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Ordinanza

Ordinanza n. 801/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - del Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2025 notificato al Ricorrente in data 23 ottobre 2025 con il quale l'Amministrazione quivi resistente ha disposto, ai sensi degli articoli: 861 comma l lettera d), 865, 867, 923 comma I lett. i) e 1357 lettera d) del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente "Codice dell' Ordinamento Militare", la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari e, per l'effetto, la cessazione dal servizio permanente, a decorrere dalla data del detto decreto, con la seguente motivazione: "Graduato dell'Esercito Italiano., in data 6 dicembre 2024 alle ore 12:15 circa, alla guida della propria autovettura rimaneva coinvolto in un incidente stradale, provocando danni materiali e riportando lesioni personali. Trasportato in ospedale, veniva sottoposto ad un controllo ematico, che dava esito positivo p o per etanolo con tasso pari a 1,07 g/l (DOC. 1); - nonché, ove occorrer possa, di ogni altro atto del procedimento disciplinare, presupposto, preordinato, collegato, consequenziale e comunque connesso a quelli indicati ai punti che precedono, anche se non conosciuti, anche emanato nel corso dell'iter procedimentale.

Giustizia amministrativa202600509

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari e conseguente cessazione dal servizio permanente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale con cui, in applicazione del Codice dell'ordinamento militare, gli è stata irrogata la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, con conseguente cessazione dal servizio permanente. Il provvedimento traeva origine da un incidente stradale occorso mentre il militare guidava la propria autovettura, con danni alla vettura, a un palo della luce e a una cabina elettrica, nonché lesioni personali. Gli esami ematici avevano rilevato un tasso alcolemico di 1,07 g/l; l'autorità prefettizia aveva contestato la guida in stato di ebbrezza e disposto la sospensione della patente per sei mesi, con obbligo di visita medica. Il ricorrente ha dedotto l'immotivazione e la sproporzione della sanzione massima, ritenendola eccessiva rispetto a un episodio occasionale e lesiva perché determinante l'irreversibile espulsione di un militare con lunga anzianità di servizio. Nel giudizio cautelare il Ministero ha sostenuto che la valutazione disciplinare non si fondava sul solo incidente, ma anche su precedenti disciplinari: una sospensione dall'impiego di sei mesi nel 2011 per un episodio connesso all'assunzione di sostanze stupefacenti e una sospensione di dodici mesi nel 2015 per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, maggiormente convincenti le ragioni dell'Amministrazione. Il Collegio ha considerato che la sanzione non appariva riferita esclusivamente all'episodio più recente di guida in stato di ebbrezza, ma a una pluralità di elementi valutabili ai sensi dell'art. 1355 del Codice dell'ordinamento militare, comprendenti due precedenti disciplinari relativi all'uso, coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti. Tali episodi sono stati ritenuti oggettivamente gravi in rapporto ai doveri di serietà, affidabilità e fedeltà propri dello status militare e alla delicatezza delle funzioni svolte, anche implicanti l'uso delle armi. In questa fase il giudice non ha quindi ravvisato un fumus boni iuris sufficiente a giustificare la sospensione del decreto; la pronuncia non contiene una definitiva decisione sulla legittimità dell'atto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; la domanda è stata esaminata secondo la sommaria cognizione propria della fase cautelare.

  • art. 861, comma 1, lett. d), d.lgs. 66/2010

    Richiamato nel decreto impugnato quale base normativa della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari.

  • art. 865 d.lgs. 66/2010

    Richiamato nel decreto impugnato quale disposizione applicata per la sanzione disciplinare.

  • art. 867 d.lgs. 66/2010

    Richiamato nel decreto impugnato quale disposizione applicata per la sanzione disciplinare.

  • art. 923, comma 1, lett. i), d.lgs. 66/2010

    Richiamato nel decreto impugnato quale base della conseguente cessazione dal servizio permanente.

  • art. 1355, lett. d), d.lgs. 66/2010

    Il giudice lo richiama per ritenere valutabili una pluralità di elementi, inclusi precedenti disciplinari, ai fini della decisione sulla sanzione.

  • art. 186, comma 2, lett. b), d.lgs. 285/1992

    La violazione del Codice della strada è stata contestata dall'autorità prefettizia in relazione al tasso alcolemico accertato, con sospensione della patente per sei mesi e obbligo di visita medica.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della persona interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la legittimità di una sanzione disciplinare militare espulsiva deve essere valutata con la sommaria cognizione propria della fase, verificando se le ragioni dell'Amministrazione offrano una plausibile giustificazione del provvedimento e se sussista un fumus boni iuris idoneo a sostenerne la sospensione.
  • La proporzionalità di una sanzione disciplinare militare non deve essere necessariamente apprezzata isolando l'ultimo episodio contestato, quando la normativa consente di considerare una pluralità di elementi di valutazione, inclusi precedenti disciplinari riferiti a condotte gravi.
  • Nella valutazione della gravità delle condotte disciplinari di un militare assumono rilievo i doveri di serietà, affidabilità e fedeltà connessi allo status militare, nonché la delicatezza delle funzioni esercitate, anche quando comportano l'uso delle armi.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelare

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