Cassazione Penale, Sentenza n. 26661/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proposto)
La controversia
La vicenda riguarda un decreto di prevenzione con cui era stata applicata a una persona la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per due anni; la Corte d'appello aveva confermato il provvedimento di primo grado. Il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 159/2011, sostenendo che la pericolosità generica fosse stata affermata in assenza dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità. In particolare, lamentava che il giudice della prevenzione avesse valorizzato solo la pendenza di procedimenti penali, in prevalenza per reati contro il patrimonio, senza verificare l'effettivo conseguimento di profitti illeciti, la loro rilevanza come fonte di sostentamento, la situazione economico-patrimoniale e il tenore di vita del proposto. La motivazione del decreto di appello veniva censurata come meramente assertiva e basata su dati inconducenti. Il Procuratore generale aderiva alla tesi difensiva, ritenendo che il provvedimento si fondasse soltanto sui precedenti penali e non applicasse correttamente i principi sulla pericolosità generica, chiedendo l'annullamento con rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso nei limiti indicati, affermando che nel giudizio di prevenzione il giudice deve compiere un autonomo apprezzamento dei fatti storicamente apprezzabili e non può limitarsi a richiamare denunce o pendenze procedimentali. Ha rilevato che il decreto impugnato, salvo la menzione di una condanna definitiva per truffa del 2019, conteneva una serie di riferimenti a denunce e procedimenti senza una vera valutazione incidentale degli esiti e degli elementi emersi nei relativi procedimenti; né risultava una concreta verifica dell'eventuale acquisizione di profitti illeciti e del loro rilievo come fonte di sostentamento. Per questo motivo il provvedimento è stato annullato con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 159/2011
norma invocata per la qualificazione della pericolosità generica; la Corte richiede una valutazione fondata su fatti storicamente apprezzabili e non su meri sospetti o sulla sola pendenza di procedimenti
art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011
limita il ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione alle violazioni di legge
art. 27, comma 2, d.lgs. 159/2011
concorre a delimitare il sindacato di legittimità nel procedimento di prevenzione alle sole violazioni di legge
art. 7, comma 1, d.lgs. 159/2011
richiamato quale fonte dell'obbligo di provvedere con decreto motivato nel giudizio di prevenzione
art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011
richiamato in combinato disposto con l'art. 125, comma 3, c.p.p. per l'obbligo di motivazione del decreto d'appello
art. 125, comma 3, c.p.p.
impone la motivazione del provvedimento decisorio
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
il vizio di motivazione non è deducibile nel procedimento di prevenzione, salvo che la motivazione sia del tutto mancante o apparente, quindi inesistente
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
richiamato per l'enunciazione del motivo di ricorso nei limiti consentiti
art. 623, comma 1, lett. a), c.p.p.
richiamato per escludere il rinvio a diversa sezione nel caso di provvedimento di natura decisoria, imponendo una nuova composizione del collegio
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge; il vizio di motivazione è deducibile soltanto quando la motivazione sia mancante o meramente apparente, cioè sostanzialmente inesistente.
- La pericolosità generica non può essere desunta da meri sospetti o dalla sola pendenza di procedimenti penali: il giudice deve valorizzare fatti storicamente apprezzabili e dotati di concreta efficacia dimostrativa.
- Il giudice della prevenzione può utilizzare anche dati non definiti in sede penale o emergenti da procedimenti non definitivi, ma deve svolgere una autonoma valutazione incidentale e dare conto delle ragioni del proprio apprezzamento con motivazione congrua.
- Le pendenze o le denunce, da sole, non bastano a fondare il giudizio di pericolosità se non sono esaminate alla luce degli sviluppi procedimentali e degli eventuali esiti assolutori o estintivi.
- Quando il provvedimento di prevenzione conferma la pericolosità abituale fondata su proventi illeciti, occorre verificare in modo concreto se i fatti accertati dimostrino davvero un'attività delittuosa abituale e una correlata fonte di sostentamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26425/2026 del 15/07/2026
- Sentenza penale · 15 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26426/2026 del 15/07/2026
- Sentenza penale · 15 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26427/2026 del 15/07/2026
- Sentenza penale · 15 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26428/2026 del 15/07/2026
- Sentenza penale · 15 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26429/2026 del 15/07/2026
- Sentenza penale · 15 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26430/2026 del 15/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →