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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7016/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnava l'ordinanza che aveva respinto l'opposizione al rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Sosteneva che il Tribunale aveva applicato in modo tale la presunzione di superamento del reddito ex art. 76, comma 4-bis, D.P.R. 115/2002 da rendere impossibile la prova contraria (cd. probatio diabolica), e che non erano stati adeguatamente valutati la documentazione prodotta (certificazione unica, ISEE, cedolini), la detenzione prolungata e il regime 41-bis, i rari colloqui familiari e i precedenti provvedimenti favorevoli di altre autorità giudiziarie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non consentiti (il ricorso era limitato a vizio di motivazione e violazione di legge, modalità non ammessa per questo tipo di impugnazione salvo assoluto difetto di motivazione). La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della presunzione relativa di cui all'art. 76, comma 4-bis, e ha confermato che grava sul richiedente l'onere di fornire elementi concreti, recenti e idonei a provare lo stato di non abbienza; ha escluso efficacia vincolante in altro procedimento dei provvedimenti che avevano ammesso il beneficio; ha altresì precisato che la detenzione e il regime 41-bis non sono di per sé idonei a superare la presunzione. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Norme richiamate

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76, comma 4-bis

    La presunzione di superamento del reddito per soggetti condannati per reati tipici di associazione mafiosa ha natura relativa: ammette prova contraria, ma opera un'inversione dell'onere probatorio rendendo necessario che il richiedente produca elementi concreti, chiari e univoci per dimostrare lo stato di non abbienza.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 99, comma 4

    Il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione al rigetto dell'istanza di patrocinio a spese dello Stato può essere proposto solo per violazione di legge e non per vizio della motivazione, salvo assoluto difetto di motivazione.

  • Codice di procedura penale, art. 125, comma 3

    art. 125, comma 3 cod. proc. pen.

    Imposizione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la Cassazione può sindacare la motivazione solo quando sia del tutto mancante o manifestamente apparente e non semplicemente controversa rispetto alla valutazione di merito.

  • Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 173, comma 1

    art. 173, comma 1 disp. att. cod. proc. pen.

    Regola la forma dell'impugnazione e la possibilità per il ricorrente di dedurre violazione di legge e vizio della motivazione; nel caso di specie il ricorso è stato proposto ai sensi di questa norma ma ritenuto inammissibile per motivi non consentiti.

  • Codice di procedura penale, art. 606, lett. e)

    art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    Consente di dedurre in cassazione l'illogicità manifestamente manifesta della motivazione con un motivo specifico; senza l'utilizzo di questo mezzo la denuncia di illogicità manifesta non è ammissibile in Cassazione.

  • Ordinamento penitenziario, art. 41-bis

    Il regime differenziato e la lunga detenzione non costituiscono di per sé prova idonea a far ritenere superata la presunzione di disponibilità di redditi illeciti.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 139/2010

    Ha affermato che la presunzione prevista dall'art. 76, comma 4-bis, è relativa e, pertanto, compatibile con la possibilità di fornire prova contraria.

Massime di principio

  • La presunzione di superamento del reddito ai sensi dell'art. 76, comma 4-bis, DPR 115/2002 è relativa: può essere vinta, ma il richiedente ha l'onere di produrre prove concrete, aggiornate e credibili che escludano fonti di reddito illecite.
  • Autocertificazioni e documenti amministrativi (certificazione unica, ISEE, cedolini) possono risultare insufficienti se non corredati da elementi che escludano la percezione di redditi illeciti (movimenti bancari, flussi finanziari, acquisizioni patrimoniali, ecc.).
  • Accertamenti investigativi datati o generici sono deboli per confutare la presunzione; è utile produrre indagini finanziarie recenti o estratti conto che mostrino l'assenza di apporti esterni sospetti.
  • Provvedimenti favorevoli emessi in altri procedimenti non hanno efficacia vincolante e non bastano, di per sé, a dimostrare lo stato di non abbienza; occorre dimostrare compiutamente e nello stesso procedimento la mancanza di redditi illeciti.
  • La detenzione prolungata e l'applicazione del regime 41-bis non costituiscono di per sé prova della mancanza di disponibilità di redditi illeciti e vanno accompagnate da elementi economico-finanziari specifici.
  • In Cassazione la critica alla motivazione è limitata: se si vuole censurare l'illogicità manifesta va indicato il motivo specifico ai sensi dell'art. 606, lett. e); un ricorso limitato a 'vizio della motivazione' senza fondamento normativo è inammissibile.
  • Per migliorare le probabilità di successo in casi simili, il richiedente dovrebbe raccogliere documentazione documentale dettagliata e temporale (estratti conto bancari, bonifici, ricevute di spesa, dichiarazioni di terzi, accertamenti aggiornati della Guardia di Finanza) e, se possibile, acquisire perizie o accertamenti economico-patrimoniali tempestivi.

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