Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 719/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento: - del provvedimento della Città di Castellammare di Stabia, SETTORE V - AREA AMBIENTE/ Tutela paesaggistica Prt. G. 0018529/2023 in data 17 marzo 2023 e del provvedimento, comunicato al Sig. Ciro Carolei, espresso della Soprintendenza ABAP prot. MIC_ SA8AP-NA-MET 0004979-P con la nota assunta al prot. comunale al n. 17728/23 del 15 marzo 2023, recante parere negativo.

Giustizia amministrativa202302605

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato, fondato sul parere paesaggistico negativo della Soprintendenza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il diniego comunale e il presupposto parere negativo della Soprintendenza, relativi all’istanza di permesso di costruire presentata il 17 settembre 2020 per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato sito in Castellammare di Stabia. Tra le censure è stato dedotto l’erronea rappresentazione dei fatti, anche sulla base di una relazione tecnica di parte. Il giudice ha ritenuto necessario verificare: se la porzione di fabbricato già demolita coincida con quella oggetto dell’ordinanza comunale del 3 agosto 2007, adottata per eliminare situazioni di rischio o pericolo; se un’ulteriore parte del fabbricato sia stata volontariamente demolita negli anni successivi alla comunicazione del 19 marzo 2008 senza previa autorizzazione comunale; se il fabbricato coincida con quello oggetto della segnalazione del 24 gennaio 2020 e della successiva nota del 24 dicembre 2020; se il progetto di ricostruzione sia tecnicamente riconducibile al recupero della precedente configurazione, con particolare riguardo alla sagoma preesistente e alle dimensioni volumetriche rispetto a quelle originarie.

La decisione

Il TAR non ha definito il ricorso, riservando ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese. Ha disposto una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., affidandola al Direttore del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, con facoltà di delega a un professore dotato delle necessarie competenze. Il verificatore dovrà acquisire l’intera documentazione posta a base degli atti impugnati, svolgere un sopralluogo in contraddittorio, previo preavviso alle parti di almeno cinque giorni, e accertare i tre gruppi di circostanze indicati nell’ordinanza. Sono stati fissati sessanta giorni per la bozza di relazione, quindici giorni per le osservazioni delle parti e ulteriori quindici giorni per la relazione finale. È stato posto provvisoriamente a carico dei ricorrenti il versamento di euro 2.500 quale anticipo sul compenso del verificatore, con riserva sulle spese definitive. Il Comune, o la parte più diligente, dovrà inoltre depositare entro quindici giorni copia della segnalazione e della nota richiamate nell’ordinanza. La causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 29 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 66 c.p.a.

    La verificazione è stata disposta per acquisire e chiarire elementi tecnici e fattuali essenziali alla decisione della controversia, mediante esame documentale e sopralluogo in contraddittorio.

Massime di principio

  • Quando la decisione su un ricorso di annullamento dipende dalla ricostruzione tecnica di fatti controversi e dalla verifica della corrispondenza tra stato dei luoghi, precedenti provvedimenti amministrativi e progetto edilizio, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a.
  • La verificazione può comprendere l’acquisizione della documentazione posta a base dell’atto impugnato, il sopralluogo in contraddittorio e l’esame delle osservazioni delle parti sulla bozza di relazione, prima del deposito della relazione finale.
  • In presenza di un’istruttoria tecnica ancora necessaria, il giudice può rinviare la decisione sul merito, sulle questioni di rito e sulle spese, ponendo provvisoriamente l’anticipo del compenso del verificatore a carico della parte ricorrente, senza pregiudicare la definitiva regolazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutorizzazione paesaggisticaIstruttoria processuale
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.