Sentenza del 21/02/2020 n. 575 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo all'Imposta comunale sulla pubblicità per un'insegna recante la scritta P. collocata all'esterno dell'ufficio postale (sull'erogatore per il ritiro di denaro). La questione principale era se l'insegna costituisse un messaggio pubblicitario soggetto a imposizione o un avviso informativo/direzionale esente ai sensi dell'art. 17, primo comma, lett. b) del D.Lgs. n. 507/93. L'appellante (la concessionaria) sosteneva che l'esenzione dovesse essere interpretata restrittivamente e che, non essendo l'insegna esposta in vetrina o sulla porta di ingresso, essa fosse assoggettabile all'imposta; la resistente (P. I. s.p.a.) aveva invece chiesto in primo grado l'annullamento dell'accertamento sostenendo la natura informativa dell'insegna.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha respinto l'appello della concessionaria e confermato la sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di accertamento. Il giudice ha ritenuto che la scritta P. non perseguiva finalità promozionali o di incremento della domanda, ma aveva esclusivamente funzione informativa e segnaletica, indicando l'ubicazione di un terminale per la fruizione di servizi già acquisiti dagli utenti; pertanto rientra nella previsione di esenzione di cui all'art. 17, primo comma, lett. b) del D.Lgs. n. 507/93. Non vi è pronuncia sulle spese per mancata costituzione della resistente in appello.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
art. 17, primo comma, lett. b
L'art. 17 lett. b) è stato interpretato come esente dall'imposta il materiale che svolge funzione informativa/direzionale volto a segnalare la fruibilità o l'ubicazione di un servizio, e non invece le scritte aventi finalità promozionali o di incremento della domanda.
Risoluzione Ministero delle Finanze
Citata in primo grado come supporto all'interpretazione favorevole alla qualifica di avviso informativo per insegne di piccole dimensioni; conferma l'interpretazione tecnica differenziando tra messaggio pubblicitario e segnaletica informativa.
Cass. Civ., Sez. Trib., 17 gennaio 2019, n. 1169
Giurisprudenza della Suprema Corte che distingue il messaggio pubblicitario (finalità promozionale/economica) dall'avviso informativo/direzionale; la CTR si è richiamata a questa pronuncia per confermare che la scritta segnaletica non è soggetta a tributo.
Massime di principio
- Per l'imposta comunale sulla pubblicità la distinzione fondamentale è la finalità del messaggio: se mira a promuovere o incrementare la domanda è pubblicità imponibile; se è puramente informativa o direzionale (segnalazione di un servizio o ubicazione) è esente ai sensi dell'art. 17 lett. b).
- La collocazione (vetrina, porta o muro esterno) e la dimensione non sono di per sé decisive: prevale l'analisi della funzione e dell'effetto comunicativo del segno.
- Se l'insegna segnala la disponibilità di servizi già acquistati o accessibili secondo condizioni contrattuali preesistenti, essa tende a rientrare nella categoria degli avvisi al pubblico esenti, non avendo natura promozionale.
- In dubio, vale fare riferimento alla giurisprudenza consolidata (es. Cass. n.1169/2019) e agli orientamenti ministeriali: la documentazione che dimostra la natura informativa del mezzo (contenuto, contesto d'uso, rapporto con il servizio) è decisiva per ottenere l'esenzione.
- Le norme di esenzione vanno interpretate con attenzione al contenuto reale del messaggio e non con automatismi formali; però l'Amministrazione può contestare la natura informativa se emergono elementi che mostrano finalità pubblicitarie.
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