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Sentenza

Sentenza n. 237/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento n. P-CB/L/Q/2023/102370 del 1° marzo 2025, con il quale lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Campobasso ha disposto la revoca del nulla-osta precedentemente rilasciato in favore dell’interessata il 3 febbraio 2024;

Giustizia amministrativa202500107

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro stagionale precedentemente rilasciato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro stagionale, disposta dopo la comunicazione tardiva del proprio ingresso in Italia. Ha dedotto, anzitutto, l’abnormità dell’atto e la carenza di potere in concreto, sostenendo che lo Sportello Unico per l’Immigrazione non fosse competente a revocare un titolo relativo all’ingresso, la cui competenza sarebbe spettata al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Ha inoltre dedotto la violazione del contraddittorio, del diritto di difesa, dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, degli artt. 24 e 97 Cost. e degli artt. 7 e 10 l. n. 241/1990, sostenendo che la comunicazione di avvio non avesse riguardato correttamente il provvedimento poi adottato. Ha censurato la violazione e falsa applicazione dell’art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022, dell’art. 3 e dell’art. 21-quinquies l. n. 241/1990, rilevando che il ritardo nella dichiarazione dell’ingresso non avrebbe giustificato la revoca e che non sarebbe stato individuato un termine perentorio applicabile. Ha infine dedotto eccesso di potere per istruttoria erronea, frettolosa e superficiale, travisamento dei presupposti di fatto, difetto di istruttoria, motivazione erronea, apparente e illogica, sviamento e manifesta ingiustizia. In particolare, ha sostenuto che l’Amministrazione fosse già a conoscenza dell’ingresso il 10 gennaio 2025 e non soltanto in occasione della convocazione del 7 febbraio 2025, e che non avesse adeguatamente valutato la patologia medicalmente documentata addotta quale causa di forza maggiore del ritardo.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza esaminare nel merito i motivi di ricorso. Nel corso del giudizio, anche in esecuzione dei provvedimenti cautelari che avevano rilevato, in via sommaria, un possibile deficit motivazionale sulla perentorietà del termine e sull’adeguata valutazione della patologia, l’Amministrazione ha posto in essere le attività necessarie al rilascio di un permesso di soggiorno. L’avvenuto rilascio del permesso ha integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale fatta valere con l’impugnazione della revoca, determinando un nuovo assetto amministrativo pienamente satisfattivo e rendendo non necessaria la decisione sui vizi dedotti. Le spese sono state compensate in ragione delle eccezionali ragioni previste dalla legge.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.

    La piena soddisfazione della pretesa sostanziale del ricorrente mediante un nuovo assetto amministrativo intervenuto durante il giudizio comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno delle censure relative al contraddittorio e al diritto di difesa; il Tribunale non si è pronunciato nel merito su tale motivo.

  • artt. 24 e 97 Cost.

    Richiamati dalla ricorrente in relazione al diritto di difesa, al buon andamento e al corretto esercizio dell’azione amministrativa; le relative censure non sono state esaminate per la cessazione della materia del contendere.

  • artt. 7 e 10 l. n. 241/1990

    Richiamati in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento e alla partecipazione procedimentale; il giudice non ha deciso tali questioni nel merito.

  • art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022, convertito dalla l. n. 122/2022

    Invocato dalla ricorrente per contestare la rilevanza del ritardo nella comunicazione dell’ingresso e la perentorietà del termine; la questione è rimasta assorbita dalla cessazione della materia del contendere.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Richiamato per censurare il difetto di motivazione del provvedimento di revoca; la censura non è stata definita nel merito.

  • art. 21-quinquies l. n. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla revoca amministrativa; il Tribunale non ha esaminato la qualificazione e i presupposti dell’atto impugnato.

Massime di principio

  • Ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., la cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione adotti un nuovo assetto provvedimentale che soddisfi pienamente e puntualmente la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente.
  • Il rilascio, durante il giudizio, del titolo amministrativo perseguito dal ricorrente può determinare la piena soddisfazione della pretesa sostanziale e rendere inutile la decisione sui motivi di illegittimità dedotti contro il precedente provvedimento negativo.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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