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Sentenza

Sentenza n. 137/2026 - Catania, Sezione 3

per l'annullamento - del Decreto Dirigenziale DDG numero 1489 del 7 giugno 2024, con il quale il dirigente del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali presso l’Assessorato resistente, ha sospeso l’autorizzazione al funzionamento della Comunità Alloggio della ricorrente, rilasciata con il decreto DDR n. 3665 del 27 novembre 2007 e con essa, l’iscrizione all’albo regionale ex articolo 26 della Legge Regionale numero 22/1986 di tali strutture; - della nota numero 161785 di protocollo del 17 luglio 2024, con la quale l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania - U.O. Igiene Pubblica Territoriale di Palagonia – si è espressa in senso contrario alla revoca del citato DDG di sospensione dell’autorizzazione al funzionamento e dell’iscrizione all’Albo regionale ex articolo 26 della Legge Regionale numero 22/1986 della Comunità Alloggio il Giovane Anchise; - di ogni altro atto o provvedimento, antecedente e/o successivo, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202401552

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto dirigenziale che ha sospeso l'autorizzazione al funzionamento e l'iscrizione all'albo regionale della comunità-alloggio, nonché parere ASP contrario alla revoca della sospensione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assessorato regionale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La cooperativa ha impugnato il decreto dirigenziale n. 1489 del 7 giugno 2024, con cui era stata sospesa l'autorizzazione al funzionamento della comunità-alloggio e la relativa iscrizione all'albo regionale ex art. 26 della l.r. n. 22/1986, nonché il parere dell'ASP di Catania contrario alla revoca della sospensione. La sospensione era stata adottata dopo un'ispezione dei Carabinieri, incaricati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, che aveva evidenziato criticità strutturali e organizzative; nonostante la diffida regionale, la cooperativa non aveva completato gli adeguamenti richiesti nel termine assegnato. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione dell'art. 21-quater, comma 2, e dell'art. 3 della l. n. 241/1990, la violazione dell'art. 29, comma 2, della l.r. n. 22/1986 e l'eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta, sostenendo che la sospensione fosse priva di un termine di durata e non sorretta da gravi ragioni né da un rilevante pregiudizio per gli utenti. Con il secondo motivo sono stati dedotti eccesso di potere per contraddittorietà, sviamento e travisamento, violazione degli artt. 26 e 28 della l.r. n. 22/1986, della circolare dell'Assessorato degli Enti Locali n. 2 del 17 febbraio 2003 e dell'art. 1 dell'allegato G al D.P.Reg. 4 giugno 1987, nonché difetto di motivazione e illogicità, contestando il parere ASP sulle barriere architettoniche, sulla conformità degli impianti, sugli ingressi e sui requisiti strutturali della comunità-alloggio.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto legittima la sospensione pur in assenza di una data finale espressa, poiché il decreto ne aveva collegato la durata al tempo strettamente necessario per acquisire i pareri positivi del Comune e dell'ASP, subordinati al superamento delle criticità: la misura era quindi temporanea e funzionalmente determinata. Ha inoltre ritenuto sussistenti i presupposti dell'art. 29, comma 2, della l.r. n. 22/1986, poiché la sospensione era fondata sulla dettagliata relazione della Procura e sul verbale ispettivo, dai quali emergevano gravi carenze funzionali e organizzative idonee a pregiudicare significativamente i minori ospitati; il provvedimento è stato giudicato adeguatamente motivato, proporzionato e conforme alla legge. Quanto al secondo motivo, il TAR ha applicato il principio del provvedimento plurimotivato, secondo cui è sufficiente che una sola ragione autonoma e idonea a sorreggere il dispositivo superi il vaglio giurisdizionale. Ha ritenuto decisiva la motivazione relativa alle barriere architettoniche. La normativa regionale imponeva alle comunità-alloggio il rispetto della disciplina sull'eliminazione delle barriere architettoniche e l'accessibilità effettiva della struttura. Nel caso concreto, l'edificio era articolato su tre livelli, privo di ascensore, con zona giorno al piano terra e zona notte al secondo piano non direttamente comunicanti; il dispositivo mobile di sollevamento installato dalla cooperativa richiedeva l'assistenza continua di terzi e non garantiva un uso autonomo, stabile e generalizzato degli spazi. La valutazione tecnico-discrezionale dell'ASP è stata pertanto ritenuta non illogica, non sproporzionata e non viziata da violazione di legge o difetto di motivazione. Le ulteriori censure sono state assorbite per carenza di interesse, poiché l'atto restava comunque sorretto dall'autonoma ragione concernente le barriere architettoniche. La cooperativa è stata condannata al pagamento di 2.500 euro di spese di lite in favore dell'Amministrazione regionale; nulla è stato disposto per le parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 21-quater, comma 2, l. 241/1990

    La ricorrente ne invocava l'applicazione per sostenere la necessità di indicare la durata della sospensione e la presenza di gravi ragioni; il TAR ha ritenuto comunque legittima la durata determinabile in relazione al tempo necessario per superare le criticità.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento di sospensione è stato ritenuto adeguatamente motivato mediante il richiamo alla relazione della Procura, al verbale ispettivo e alla mancata eliminazione delle criticità.

  • art. 29, comma 2, l.r. 22/1986

    accertati gravi difetti di funzionamento o violazioni di legge

    Consente la sospensione dell'autorizzazione al funzionamento in presenza di gravi difetti o violazioni che comportino un rilevante pregiudizio per gli utenti; tali presupposti sono stati ritenuti sussistenti per le carenze funzionali e organizzative della struttura.

  • art. 26 l.r. 22/1986

    Disciplina l'iscrizione all'albo regionale delle strutture socio-assistenziali, sospesa insieme all'autorizzazione al funzionamento.

  • art. 10 D.P.Reg. 29 giugno 1988

    rispetto della normativa relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche

    Impone alle comunità-alloggio il rispetto della normativa sulle barriere architettoniche.

  • art. 2 D.M. 14 giugno 1989, n. 236

    possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia

    L'accessibilità richiede una fruizione effettiva, sicura e autonoma degli spazi, non la mera possibilità fisica di accedervi.

  • legge 5 febbraio 1992, n. 104

    La sentenza la richiama quale ulteriore rafforzamento della ratio di tutela dell'accessibilità e della dignità delle persone con disabilità.

  • art. 19 D.P.Reg. 28 maggio 1987

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi secondo cui alle comunità-alloggio si applicherebbero i requisiti strutturali degli appartamenti destinati a civile abitazione; la censura non è stata accolta.

  • art. 10 D.P.Reg. 29 giugno 1988

    Richiamato dalla ricorrente e dal TAR quale disposizione che impone comunque il rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

Massime di principio

  • La sospensione dell'autorizzazione al funzionamento di una struttura socio-assistenziale può essere legittimamente disposta per un periodo non indicato con una data finale precisa quando il provvedimento ne delimiti la durata in modo determinabile, collegandola al tempo necessario per il superamento delle criticità accertate e per l'acquisizione dei pareri favorevoli prescritti.
  • La sospensione dell'autorizzazione al funzionamento di una comunità-alloggio è legittima quando sia fondata su accertate gravi carenze funzionali o organizzative, documentate da attività ispettive attendibili, idonee a determinare un rilevante pregiudizio per gli utenti, in particolare se la struttura ospita minori.
  • Quando un provvedimento amministrativo negativo è fondato su una pluralità di ragioni autonome, ciascuna idonea a sorreggerne il dispositivo, è sufficiente che una sola ragione superi il vaglio giurisdizionale perché l'atto resti valido; le censure relative alle ulteriori ragioni diventano prive di interesse.
  • Il rispetto della disciplina sulle barriere architettoniche nelle strutture socio-assistenziali richiede un'accessibilità effettiva, stabile, sicura e autonoma degli spazi, adeguata alle caratteristiche dell'edificio e dell'utenza, e non è soddisfatto da soluzioni che consentano soltanto un trasporto occasionale con assistenza continua di terzi.
  • La valutazione dell'idoneità delle misure adottate per il superamento delle barriere architettoniche costituisce esercizio di discrezionalità tecnico-amministrativa; il giudice verifica la coerenza, ragionevolezza e proporzionalità della valutazione rispetto alle caratteristiche concrete dell'immobile e dell'utenza, senza sostituirsi all'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieAutotutelaMotivazione del provvedimento
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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