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Sentenza

Sentenza n. 3746/2026 - Roma, Sezione 1

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 24 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202511647

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza volta all’attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio e alla fissazione dell’appuntamento per formalizzare la domanda

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (amministrazione competente per i visti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza del 24 settembre 2025, chiedendo l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere sul rilascio del visto per motivi di studio e sulla fissazione dell’appuntamento, nonché la condanna a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio, la sede diplomatica ha fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 16 dicembre 2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto integrassero il pieno soddisfacimento della pretesa azionata. La decisione è stata adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, poiché il tempo intercorso tra la richiesta dell’appuntamento e la notificazione del ricorso non era particolarmente esteso e l’amministrazione si era attivata in tempi ritenuti ragionevoli, anche considerando l’elevato numero di istanze analoghe. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione; nel caso concreto, l’attivazione del procedimento durante il giudizio ha fatto venir meno l’interesse alla decisione sulla domanda contro il silenzio.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio ai sensi dell’art. 117 c.p.a., la sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo richiesto può determinare la cessazione della materia del contendere quando realizzi integralmente la pretesa fatta valere, anche se non abbia ancora definito il procedimento con il provvedimento finale.
  • La fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione di una domanda di visto integra, ai fini del giudizio contro il silenzio, l’attivazione del procedimento amministrativo e il pieno soddisfacimento della specifica pretesa relativa all’avvio della procedura.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata dal breve intervallo tra la richiesta dell’interessato e la proposizione del ricorso, nonché dall’attivazione dell’amministrazione entro tempi ritenuti ragionevoli in rapporto all’elevato numero di istanze analoghe; resta possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato versato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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