Sentenza n. 252/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento emesso dalla Prefettura – U.T.G. della Provincia di Campobasso il 08.05.2026, notificato in data 11.05.2026, con il quale è stata disposta la cessazione delle misure di accoglienza a carico dell’interessato, con l’obbligo di lasciare il centro di accoglienza in cui era ospitato, nelle successive 48 ore, nonché per l'annullamento del silenzio rifiuto delle misure di accoglienza per titolari di protezione Sistema “Sai”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di cessazione delle misure di accoglienza, con obbligo di lasciare il centro entro 48 ore, e silenzio-rifiuto sull'ammissione a un progetto territoriale SAI
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di cessazione dell'accoglienza e il silenzio-rifiuto sull'istanza di inserimento nel Sistema SAI, deducendo violazione dell'art. 3 l. 241/1990 per motivazione mancante o carente, eccesso di potere per carenze istruttorie e sviamento, nonché violazione e falsa applicazione del d.lgs. 142/2015 e dell'art. 1-sexies d.l. 416/1989, convertito dalla l. 39/1990. In particolare, ha lamentato che la Prefettura avesse segnalato il caso al SAI il 7 maggio 2026, attendendo soltanto un giorno prima di adottare il provvedimento di cessazione, senza consentire una concreta valutazione dell'inserimento in un progetto territoriale e senza che il SAI avesse fornito riscontro. Le amministrazioni resistenti hanno dedotto l'infondatezza del ricorso, evidenziando di avere richiesto tempestivamente, il 7 maggio 2026, l'inserimento dell'interessato in un progetto territoriale SAI, subito dopo avere appreso del riconoscimento della protezione speciale.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha respinto integralmente il ricorso. Quanto alla cessazione delle misure di accoglienza, ha ritenuto che l'art. 14, comma 4, d.lgs. 142/2015 limiti la durata dell'accoglienza dei richiedenti alla definizione del procedimento di esame della domanda di protezione, prevedendo la prosecuzione solo nei casi e per i periodi stabiliti dalla norma. Il positivo riconoscimento della protezione determina automaticamente la cessazione delle misure accordate in qualità di richiedente; tale regime non è stato modificato dai d.l. 113/2018 e 130/2020. Ne consegue che il provvedimento prefettizio è vincolato e non richiede uno specifico apprezzamento discrezionale della situazione di vulnerabilità, essendo sufficiente indicare il fatto costitutivo della cessazione, ossia il riconoscimento della protezione. Quanto alla lamentata inerzia sull'inserimento nel SAI, il Collegio ha rilevato che la Prefettura, venuta a conoscenza del riconoscimento il 7 maggio 2026, aveva lo stesso giorno chiesto al Servizio Centrale l'inserimento dell'interessato in un progetto territoriale. Non sussisteva quindi alcuna inerzia illegittima. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione immediata del giudizio nel merito quando ne ricorrono i presupposti, previo avviso alle parti.
art. 3 l. 241/1990
Il motivo relativo alla motivazione è stato ritenuto infondato perché, trattandosi di attività vincolata, era sufficiente indicare il riconoscimento della protezione quale fatto determinante la cessazione dell'accoglienza.
art. 14, comma 4, d.lgs. 142/2015
le misure di accoglienza accordate ai richiedenti protezione internazionale siano assicurate per la durata del procedimento di esame della domanda da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale
Le misure di accoglienza spettano durante il procedimento di esame della domanda e, nei casi previsti, fino alla scadenza del termine per l'impugnazione o alla definizione del giudizio; il riconoscimento della protezione determina automaticamente la cessazione delle misure accordate in qualità di richiedente.
art. 1-sexies d.l. 416/1989, convertito dalla l. 39/1990
È richiamato quale disciplina del Sistema SAI, nell'ambito della valutazione dell'eventuale inserimento del beneficiario in un progetto territoriale.
d.l. 113/2018, convertito dalla l. 132/2018
Il giudice esclude che abbia modificato il regime della cessazione automatica delle misure di accoglienza al riconoscimento della protezione.
d.l. 130/2020, convertito dalla l. 173/2020
Il giudice esclude che abbia modificato il regime della cessazione automatica delle misure di accoglienza al riconoscimento della protezione.
Massime di principio
- Quando al richiedente protezione internazionale viene riconosciuta una forma di protezione, le misure di accoglienza previste per i richiedenti cessano automaticamente, poiché sono funzionalmente collegate alla durata del procedimento di esame della domanda e ai limitati periodi successivi previsti dalla legge.
- La cessazione automatica e vincolata delle misure di accoglienza non impone all'amministrazione una specifica ponderazione della situazione di vulnerabilità dell'interessato né una motivazione ulteriore rispetto all'indicazione del riconoscimento della protezione, quale fatto determinante la cessazione.
- La cessazione dell'accoglienza riservata ai richiedenti protezione e l'eventuale successivo inserimento del beneficiario in un progetto territoriale SAI sono piani distinti: l'eventuale valutazione dell'ammissione al SAI non impedisce l'adozione del provvedimento vincolato di cessazione della prima misura.
- Non sussiste inerzia illegittima della Prefettura in ordine all'inserimento nel SAI quando l'amministrazione, appresa la concessione della protezione, inoltra tempestivamente al competente Servizio Centrale la richiesta di inserimento in un progetto territoriale.
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