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Sentenza

Sentenza del 09/11/2015 n. 2005 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Riscossione - Soggetti passivi - Soggetti obbligati e soggetti coobbligati - Notifica della cartella di pagamento al debitore ed al coobbligato - Illegittimità della notifica al coobbligato se per lo stesso debito non è stato iscritto a ruolo - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Equitalia contestava la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Prato che aveva annullato le cartelle notificate alla società beneficiaria quale responsabile solidale dei debiti tributari della società scissa. Sosteneva che, in forza della responsabilità solidale derivante dalla scissione, il concessionario potesse notificare la cartella anche alla coobbligata non iscritta a ruolo e non destinataria di uno specifico avviso di accertamento. La società resistente eccepiva l'illegittimità delle notifiche per mancata iscrizione a ruolo nei propri confronti e per lesione del diritto di difesa.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello di Equitalia e confermato l'annullamento delle cartelle nei confronti della società resistente. Ha stabilito che l'individuazione dei soggetti obbligati al pagamento spetta esclusivamente all'Ufficio, il quale deve inserirli nel ruolo consegnato al concessionario. Il concessionario non può quindi notificare una cartella a un soggetto non iscritto a ruolo, anche se astrattamente coobbligato in forza di una disposizione di legge. L'art. 25 del DPR 602/1973 non attribuisce un autonomo potere al concessionario di estendere la riscossione a soggetti estranei al ruolo; il riferimento al coobbligato riguarda ipotesi specifiche, come quella del fideiussore nella decadenza dalla rateazione. È stata inoltre esclusa un'interpretazione dell'art. 173, comma 13, del DPR 917/1986 idonea a derogare alle garanzie procedimentali e al diritto di difesa della società coobbligata. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti e le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 25, comma 1 e 2, DPR 602/1973

    La cartella di pagamento viene notificata al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato.

    La norma non consente al concessionario di notificare la cartella a soggetti non inseriti nel ruolo. Il riferimento al coobbligato va interpretato in relazione a specifiche ipotesi previste dalla legge e non come potere generale di estensione soggettiva della riscossione.

  • Art. 19, DPR 602/1973

    La previsione relativa alla riscossione nei confronti del fideiussore in caso di decadenza dalla rateazione rappresenta un'ipotesi particolare, non generalizzabile a ogni coobbligato.

  • Art. 15, comma 2, D.lgs. 472/1997

    La responsabilità solidale prevista per le violazioni tributarie non elimina la necessità che il soggetto coobbligato sia correttamente individuato dall'Amministrazione e inserito nel ruolo ai fini della riscossione.

  • Art. 173, comma 13, DPR 917/1986

    La facoltà della società coobbligata di partecipare ai procedimenti relativi agli obblighi tributari della società scissa non esonera l'Amministrazione dal rispetto delle garanzie procedimentali e non autorizza automaticamente la notifica della cartella a un soggetto non iscritto a ruolo.

  • Art. 1306 c.c.

    La disciplina generale delle obbligazioni solidali non è derogata dall'art. 173, comma 13, del DPR 917/1986 in modo tale da consentire l'esecuzione contro il coobbligato senza una preventiva corretta individuazione nel procedimento tributario.

  • Artt. 6 e 7, legge 212/2000

    Il contribuente deve poter conoscere effettivamente gli atti a lui destinati, nonché i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale. Non è quindi legittimo assoggettare un coobbligato agli effetti di un accertamento svolto esclusivamente nei confronti di altro soggetto, senza adeguate garanzie difensive.

  • Art. 21-octies, legge 241/1990

    È stato invocato da Equitalia, ma la decisione ha ritenuto assorbiti gli ulteriori motivi dopo aver escluso la legittimità della notifica delle cartelle al soggetto non iscritto a ruolo.

  • Art. 345 c.p.c.

    L'eccezione di inammissibilità dell'appello è stata respinta: il giudice può rilevare e applicare d'ufficio le norme giuridiche regolatrici dei fatti, anche se non espressamente invocate nel precedente grado.

Massime di principio

  • La responsabilità solidale prevista dalla legge non basta, da sola, a rendere legittima una cartella notificata a un soggetto diverso da quello indicato nel ruolo.
  • Il concessionario della riscossione deve attenersi ai soggetti e agli importi risultanti dal ruolo predisposto dall'Amministrazione; non può ampliare autonomamente il perimetro soggettivo della riscossione.
  • Prima di notificare una cartella a un coobbligato, l'Amministrazione deve averlo correttamente individuato e inserito nel ruolo, salvo specifiche ipotesi legali che consentano l'azione sulla base del ruolo emesso contro altro soggetto.
  • Il coobbligato deve beneficiare di adeguate garanzie di conoscenza e difesa rispetto ai presupposti della pretesa tributaria; non può subire automaticamente gli effetti di un procedimento svolto esclusivamente nei confronti di altri.
  • In caso di scissione societaria o altra successione nella responsabilità tributaria, occorre distinguere tra responsabilità sostanziale del soggetto e legittimità formale della riscossione: la prima non rende automaticamente valida la seconda.
  • Se una cartella è notificata a un soggetto non iscritto a ruolo, il vizio può comportare l'illegittimità della cartella nei suoi confronti, anche quando esista una possibile responsabilità solidale sul piano sostanziale.

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