Sentenza del 26/06/2015 n. 13261 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha contestato la decisione della Commissione tributaria regionale del Lazio, secondo cui la causa ostativa prevista dall'art. 15, comma 1, della legge n. 289 del 2002 riguardava esclusivamente il contribuente persona fisica e non anche una società. La società aveva presentato domanda di definizione agevolata di un avviso di rettifica IVA relativo al 1997, ma il suo legale rappresentante aveva già avuto formale conoscenza dell'esercizio dell'azione penale per reati tributari, definita con sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile prima del perfezionamento del condono. L'Agenzia ha inoltre sostenuto che la causa ostativa operasse anche se i fatti erano stati commessi nel 1997, sotto la vigenza della legge n. 516 del 1982, poiché le condotte erano sostanzialmente riconducibili a fattispecie previste anche dal decreto legislativo n. 74 del 2000.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo che la causa ostativa al condono si applichi anche alle società quando l'azione penale sia stata esercitata nei confronti del loro legale rappresentante e la società ne abbia avuto formale conoscenza entro il termine di perfezionamento della definizione. La Corte ha escluso che rilevi il fatto che la società non possa essere materialmente autrice del reato, richiamando il principio di immedesimazione organica. Ha inoltre ritenuto irrilevante che i fatti risalissero al 1997 e fossero originariamente contestati ai sensi della legge n. 516 del 1982, ravvisando continuità sostanziale con le fattispecie del decreto legislativo n. 74 del 2000. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, che dovrà esaminare le ulteriori contestazioni sull'avviso di rettifica, rimaste assorbite, e regolare le spese.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15, comma 1
La definizione non è ammessa per i soggetti nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione.
La causa ostativa impedisce il perfezionamento del condono quando, entro il termine utile, il contribuente ha avuto formale conoscenza dell'esercizio dell'azione penale per un reato tributario. La regola si applica anche alle società, se l'azione penale riguarda il loro legale rappresentante.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15, comma 6
Il pagamento eseguito nel termine previsto perfeziona la definizione, a meno che non ricorra la condizione ostativa prevista dal comma 1.
Il versamento non perfeziona il condono se sussiste la causa ostativa; le somme pagate restano imputabili come acconti sull'imposta definitivamente accertata.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15, comma 7
Il perfezionamento della definizione esclude la punibilità dei reati tributari, anche quando la procedura di sanatoria concerna contribuenti diversi dalle persone fisiche.
La disposizione conferma che il condono può riguardare soggetti societari, ma anche che l'esimente penale non opera quando l'azione penale sia stata esercitata e il contribuente ne abbia avuto formale conoscenza entro il termine di perfezionamento.
Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74
Il riferimento contenuto nell'art. 15 della legge n. 289 del 2002 è stato interpretato in senso sostanziale: comprende anche condotte anteriori all'entrata in vigore del decreto, quando vi sia continuità normativa con fattispecie penalmente previste dal nuovo decreto.
Legge 7 agosto 1982, n. 516
L'abrogazione della legge non esclude la causa ostativa quando il fatto contestato secondo la disciplina previgente abbia continuità sostanziale con un reato previsto dal decreto legislativo n. 74 del 2000.
Codice penale, art. 2, commi 2 e 4
La Corte ha richiamato i principi della successione delle leggi penali nel tempo: il fatto resta penalmente rilevante secondo la disciplina sopravvenuta, ove applicabile, e si applica la disposizione più favorevole al reo.
Codice di procedura penale, art. 444, comma 2
Il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto e congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione.
La sentenza di patteggiamento presuppone il controllo giudiziale sulla qualificazione giuridica del fatto e sull'assenza di cause evidenti di proscioglimento; nel caso concreto ciò ha consentito di ritenere integrata la fattispecie penalmente rilevante anche ai fini della causa ostativa al condono.
Massime di principio
- Quando una norma fiscale prevede una causa ostativa collegata a un procedimento penale del legale rappresentante, la preclusione può ricadere anche sulla società rappresentata, per effetto del principio di immedesimazione organica.
- Ai fini della preclusione non è necessario che il soggetto imputato e il soggetto che chiede il beneficio fiscale coincidano formalmente: è sufficiente il collegamento funzionale tra il reato commesso dall'organo e la posizione fiscale della società.
- È decisiva la formale conoscenza dell'esercizio dell'azione penale entro la data di perfezionamento della definizione agevolata, non soltanto la data del versamento o la successiva evoluzione del procedimento.
- Il richiamo legislativo a una disciplina penale sopravvenuta può essere interpretato in senso sostanziale e non meramente cronologico: condotte commesse sotto una legge precedente possono ostare al beneficio se presentano continuità normativa con reati previsti dalla disciplina successiva.
- La sentenza di patteggiamento, una volta divenuta irrevocabile, può assumere rilievo per dimostrare che il fatto è stato qualificato come reato e che non sussistevano cause evidenti di proscioglimento, anche se occorre verificare il concreto titolo di reato.
- L'accertamento della causa ostativa non definisce automaticamente la fondatezza dell'imposizione fiscale: una volta escluso il condono, le contestazioni relative all'avviso devono essere esaminate nel merito dal giudice competente.
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