Cassazione Penale, Sentenza n. 7016/2025 del 20/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnava l'ordinanza che aveva respinto l'opposizione al rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Sosteneva che il Tribunale aveva applicato in modo tale la presunzione di superamento del reddito ex art. 76, comma 4-bis, D.P.R. 115/2002 da rendere impossibile la prova contraria (cd. probatio diabolica), e che non erano stati adeguatamente valutati la documentazione prodotta (certificazione unica, ISEE, cedolini), la detenzione prolungata e il regime 41-bis, i rari colloqui familiari e i precedenti provvedimenti favorevoli di altre autorità giudiziarie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non consentiti (il ricorso era limitato a vizio di motivazione e violazione di legge, modalità non ammessa per questo tipo di impugnazione salvo assoluto difetto di motivazione). La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della presunzione relativa di cui all'art. 76, comma 4-bis, e ha confermato che grava sul richiedente l'onere di fornire elementi concreti, recenti e idonei a provare lo stato di non abbienza; ha escluso efficacia vincolante in altro procedimento dei provvedimenti che avevano ammesso il beneficio; ha altresì precisato che la detenzione e il regime 41-bis non sono di per sé idonei a superare la presunzione. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76, comma 4-bis
La presunzione di superamento del reddito per soggetti condannati per reati tipici di associazione mafiosa ha natura relativa: ammette prova contraria, ma opera un'inversione dell'onere probatorio rendendo necessario che il richiedente produca elementi concreti, chiari e univoci per dimostrare lo stato di non abbienza.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 99, comma 4
Il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione al rigetto dell'istanza di patrocinio a spese dello Stato può essere proposto solo per violazione di legge e non per vizio della motivazione, salvo assoluto difetto di motivazione.
Codice di procedura penale, art. 125, comma 3
art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Imposizione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la Cassazione può sindacare la motivazione solo quando sia del tutto mancante o manifestamente apparente e non semplicemente controversa rispetto alla valutazione di merito.
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 173, comma 1
art. 173, comma 1 disp. att. cod. proc. pen.
Regola la forma dell'impugnazione e la possibilità per il ricorrente di dedurre violazione di legge e vizio della motivazione; nel caso di specie il ricorso è stato proposto ai sensi di questa norma ma ritenuto inammissibile per motivi non consentiti.
Codice di procedura penale, art. 606, lett. e)
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Consente di dedurre in cassazione l'illogicità manifestamente manifesta della motivazione con un motivo specifico; senza l'utilizzo di questo mezzo la denuncia di illogicità manifesta non è ammissibile in Cassazione.
Ordinamento penitenziario, art. 41-bis
Il regime differenziato e la lunga detenzione non costituiscono di per sé prova idonea a far ritenere superata la presunzione di disponibilità di redditi illeciti.
Corte Costituzionale, sent. n. 139/2010
Ha affermato che la presunzione prevista dall'art. 76, comma 4-bis, è relativa e, pertanto, compatibile con la possibilità di fornire prova contraria.
Massime di principio
- La presunzione di superamento del reddito ai sensi dell'art. 76, comma 4-bis, DPR 115/2002 è relativa: può essere vinta, ma il richiedente ha l'onere di produrre prove concrete, aggiornate e credibili che escludano fonti di reddito illecite.
- Autocertificazioni e documenti amministrativi (certificazione unica, ISEE, cedolini) possono risultare insufficienti se non corredati da elementi che escludano la percezione di redditi illeciti (movimenti bancari, flussi finanziari, acquisizioni patrimoniali, ecc.).
- Accertamenti investigativi datati o generici sono deboli per confutare la presunzione; è utile produrre indagini finanziarie recenti o estratti conto che mostrino l'assenza di apporti esterni sospetti.
- Provvedimenti favorevoli emessi in altri procedimenti non hanno efficacia vincolante e non bastano, di per sé, a dimostrare lo stato di non abbienza; occorre dimostrare compiutamente e nello stesso procedimento la mancanza di redditi illeciti.
- La detenzione prolungata e l'applicazione del regime 41-bis non costituiscono di per sé prova della mancanza di disponibilità di redditi illeciti e vanno accompagnate da elementi economico-finanziari specifici.
- In Cassazione la critica alla motivazione è limitata: se si vuole censurare l'illogicità manifesta va indicato il motivo specifico ai sensi dell'art. 606, lett. e); un ricorso limitato a 'vizio della motivazione' senza fondamento normativo è inammissibile.
- Per migliorare le probabilità di successo in casi simili, il richiedente dovrebbe raccogliere documentazione documentale dettagliata e temporale (estratti conto bancari, bonifici, ricevute di spesa, dichiarazioni di terzi, accertamenti aggiornati della Guardia di Finanza) e, se possibile, acquisire perizie o accertamenti economico-patrimoniali tempestivi.
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