Cassazione Penale, Sentenza n. 27646/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato le pene per più imputati coinvolti in un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ex art. 74 d.P.R. 309/1990, con contestazione anche di reati fine e, per alcuni, del delitto di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. I ricorsi per cassazione erano tutti diretti contro la sentenza d’appello, che in alcuni casi aveva accolto solo in parte le richieste difensive sul trattamento sanzionatorio: un ricorrente lamentava l’eccessività della pena base e degli aumenti per continuazione, nonché la disparità rispetto ai coimputati; un altro, che in appello aveva concordato la pena, deduceva la mancata motivazione sulla insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; altri due imputati censuravano la sproporzione del trattamento sanzionatorio e, per uno di essi, anche l’omessa risposta alla richiesta di riconoscimento della continuazione con altra sentenza irrevocabile; infine un ricorrente deduceva la violazione delle norme sulla traduzione degli atti per asserita mancata conoscenza della lingua italiana, sostenendo che la Corte dovesse rilevare d’ufficio la nullità e verificare la validità del consenso alla definizione concordata. Il Procuratore generale chiedeva l’inammissibilità di tutti i ricorsi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto generiche o manifestamente infondate le censure sul trattamento sanzionatorio, osservando che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che la Corte territoriale aveva già motivato in modo congruo sulla riduzione operata, sulle attenuanti generiche e sugli aumenti per continuazione. Ha escluso che il diverso trattamento tra coimputati integri di per sé vizio di motivazione. Quanto al ricorso proposto contro la sentenza resa a seguito di concordato in appello o rinuncia ai motivi, ha ribadito che non sono deducibili in cassazione le doglianze rinunciate, né la mancata motivazione sull’art. 129 c.p.p. quando il giudice di secondo grado si sia limitato ai motivi non rinunciati. Ha inoltre affermato che la richiesta di riconoscimento della continuazione esterna richiede l’allegazione della copia della sentenza irrevocabile e di elementi specifici, onere non assolto. Quanto alla dedotta mancata traduzione degli atti per l’imputato alloglotta, la Corte ha rilevato che la nullità è a regime intermedio e richiede deduzione tempestiva e interesse concreto, oltre a un’effettiva allegazione del pregiudizio; nel caso concreto la questione non era stata devoluta in appello ed era comunque incompatibile con la rinuncia ai motivi diversi dal trattamento sanzionatorio. Ai ricorrenti sono state poste le spese processuali e la somma di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
comma 1, lett. b), e), c)
individua i vizi dedotti nei ricorsi per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione; per uno anche violazione di norme processuali).
art. 133 c.p.
richiamato come parametro per la commisurazione della pena e la valutazione della gravità del fatto e della personalità dell’imputato.
art. 81 c.p.
richiamato in tema di continuazione e aumenti di pena per più reati unificati sotto il medesimo disegno criminoso.
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
base dei capi principali per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; per alcuni imputati in qualità di partecipi, per uno in qualità di capo e organizzatore.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
contestato a uno degli imputati, con pena poi ridotta in appello per accordo delle parti.
art. 125 c.p.p.
richiamato con riferimento all’obbligo di motivazione della sentenza e alla dedotta carenza motivazionale.
art. 129 c.p.p.
invocato per il dovere di immediata declaratoria delle cause di proscioglimento; la Corte ribadisce che, in caso di rinuncia ai motivi, il giudice di appello non deve motivare sul mancato proscioglimento fuori dai motivi devoluti.
art. 599-bis c.p.p.
richiamato per il concordato in appello; l’accordo delle parti limita la cognizione del giudice e, di riflesso, le doglianze proponibili in cassazione.
art. 143 c.p.p.
richiamato in tema di traduzione degli atti e conoscenza della lingua da parte dell’imputato alloglotta.
art. 179 c.p.p.
richiamato per la nullità derivante da omessa traduzione degli atti a soggetto che non conosce la lingua italiana.
art. 581 c.p.p.
richiamato per l’onere di specificità dei motivi di impugnazione e per l’allegazione degli elementi posti a base della richiesta.
art. 591 c.p.p.
richiamato insieme all’art. 581 c.p.p. come parametro di inammissibilità per carenza di specificità dei motivi.
art. 616 c.p.p.
base della condanna alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità.
art. 157 c.p.
richiamato nel quadro giurisprudenziale sulla prescrizione e sulla rinuncia espressa alla relativa eccezione nel concordato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la censura sulla commisurazione della pena è ammissibile solo se denuncia una violazione di legge o una motivazione manifestamente illogica o arbitraria; non è consentito chiedere una nuova valutazione discrezionale del trattamento sanzionatorio.
- Il diverso trattamento sanzionatorio tra coimputati non integra di per sé vizio di motivazione, salvo che il giudizio di comparazione sia sorretto da affermazioni irragionevoli o paradossali.
- La riproposizione in cassazione di motivi già dedotti in appello, senza confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile per genericità e carenza di specificità.
- Quando la sentenza d’appello è resa a seguito di concordato o di rinuncia ai motivi, il controllo di legittimità resta limitato alle questioni non rinunciate; non sono deducibili in cassazione i motivi abbandonati, salvo il caso di pena illegale o di cause di estinzione non rinunciate e rilevabili.
- Il giudice d’appello che accolga un concordato o si pronunci su motivi residui non ha l’obbligo di motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. al di fuori dell’area devoluta, poiché la rinuncia ai motivi delimita l’oggetto del decisum.
- La richiesta di riconoscimento della continuazione con reati già giudicati nel giudizio di cognizione richiede l’allegazione della sentenza irrevocabile e di elementi specifici; la mera indicazione degli estremi del precedente giudicato o una richiesta generica non bastano.
- Le nullità per omessa traduzione di atti a imputato alloglotta hanno natura generale a regime intermedio e sono deducibili solo se l’interessato allega un pregiudizio concreto, attuale e verificabile derivante dalla mancata traduzione.
- La deduzione per cassazione di una nullità processuale richiede autosufficienza del motivo: devono essere indicati e, nei limiti necessari, allegati gli atti e i dati fattuali da cui risulti il vizio e il suo concreto interesse a farlo valere.
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