Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1328/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, previa concessione di misure cautelari - della Determinazione della Regione Lazio n. G17795 del 29/12/2025 e del relativo allegato 1, mai notificata, successivamente conosciuta, con la quale si è determinato di cancellare dal RUNTS tutti gli enti di cui all'Allegato 1, ivi compresa la ricorrente, con conseguente perdita immediata di ogni beneficio conseguente alla pregressa iscrizione nel Runts, con particolare riferimento alla possibilità di sottoscrivere con le amministrazioni pubbliche le convenzioni disciplinate dall'articolo 56 del D.lgs. 117/2017 o di partecipare a procedure di co-programmazione o coprogettazione con le medesime amministrazioni pubbliche, nonché alla possibilità di utilizzare l'indicazione di ente del terzo settore (ETS), di associazione di promozione sociale (APS) o di organizzazione di volontariato (ODV) (doc. 1, Determinazione della Regione Lazio n. G17795 del 29/12/2025); - della Determinazione della Regione Lazio n. G08390 del 24/06/2024, e del relativo allegato A, pubblicata sul BURL n. 51 del 25/06/2024, non notificata e successivamente conosciuta, avente ad oggetto “diffida ad adempiere nei confronti degli Enti iscritti tramite trasmigrazione per scadenza termini o con provvedimenti nel Registro Unico Nazione del Terzo Settore che non hanno adempiuto all'obbligo di aggiornamento delle informazioni e di deposito degli atti ex artt. 8 comma 6 e 20 comma 1 del D.M. 106/2020 e/o deposito del bilancio ex art. 20 comma 1 lett. b) e comma 5 del D.M. n. 106/2020” (doc. 2, Determinazione della Regione Lazio n. G08390 del 24/06/2024); - della Determinazione della Regione Lazio n. G08745 del 1/07/2024, non pubblicata e non notificata, avente ad oggetto “Rettifica Determinazione Direttoriale n. G08390 del 24/06/2024 ”, successivamente conosciuta (doc. 3, Determinazione della Regione Lazio n. G08745 del 1/07/2024); - della comunicazione del 24 gennaio 2026, trasmessa via PEC da avvisi.runts@cert.infocamere.it con il seguente testo: “la pratica relativa alla procedura di cancellazione d'ufficio avente codice 2404973, per l'ente -OMISSIS- ODV con codice fiscale -OMISSIS- e numero di Repertorio -OMISSIS- è stata evasa dal sistema informatico del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il provvedimento di cancellazione è allegato alla presente. Per ogni ulteriore esigenza La invitiamo ad accedere all'area riservata del portale RUNTS La presente è stata generata da un sistema automatico, si prega pertanto di non rispondere a questo indirizzo in quanto ogni risposta sarà cestinata.”(doc. 4, PEC del 24/01/2026) - della Determinazione della Regione Lazio n. G00968 29/01/2026, avente ad oggetto “ Rettifica Determinazione Dirigenziale n. G17795 del 29/12/2025""Determinazione n. G08390 del 24/06/2024, rettificata con Determinazione n. G08745 del 01/07/2024, "Diffida ad adempiere nei confronti degli Enti iscritti tramite trasmigrazione per scadenza termini o con provvedimento nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che non hanno adempiuto all'obbligo di aggiornamento delle informazioni e di deposito degli atti, ex artt. 8 comma 6 e 20 comma 1 del D.M. 106/2020". Cancellazione dal Runts degli enti inadempienti, ivi compresi gli allegati A e B che ne costituiscono parte integrante e sostanziale (doc. 5, Determinazione della Regione Lazio n. G00968 29/01/2026); - di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, ancorché non conosciuti dalla ricorrente ma funzionali alla presente impugnazione.

Giustizia amministrativa202601468

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che le questioni dedotte potessero essere adeguatamente apprezzate nella fase di merito, già fissata per il 10 giugno 2026. L'ordinanza non contiene una valutazione analitica del fumus boni iuris o del periculum in mora né esamina nel merito i singoli motivi di ricorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. Il giudizio di merito resta pendente.

TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti regionali di diffida e cancellazione dal RUNTS, nonché la comunicazione automatica di avvenuta cancellazione e la successiva determinazione di rettifica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'organizzazione di volontariato ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione regionale del 29 dicembre 2025 con cui era stata disposta la cancellazione dal RUNTS degli enti indicati nell'allegato, inclusa la ricorrente, con perdita dei benefici connessi all'iscrizione e della possibilità di stipulare convenzioni con le amministrazioni pubbliche o partecipare a procedure di co-programmazione e co-progettazione. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti di diffida ad adempiere e di rettifica, la comunicazione PEC del 24 gennaio 2026 relativa all'avvenuta evasione della pratica di cancellazione e la determinazione del 29 gennaio 2026 di ulteriore rettifica e cancellazione, oltre agli atti connessi e consequenziali. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti; si limita a rilevare che le questioni prospettate potranno essere esaminate nella sede di merito.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari collegiali; il TAR l'ha respinta rinviando l'apprezzamento delle questioni alla sede di merito.

  • art. 56 d.lgs. 117/2017

    È richiamato nella descrizione degli effetti pregiudizievoli lamentati dalla ricorrente, con riferimento alla possibilità degli enti del terzo settore di stipulare convenzioni con le amministrazioni pubbliche.

  • art. 8, comma 6, D.M. 106/2020

    È indicato negli atti impugnati quale base dell'obbligo di aggiornamento delle informazioni nel RUNTS.

  • art. 20, comma 1, D.M. 106/2020

    È indicato negli atti impugnati in relazione agli obblighi di aggiornamento, deposito degli atti e del bilancio.

  • art. 20, comma 5, D.M. 106/2020

    È indicato nella diffida impugnata in relazione all'obbligo di deposito del bilancio.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può respingere la domanda e rinviare l'apprezzamento delle questioni dedotte alla fase di merito, quando ritenga che esse possano essere adeguatamente esaminate in quella sede.
  • Il rigetto della domanda cautelare non definisce il giudizio di annullamento e può accompagnarsi alla fissazione dell'udienza pubblica per la trattazione del merito.
  • In assenza di una diversa statuizione motivata, le spese della fase cautelare possono essere compensate tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieContributi al terzo settore e alle associazioniTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.