
- Sentenza penale · 8 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19155/2023 del 08/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →