Sentenza del 07/07/2016 n. 3993 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
SANZIONI - Mancata compilazione del quadro RW - Norma a carattere speciale - Applicazione retroattiva - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione delle sanzioni per la mancata compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi. In particolare, si discute se la disciplina introdotta dall'art. 12 del decreto-legge n. 78/2009, avente carattere speciale, possa essere applicata anche a violazioni riferite a periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore.
La decisione
La norma dell'art. 12 del d.l. n. 78/2009 è stata ritenuta non applicabile retroattivamente. In materia tributaria opera infatti il principio generale di irretroattività previsto dall'art. 3 della legge n. 212/2000, in conformità all'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, salvo che la retroattività sia espressamente stabilita. Poiché tale retroattività non risulta prevista, le sanzioni fondate sulla nuova disciplina non possono essere applicate a periodi precedenti.
Norme richiamate
Art. 12 del decreto-legge n. 78/2009
La disposizione è qualificata come norma speciale in materia di monitoraggio fiscale e sanzioni per la mancata compilazione del quadro RW, ma non può essere applicata a fatti anteriori alla sua entrata in vigore in assenza di un'espressa previsione di retroattività.
Art. 3 della legge n. 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente
Stabilisce, in materia tributaria, il principio generale di irretroattività delle disposizioni fiscali, salvo che la retroattività sia espressamente prevista.
Art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale
Esprime il principio generale secondo cui la legge dispone per l'avvenire e non ha effetto retroattivo, principio richiamato anche in ambito tributario dall'art. 3 della legge n. 212/2000.
Massime di principio
- Una norma tributaria che introduce o aggrava sanzioni non può essere applicata a violazioni commesse prima della sua entrata in vigore, salvo un'espressa previsione legislativa di retroattività.
- Il carattere speciale della norma non elimina il principio di irretroattività: anche le disposizioni speciali devono rispettare tale principio in assenza di una deroga esplicita.
- Per contestare una sanzione fiscale occorre verificare il periodo d'imposta, la data della violazione e la data di entrata in vigore della norma applicata.
- L'amministrazione finanziaria non può fondare una sanzione su una disciplina successiva ai fatti se ciò comporta l'applicazione retroattiva di un trattamento sanzionatorio più gravoso.
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