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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-791/22

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 18 gennaio 2024. — G.A. contro Hauptzollamt Braunschweig. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg. — Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 30, primo comma – Articolo 60 – Articolo 71, paragrafo 1 – Luogo delle operazioni imponibili – Beni introdotti nel territorio doganale dell’Unione europea in un primo Stato membro in violazione delle norme doganali e trasportati in seguito in un secondo Stato membro – Luogo in cui sorge l’IVA all’importazione – Disposizione nazionale che rinvia alla normativa doganale dell’Unione. — Causa C-791/22

Giurisprudenza europea62022CJ0791

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

In un rinvio pregiudiziale del Finanzgericht Hamburg, la Corte ha esaminato se la normativa tedesca potesse applicare all’IVA all’importazione una finzione del codice doganale sul luogo in cui sorge l’obbligazione doganale. La Corte ha risposto negativamente, chiarendo che il rinvio dell’articolo 71 della direttiva IVA alla disciplina doganale riguarda solo il momento di insorgenza ed esigibilità dell’imposta, non il luogo. Ne deriva che il luogo dell’IVA all’importazione resta quello determinato dall’articolo 60 della direttiva 2006/112, in coerenza con la territorialità dell’imposta.

IVA all’importazione: incompatibilità con la direttiva 2006/112 di una disciplina nazionale che, per determinare il luogo di insorgenza dell’IVA, rinvia per analogia alla finzione doganale del luogo di nascita dell’obbligazione doganale.

La questione giuridica

Se gli articoli 30, 60 e 71, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE ostino a una normativa nazionale che rende applicabile per analogia all’IVA all’importazione l’articolo 215, paragrafo 4, del codice doganale, con effetti sulla determinazione del luogo in cui sorge l’IVA all’importazione.

Principio di diritto

La Corte ha stabilito che la direttiva 2006/112 non consente agli Stati membri di determinare il luogo in cui sorge l’IVA all’importazione applicando per analogia una finzione prevista dal codice doganale sul luogo di nascita dell’obbligazione doganale. Il rinvio dell’articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112 alla normativa doganale riguarda solo il momento del fatto generatore e dell’esigibilità dell’IVA, non anche il luogo dell’importazione, che resta disciplinato dall’articolo 60 della direttiva e dal principio di territorialità fiscale.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 30, primo comma, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 60, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 70, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 71, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
  • Regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale comunitario)
  • Articolo 202, regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 215, paragrafo 4, regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Regolamento (UE) n. 904/2010
  • Articolo 13, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 904/2010
  • Articolo 21, paragrafo 2, Umsatzsteuergesetz

IVA all’importazione e luogo di insorgenza dell’imposta

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Finanzgericht Hamburg in materia di IVA all’importazione di sigarette introdotte irregolarmente nell’Unione e successivamente trasportate dalla Polonia alla Germania. La Corte è stata chiamata a verificare se la normativa IVA osti a una regola nazionale che, per determinare il luogo in cui sorge l’IVA all’importazione, rinvia per analogia a una finzione del codice doganale.

Fatti e procedimento principale

G.A., residente in Polonia, aveva acquistato sigarette recanti solo contrassegni fiscali ucraini e bielorussi e le aveva poi trasportate in Germania senza informare le autorità doganali. Le merci furono sequestrate dopo il suo arresto. Lo Hauptzollamt Braunschweig ritenne che vi fosse un’introduzione irregolare nel territorio doganale dell’Unione ai sensi dell’articolo 202 del codice doganale e che, in applicazione dell’articolo 21, paragrafo 2, dell’Umsatzsteuergesetz, l’IVA all’importazione fosse sorta in Germania. Il ricorso di G.A. fu proposto dinanzi al giudice tributario di Amburgo.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio dubitava che l’articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112 consentisse di richiamare la normativa doganale anche per stabilire il luogo di insorgenza dell’IVA all’importazione. Secondo il giudice, il luogo di importazione sembrava invece disciplinato dagli articoli 60 e 61 della direttiva IVA, e non dalla disciplina doganale.

Quadro normativo rilevante

La Corte ha richiamato:

  • l’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112, che assoggetta all’IVA le importazioni di beni;
  • l’articolo 30, primo comma, che definisce l’importazione di beni come l’ingresso nell’Unione di un bene non in libera pratica;
  • l’articolo 60, che stabilisce che l’importazione è effettuata nello Stato membro nel cui territorio si trova il bene al momento dell’ingresso nell’Unione;
  • l’articolo 70, sul momento del fatto generatore e dell’esigibilità dell’IVA;
  • l’articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, che collega il fatto generatore e l’esigibilità dell’IVA a quelli dei dazi doganali quando i beni importati sono assoggettati a dazi.

Sul versante doganale sono stati richiamati l’articolo 202 del regolamento n. 2913/92 e l’articolo 215, paragrafo 4, dello stesso regolamento, nonché la norma tedesca che estendeva mutatis mutandis tali regole all’IVA all’importazione.

Ragionamento della Corte

La Corte ha ricordato che l’articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112 consente agli Stati membri di collegare il fatto generatore e l’esigibilità dell’IVA all’importazione a quelli dei dazi doganali, in ragione della similarità funzionale tra i due prelievi. Tuttavia, tale collegamento non è generale: il testo della disposizione richiama soltanto il momento in cui l’IVA diventa esigibile, senza menzionare il luogo dell’importazione.

La Corte ha inoltre evidenziato che l’articolo 71 appartiene al titolo VI della direttiva, dedicato al fatto generatore e all’esigibilità dell’imposta, mentre l’articolo 60 rientra nel titolo V, dedicato al luogo delle operazioni imponibili. Ne ha dedotto che il rinvio alla disciplina doganale non può estendersi alla determinazione del luogo in cui sorge l’IVA all’importazione.

La Corte ha poi ribadito la propria giurisprudenza secondo cui, in caso di introduzione irregolare di merci, può sorgere anche un’obbligazione IVA se il comportamento illecito consente di presumere l’ingresso delle merci nel circuito economico dell’Unione; tale presunzione può essere superata se si dimostra che l’immissione nel circuito economico è avvenuta in un diverso Stato membro, destinato al consumo finale. In tal caso, il fatto generatore dell’IVA si verifica in quello Stato membro, in coerenza con il principio di territorialità fiscale dell’IVA.

Secondo la Corte, l’applicazione per analogia dell’articolo 215, paragrafo 4, del codice doganale avrebbe invece l’effetto di attribuire il gettito IVA allo Stato membro della constatazione dell’irregolarità doganale, e non a quello del consumo finale, alterando così il principio di territorialità proprio dell’IVA. La Corte ha aggiunto che, ove necessario, la tutela del gettito dello Stato membro interessato può essere assicurata mediante i meccanismi di cooperazione amministrativa previsti dal regolamento n. 904/2010.

Decisione

La Corte ha risposto che gli articoli 30, primo comma, 60 e 71, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112 ostano a una normativa nazionale che applica per analogia all’IVA all’importazione l’articolo 215, paragrafo 4, del codice doganale ai fini della determinazione del luogo in cui sorge tale IVA.

Principio affermato

Il rinvio della direttiva IVA alla normativa doganale per le importazioni riguarda solo il momento del fatto generatore e dell’esigibilità dell’imposta, non il luogo di insorgenza dell’IVA all’importazione. Quest’ultimo resta disciplinato dalla direttiva 2006/112, secondo il criterio del luogo di ingresso del bene e, in caso di introduzione irregolare, del luogo in cui il bene entra nel circuito economico dell’Unione, nel rispetto del principio di territorialità fiscale.

Come è indicizzato

Materieiva all’importazionediritto doganaleluogo delle operazioni imponibiliterritorialità fiscalecooperazione amministrativa tributaria

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