Ordinanza n. 3077/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento del decreto presidenziale n. 3748/2025, con il quale il ricorso avverso il decreto di rigetto della domanda di emersione adottato dalla Prefettura di Roma è stato dichiarato perento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto presidenziale che ha dichiarato perento il ricorso contro il rigetto prefettizio della domanda di emersione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto opposizione ex art. 85 c.p.a. contro il decreto presidenziale n. 3748/2025, deducendo, da un lato, oggettive difficoltà di comunicazione con il cliente e, dall'altro, che l'istanza di fissazione dell'udienza fosse già contenuta nel ricorso introduttivo, nella richiesta al TAR di fissare la prima udienza utile in camera di consiglio. Il Collegio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la mancata notificazione dell'opposizione alle altre parti del giudizio, prescritta dall'art. 85, comma 3, c.p.a.
La decisione
L'opposizione è stata dichiarata inammissibile perché non notificata alle altre parti del giudizio nel termine e con le modalità previste dall'art. 85, comma 3, c.p.a. Il Collegio ha comunque esaminato anche il merito delle censure, ritenendole infondate. Le difficoltà di comunicazione con il cliente non sono state dimostrate mediante documentazione idonea; inoltre, sebbene l'istanza di fissazione dell'udienza possa essere proposta contestualmente al ricorso introduttivo, essa deve conservare una propria autonomia funzionale e materiale. Il generico riferimento alla fissazione della prima udienza utile in camera di consiglio è stato riferito alla domanda cautelare e non è stato ritenuto idoneo a integrare l'autonoma istanza di fissazione dell'udienza di merito. Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione dell'amministrazione.
Norme richiamate
art. 85 c.p.a.
Nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti
L'opposizione al decreto presidenziale di perenzione è inammissibile se non viene notificata a tutte le altre parti del giudizio.
art. 71 c.p.a.
La fissazione dell'udienza di merito nel processo amministrativo è subordinata all'istanza di una delle parti interessate
L'istanza di fissazione dell'udienza di merito è necessaria per evitare la perenzione, anche quando il ricorso contenga una domanda cautelare.
art. 81 c.p.a.
Il decorso del termine annuale previsto dal combinato disposto degli artt. 71 e 81 c.p.a., senza presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza, comporta la perenzione del ricorso.
art. 55, comma 4, c.p.a.
La domanda cautelare è improcedibile finché non è presentata l'istanza di fissazione dell'udienza di merito, salvo che essa debba essere fissata d'ufficio
La domanda cautelare e l'istanza di fissazione dell'udienza di merito sono atti funzionalmente distinti; il richiamo alla camera di consiglio per la cautelare non sostituisce necessariamente l'istanza di fissazione del merito.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al Collegio di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio, garantendo il contraddittorio prima della decisione.
Massime di principio
- L'opposizione al decreto presidenziale di perenzione deve essere notificata a tutte le altre parti del giudizio ai sensi dell'art. 85, comma 3, c.p.a.; la mancata notificazione determina l'inammissibilità dell'opposizione.
- L'istanza di fissazione dell'udienza di merito può essere inserita nel ricorso introduttivo, ma deve mantenere un'autonomia funzionale e materiale tale da distinguerla dalla domanda cautelare.
- Il generico riferimento, contenuto nella richiesta cautelare, alla fissazione della prima udienza utile in camera di consiglio non integra un'idonea istanza di fissazione dell'udienza di merito quando risulti riferibile alla sola trattazione della domanda cautelare.
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