Sentenza del 19/04/2021 n. 563 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione del silenzio-rifiuto sulla richiesta di rimborso IRAP relativa agli anni 2013-2017 per complessivi €25.014,44; la contribuente deduceva l'insussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione ex art. 2 D.lgs. 446/1997, avendo svolto l'attività con una sola segretaria, l'ausilio di un praticante i cui rimborsi erano qualificati come rimborso spese e pagamenti a terzi limitati a colleghi domiciliatari. L'Ufficio contestava la fondatezza del rimborso, eccependo compensazioni già operate e la sussistenza del presupposto impositivo, nonché la mancata prova da parte della contribuente dell'assenza di organizzazione.
La decisione
Il giudice d'appello ha rigettato l'appello principale dell'Agenzia e, accogliendo l'appello incidentale della contribuente, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado dichiarando illegittimo il silenzio-rifiuto dell'Agenzia e riconoscendo il diritto al rimborso IRAP richiesto dalla contribuente. La Corte ha ritenuto che la contribuente avesse assolto l'onere probatorio circa l'assenza di autonoma e stabile organizzazione, evidenziando l'entità modesta dei rimborsi erogati al praticante e l'andamento dei compensi dello studio non riconducibile a un incremento produttivo determinato dal semplice superamento dell'esame di abilitazione del praticante. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del grado di appello.
Norme richiamate
D.lgs. 446/1997, art. 2
Definisce il presupposto impositivo IRAP in relazione all'esistenza di una autonoma organizzazione; la Corte ha interpretato che la semplice presenza di un praticante e una segreteria non costituisce automaticamente organizzazione autonoma sufficiente a sottoporre il professionista all'imposta.
Codice civile, art. 2697
Principio sull'onere della prova: l'Amministrazione eccepiva che la contribuente non avesse assolto l'onere probatorio, mentre la Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta (importi erogati al praticante, natura dei pagamenti, andamento dei compensi) fosse idonea a soddisfare l'onere della prova a carico della contribuente.
Richiami giurisprudenziali (Cassazione, ordinanza n. 33382/2018 e altre pronunce)
La giurisprudenza di legittimità è richiamata per il principio che la presenza di praticanti in uno studio non determina di per sé l'esistenza di una autonoma e stabile organizzazione; rileva l'entità e la natura dei compensi corrisposti agli ausiliari.
Massime di principio
- Per l'assoggettabilità IRAP di un professionista rileva la sussistenza di una autonoma e stabile organizzazione; la mera presenza di praticanti e di una segreteria non è automaticamente sufficiente.
- L'onere della prova circa l'assenza di organizzazione grava sul contribuente, ma può essere assolto con documentazione puntuale: importi effettivamente corrisposti a collaboratori/praticanti, la natura dei pagamenti (rimborso spese vs retribuzione), composizione dei costi e andamento dei compensi dello studio.
- Il semplice superamento dell'esame di abilitazione da parte del praticante non comporta automaticamente un immediato e apprezzabile aumento di produttività dello studio; occorre dimostrare un apporto concreto, stabile e rilevante alla produzione di ricavi.
- In caso di istanza di rimborso, l'Amministrazione può opporre compensazioni operate: tali somme vanno valutate e decurtate dal credito richiesto; il contribuente deve indicare ed eventualmente documentare compensazioni pregresse.
- Nella valutazione complessiva il giudice considera sia la natura e l'entità dei costi per il personale e collaboratori sia l'andamento temporale dei ricavi per stabilire se esista nesso causale tra risorse organizzative e incremento di produzione di reddito.
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