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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26191/2024 del 07/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di tre infermiere professionali, inquadrate nel ruolo sanitario e addette a servizi articolati su tre turni presso un ospedale pubblico. La corte territoriale aveva riconosciuto il diritto delle lavoratrici a percepire, anche per il giorno successivo al turno notturno di 12 ore, l'indennità giornaliera prevista dall'art. 44, comma 3, del c.c.n.l. Comparto Sanità 1.9.1995 per il personale turnista, qualificando tale giorno come riposo compensativo. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione di varie disposizioni di legge e di contratto collettivo e sostenendo che, non essendo stata superata la soglia delle 36 ore settimanali, la giornata successiva al turno notturno non potesse essere considerata riposo compensativo ma soltanto giorno di non lavoro o, al più, secondo riposo settimanale. La ricorrente ha richiamato inoltre precedenti di legittimità sul c.d. sabato non lavorato e ha contestato la qualificazione della giornata di smonto come riposo compensativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha interpretato l'art. 44, comma 3, c.c.n.l. nel senso che l'indennità giornaliera spetta anche quando la giornata non lavorata sia concessa per compensare la maggiore gravosità di un turno notturno prolungato, purché il riposo sia funzionalmente diretto al recupero psico-fisico del lavoratore. Ha valorizzato il coordinamento con l'art. 26 c.c.n.l. 7.4.1999, che per il lavoro continuato e a turni sulle 24 ore impone adeguati periodi di riposo tra i turni per consentire il recupero psico-fisico. Ha quindi confermato la sentenza impugnata, rigettando il ricorso e ribadendo che non è necessario, ai fini della qualificazione del riposo come compensativo, il superamento dell'orario settimanale contrattuale, essendo sufficiente che il riposo sia collegato alla particolare intensità e gravosità della prestazione resa in turno notturno.

Norme richiamate

  • art. 22 L. n. 724/1994

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'orario settimanale su cinque giorni comporta due giorni di non lavoro, ma la Corte ne esclude la decisività rispetto alla diversa figura del riposo compensativo del turnista

  • art. 3 d.lgs. n. 66/2003

    invocato nel ricorso come norma sull'orario di lavoro, ma non ritenuto idoneo a escludere la qualificazione compensativa del riposo successivo al turno notturno

  • art. 2109 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in tema di riposi, ma interpretato nel quadro della disciplina collettiva speciale del personale turnista

  • art. 44, comma 3, c.c.n.l. Comparto Sanità 1.9.1995

    "L’indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi"

    l'indennità giornaliera è collegata alla penosità del lavoro turnista e spetta anche nei giorni di assenza se questi costituiscono riposi compensativi funzionali al recupero della maggiore gravosità della prestazione

  • art. 86 c.c.n.l. Comparto Sanità 2016/2018

    richiamato come riproduzione sostanzialmente invariata della disciplina dell'art. 44, comma 3, c.c.n.l. 1995

  • art. 26 c.c.n.l. Comparto Sanità 7.4.1999

    "adeguati periodi di riposo tra i turni per consentire il recupero psico-fisico"

    la previsione sui riposi tra i turni orienta l'interpretazione verso la natura compensativa della giornata di smonto successiva al turno notturno di 12 ore

  • art. 5 c.c.n.l. 10.4.2008

    richiamato quale integrazione della disciplina dell'orario di lavoro del comparto sanità

  • art. 13, comma 1-qua[ter?]

    richiamato solo nel dispositivo finale relativo al contributo unificato, ma il testo è tronco e non consente una completa identificazione della disposizione

Massime di principio

  • L'indennità giornaliera prevista per il personale sanitario turnista è dovuta non solo quando l'assenza dal servizio segua al superamento dell'orario settimanale contrattuale, ma anche quando il riposo sia istituito per recuperare la maggiore gravosità di un turno notturno prolungato.
  • Ai fini della qualificazione di una giornata come riposo compensativo, non è decisivo il mero dato quantitativo del superamento delle 36 ore settimanali; è invece decisiva la funzione concreta della giornata non lavorata, cioè il suo collegamento causale con il recupero psico-fisico del lavoratore turnista.
  • La distinzione tra giorno di non lavoro e riposo compensativo va compiuta in base alla causa dell'assenza: se l'assenza è conseguenza della programmazione turnistica finalizzata a compensare la maggiore penosità della prestazione, la giornata conserva natura compensativa e mantiene l'accesso all'indennità contrattuale.
  • La disciplina del sabato non lavorato dei dipendenti con orario su cinque giorni non è automaticamente estensibile al giorno successivo a un turno notturno di 12 ore, poiché in quest'ultimo caso la giornata di assenza assolve a una diversa funzione compensativa legata alla continuità e intensità del lavoro a turni.

Come è indicizzato

MaterieOrario di lavoro e ferieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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