Cassazione Civile, Ordinanza n. 18027/2023 del 23/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una banca creditrice aveva promosso, nel 2015, due giudizi poi riuniti davanti al Tribunale di Bolzano proponendo opposizione di terzo revocatoria ex artt. 404, comma 2, e 405 c.p.c. contro una sentenza non notificata del Tribunale di Bolzano, passata in giudicato, resa in un giudizio ex art. 2932 c.c. instaurato dai genitori del debitore nei confronti del figlio. In base a quella sentenza e al successivo decreto tavolare, la proprietà di un immobile intestato al debitore era stata trasferita ai genitori, con conseguente cancellazione di una prenotazione di ipoteca della banca opponente e dell’annotazione del pignoramento ancora pendente. La banca sosteneva che la sentenza e il decreto tavolare fossero pregiudizievoli e revocabili, mentre il primo giudice e la corte d’appello avevano ritenuto l’opposizione tardiva perché proposta oltre il termine di cui all’art. 326 c.p.c., decorrente dalla conoscenza del dolo/collusione già acquisita in precedenza dalle banche nel corso di altre vicende esecutive. La ricorrente principale denunciava violazione degli artt. 404, 405, 325 e 326 c.p.c., della legge tavolare e di norme del codice civile sulla trascrizione e opponibilità; sollevava anche questione di legittimità costituzionale per asserita compressione del diritto di difesa. Il ricorso incidentale della controparte bancaria riproponeva censure sovrapponibili sulla tardività dell’opposizione e sulla domanda di cancellazione del decreto tavolare.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha confermato che la corte territoriale aveva correttamente accertato, sulla base delle vicende processuali collegate, che le banche erano già in grado di conoscere la collusione o il dolo tra le parti del giudizio ex art. 2932 c.c. prima della decisione finale, sicché il termine per l’opposizione di terzo revocatoria doveva essere calcolato dal momento del passaggio in giudicato della sentenza resa in quel giudizio e, comunque, l’azione era stata proposta oltre il termine utile. Di conseguenza, essendo l’opposizione tardiva e inammissibile, è stata ritenuta corretta anche la reiezione della domanda di cancellazione del decreto tavolare, perché non era più consentito rimettere in discussione il titolo ormai coperto da giudicato. La Corte ha inoltre respinto la doglianza di incostituzionalità, richiamando il principio per cui anche i rimedi straordinari sono soggetti a un termine ragionevole dalla conoscenza del presupposto che ne legittima la proposizione. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 404 c.p.c.
l’opposizione di terzo revocatoria è il rimedio esperibile dal terzo pregiudicato da dolo o collusione delle parti, ma deve essere proposta nel termine previsto dalla disciplina delle impugnazioni.
art. 405 c.p.c.
richiamato quale norma procedurale dell’opposizione di terzo revocatoria.
art. 325 c.p.c.
richiamato per il coordinamento del termine d’impugnazione straordinaria con la conoscenza del presupposto lesivo e con il passaggio in giudicato della sentenza.
art. 326 c.p.c.
la decorrenza del termine per l’opposizione revocatoria va ancorata alla scoperta del dolo o della collusione; il mezzo è soggetto a decadenza.
art. 619 c.p.c.
l’opposizione di terzo all’esecuzione proposta dai genitori nel diverso processo ha consentito alle banche di conoscere la pendenza della causa ex art. 2932 c.c.
art. 2932 c.c.
la sentenza emessa in tale giudizio costituiva il titolo di trasferimento coattivo dell’immobile, poi opposto con l’azione revocatoria.
art. 24 Cost.
la censura di illegittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata, perché la previsione di un termine per il rimedio straordinario non comprime irragionevolmente il diritto di difesa.
art. 61 Legge tavolare
richiamato dalle ricorrenti, ma le doglianze sono state respinte perché la preclusione derivante dalla tardività dell’opposizione rendeva non più esaminabile il merito del decreto tavolare.
art. 20 Legge tavolare
richiamato nelle censure senza esito favorevole.
art. 2 Legge tavolare
richiamato nelle censure in tema di tavolare e opponibilità.
art. 5 Legge tavolare
richiamato nelle censure in tema di tavolare e opponibilità.
art. 7 Legge tavolare
richiamato nelle censure in tema di tavolare e opponibilità.
art. 21 Legge tavolare
richiamato nel ricorso incidentale in tema di cancellazione/effetti tavolari.
art. 22 Legge tavolare
richiamato nel ricorso incidentale in tema di cancellazione/effetti tavolari.
art. 31 Legge tavolare
richiamato nel ricorso principale e incidentale in tema di iscrizioni e cancellazioni tavolari.
art. 35 Legge tavolare
richiamato nel ricorso principale e incidentale in tema di iscrizioni e cancellazioni tavolari.
art. 2652 c.c.
richiamato dalle ricorrenti nelle censure sull’opponibilità e trascrizione.
art. 2653 c.c.
richiamato dalle ricorrenti nelle censure sull’opponibilità e trascrizione.
art. 2909 c.c.
richiamato per il rilievo del giudicato formatosi sulla sentenza ex art. 2932 c.c.
art. 2650 c.c.
richiamato nelle censure in tema di trascrizione e opponibilità.
art. 2657 c.c.
richiamato nelle censure relative alla validità dei titoli per le formalità tavolari.
art. 324 c.p.c.
richiamato per il coordinamento con il giudicato della sentenza impugnata.
art. 345 c.p.c.
richiamato per le censure in appello e i limiti delle domande/ eccezioni nuove.
d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L’opposizione di terzo revocatoria ex art. 404, comma 2, c.p.c. è soggetta a un termine di decadenza che decorre dalla conoscenza del dolo o della collusione, non potendo il terzo attendere indefinitamente la formazione o l’iscrizione del titolo pregiudizievole.
- Se il terzo ha già acquisito, in un diverso procedimento collegato, elementi sufficienti a conoscere la pendenza e la natura fraudolenta del giudizio pregiudizievole, il termine per l’impugnazione straordinaria deve ritenersi iniziato a decorrere da quel momento o comunque non può essere procrastinato sino alla successiva formalizzazione tavolare o registrale.
- La conoscenza anticipata della lite e del suo possibile esito lesivo consente al terzo di intervenire tempestivamente nel giudizio pendente; l’inerzia preclude l’utilizzo successivo dell’opposizione revocatoria.
- Il limite temporale all’esperimento dei rimedi straordinari non viola di per sé il diritto di difesa, purché il termine sia ragionevole e collegato alla conoscenza del fatto legittimante l’impugnazione.
- Quando l’opposizione di terzo revocatoria è tardiva e inammissibile, resta precluso anche ogni riesame del titolo presupposto e delle conseguenti formalità tavolari o esecutive fondate sul giudicato.
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