Cassazione Penale, Sentenza n. 23357/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato impugna la sentenza della Corte d'appello di Torino deducendo l'erroneità della statuizione sul giudizio di bilanciamento fra circostanze attenuanti generiche e aggravante della recidiva: in appello era stato concordato fra le parti il riconoscimento delle attenuanti generiche "in rapporto di prevalenza" sull'aggravante, mentre il dispositivo della sentenza ha indicato la loro "equivalenza". Il ricorrente contesta pertanto la mancata corretta indicazione della prevalenza delle attenuanti rispetto all'aggravante e gli effetti di ciò sulla determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta rinuncia ai motivi di impugnazione: le parti in appello avevano concordato la pena (concordato) e l'imputato aveva rinunciato ai motivi di gravame, il che preclude la valutazione in cassazione dei profili rinunciati, salvo i limitati casi ammessi (formazione della volontà di concordare, consenso del pubblico ministero, contenuto difforme della pronuncia). Tuttavia la Corte ha rilevato che l'indicazione "equivalenti" anziché "prevalenti" nel dispositivo era un mero errore materiale, posto che la pena irrogata corrispondeva a quella concordata e il calcolo era corretto; perciò ha rettificato il dispositivo sostituendo "equivalenti" con "prevalenti". Inoltre ha omesso la statuizione di condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e ha escluso la condanna al pagamento delle spese verso la parte civile, ritenendo che la parte civile non avesse titolo a costituirsi o ottenere rifusione per questioni afferenti solo alla pena e prive di incidenza sulle statuizioni civili.
Norme richiamate
art. 589 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione agli effetti della rinuncia ai motivi di impugnazione: la rinuncia comporta il passaggio in giudicato della sentenza gravata per i capi oggetto di rinuncia.
art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Richiamata per affermare che la rinuncia ai motivi in appello è atto abdicativo che preclude l'ulteriore svolgimento processuale sui punti rinunciati.
art. 597, comma 1 cod. proc. pen.
Richiama il principio secondo cui l'effetto devolutivo dell'impugnazione limita la cognizione del giudice ai soli punti indicati nei motivi; se i motivi sono rinunciati, il giudice di appello e quello di legittimità non possono più prenderli in considerazione.
art. 599-bis cod. proc. pen.
Norma rilevante per i rimedi contro le sentenze emesse a seguito di concordato in appello: il ricorso per cassazione è ammesso solo nei limiti previsti (formazione della volontà, consenso del PM, contenuto difforme della pronuncia).
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto delle doglianze precluse: la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 è preclusa se era oggetto di rinuncia, con le precisazioni giurisprudenziali richiamate.
art. 52 D.Lgs. 196/03
Norma citata in chiusura per l'obbligo di omettere le generalità e altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Quando le parti in appello concordano la pena e l'imputato rinuncia ai motivi di appello, tali rinunce hanno effetto preclusivo: la Cassazione non può esaminare i profili rinunziati, salvo i casi limitati relativi alla formazione della volontà di concordare, al consenso del pubblico ministero e a eventuali difformità evidenti della pronuncia rispetto all'accordo.
- Il ricorso per cassazione avverso sentenze pronunciate in seguito a concordato in appello è ammissibile solo per le questioni attinenti alla validità del concordato stesso (ad es. vizi nella formazione del consenso, mancanza del consenso del PM) o per divergenze tra quanto concordato e quanto deciso dal giudice.
- Le doglianze sulla determinazione della pena sono precluse in Cassazione se non si traducono in illegittimità della sanzione (pena fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge).
- Un mero errore materiale nel dispositivo (es. uso di "equivalenti" invece di "prevalenti") può essere rettificato dalla Cassazione quando il contenuto sostanziale della decisione e il calcolo della pena risultano conformi all'accordo e non arrecano pregiudizio alla parte.
- La parte civile non ha diritto automatico alla rifusione delle spese per questioni che riguardano esclusivamente la pena e che non incidono sulle statuizioni civili; pertanto non è sempre legittimata a ottenere condanna alle spese per tali profili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 23246/2026 del 24/06/2026
- Sentenza penale · 24 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 23348/2026 del 24/06/2026
- Sentenza penale · 24 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 23349/2026 del 24/06/2026
- Sentenza penale · 24 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 23350/2026 del 24/06/2026
- Sentenza penale · 24 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 23352/2026 del 24/06/2026
- Sentenza penale · 24 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 23353/2026 del 24/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →