Sentenza del 09/06/2017 n. 14426 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti hanno impugnato l'avviso di accertamento relativo all'imposta di registro, contestando sia la tardività dell'appello proposto dall'Ufficio contro la sentenza di primo grado, sia l'insufficiente motivazione dell'avviso sul maggior valore attribuito all'immobile compravenduto. In particolare, sostenevano che il termine di 60 giorni decorresse dalla data di invio della comunicazione della sentenza all'Ufficio e non dalla sua effettiva ricezione, e che l'avviso avrebbe dovuto indicare anche gli immobili concretamente utilizzati come riferimento per la stima.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che, quando la sentenza è comunicata all'Ufficio tramite elenco o plico raccomandato, il termine per impugnare decorre dalla ricezione della comunicazione da parte dell'Ufficio, non dalla data di invio da parte della segreteria. Poiché agli atti non risultava provata una ricezione anteriore rispetto a quella considerata dalla Commissione tributaria centrale, l'appello dell'Ufficio è stato ritenuto tempestivo. La Corte ha inoltre confermato che, per la validità dell'avviso di accertamento di maggior valore, è sufficiente l'indicazione del criterio astratto di valutazione, purché il contribuente sia posto in condizione di difendersi; gli elementi concreti di applicazione del criterio devono essere provati dall'Amministrazione nella fase contenziosa. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.600 euro, oltre accessori e rimborso forfettario del 15%.
Norme richiamate
D.P.R. n. 636 del 1972, art. 22
L'appello può essere proposto nel termine di 60 gg. decorrenti, rispettivamente dalla notificazione o dalla comunicazione previste dall'art. 38, comma 3
Il termine per proporre appello decorre dalla notificazione o dalla comunicazione validamente ricevuta dal destinatario. Nel caso dell'Ufficio tributario, non è sufficiente la data di invio della comunicazione da parte della segreteria.
D.P.R. n. 636 del 1972, art. 32, comma 1
Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria della commissione consegnato alle parti [...] o spedito in plico senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. Le comunicazioni all'ufficio tributario possono essere fatte mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare
La data rilevante per la decorrenza del termine d'impugnazione è quella risultante dalla ricezione della comunicazione da parte dell'Ufficio, comprovata dall'avviso di ricevimento o dall'atto equivalente, e non la mera data di trasmissione.
D.P.R. n. 634 del 1972, art. 49
In materia di imposta di registro, l'avviso di rettifica o liquidazione deve indicare il criterio utilizzato per determinare il maggior valore. È sufficiente l'enunciazione del criterio astratto, mentre gli elementi fattuali che ne giustificano l'applicazione devono essere dimostrati dall'Amministrazione nel giudizio.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Le disposizioni individuano, rispettivamente, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge e il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deducibili con ricorso per cassazione.
Codice di procedura civile, art. 378
Consente il deposito di memorie illustrative nel giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Per verificare la tempestività di un'impugnazione, occorre individuare la data in cui la comunicazione della decisione è stata effettivamente ricevuta dal destinatario, non necessariamente la data in cui è stata spedita dalla segreteria.
- La contestazione della tardività dell'appello deve essere sostenuta da una prova documentale certa della data di ricezione; la sola annotazione della data di invio o di trasmissione non è sufficiente.
- Un avviso di accertamento di maggior valore è validamente motivato quando indica il criterio astratto usato dall'Amministrazione e fornisce informazioni sufficienti a consentire al contribuente di comprendere e contestare la pretesa.
- L'Amministrazione non deve necessariamente inserire nell'avviso ogni singolo dato comparativo utilizzato per la stima, ma deve provare in giudizio gli elementi concreti che giustificano il maggior valore, se il contribuente li contesta in modo specifico.
- Il contribuente che contesta una stima immobiliare dovrebbe allegare elementi puntuali sulle caratteristiche dell'immobile, sulle differenze rispetto ai beni comparabili e sull'eventuale erroneità del criterio applicato.
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