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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02296/2024 del 23/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo dal giudice di pace per un credito derivante da un contratto di prestazione d'opera nei confronti di terzi. L'Agenzia delle Entrate aveva poi emesso un avviso di liquidazione dell'imposta di registro in relazione a tale decreto, ritenendo tassabile anche il rapporto negoziale enunciato nel provvedimento giudiziario. La società aveva impugnato l'atto impositivo deducendo: omessa pronuncia della CTR sulla censura di difetto di motivazione dell'avviso; motivazione apparente della sentenza di appello; violazione delle norme sulla motivazione dell'avviso di liquidazione per mancata allegazione degli atti tassati; violazione delle norme sull'imposta di registro per avere l'Ufficio tassato anche il rapporto sottostante; violazione delle regole sull'onere della prova e sull'utilizzo di un atto enunciato non allegato né individuato. Il ricorso per cassazione era affidato a cinque motivi.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso, in primo luogo, che vi fosse un vizio decisivo per omessa pronuncia, ritenendo infondata la censura sulla motivazione dell'avviso di liquidazione, poiché l'atto riportava gli estremi del decreto ingiuntivo, la base imponibile, le aliquote e i criteri tariffari, rendendo il provvedimento agevolmente individuabile senza necessità di allegazione. Ha inoltre ritenuto che la sentenza della CTR non fosse motivata solo apparentemente, avendo spiegato che il decreto ingiuntivo era correttamente tassato per enunciazione ai sensi dell'art. 22 d.P.R. 131/1986. Quanto ai motivi centrali, la Corte ha affermato che l'enunciazione di un contratto nel provvedimento giudiziario consente l'applicazione dell'imposta di registro anche se il contratto era soggetto a registrazione solo in caso d'uso; ha inoltre escluso che si trattasse di indebita doppia imposizione, trattandosi di imposta d'atto applicabile autonomamente sia al provvedimento giurisdizionale sia all'atto enunciato. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con condanna anche al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale evocato per denunciare omessa pronuncia e nullità della sentenza; la Corte lo richiama ma ritiene infondato il motivo.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per lamentare omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché la questione era infondata nel merito.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie; la Corte afferma che la decisione impugnata è sorretta da motivazione sufficiente e non apparente.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per il vizio di motivazione apparente; la Corte ribadisce che il vizio sussiste solo se la motivazione non consente di comprendere il percorso logico decisionale.

  • art. 7, comma 1, L. 212/2000

    È invocato dalla ricorrente sul difetto di motivazione dell'avviso; la Corte ritiene che l'avviso fosse sufficientemente motivato.

  • art. 52, comma 2-bis, d.P.R. 131/1986

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la carenza motivazionale; la Corte ne esclude la violazione perché l'avviso indicava gli elementi essenziali dell'imposizione.

  • art. 22 d.P.R. 131/1986

    "Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene le enunciazioni, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate"

    La Corte afferma che la norma si applica anche quando l'atto enunciato sia soggetto a registrazione in caso d'uso; l'enunciazione in atto registrato basta a rendere tassabile il rapporto enunciato.

  • art. 6 d.P.R. 131/1986

    La Corte precisa che il mero richiamo dell'atto non registrato in un atto registrato non integra, di per sé, un caso d'uso.

  • art. 69 d.P.R. 131/1986

    Richiamato nel testo dell'art. 22 per evidenziare che la pena pecuniaria riguarda gli atti soggetti a registrazione in termine fisso.

  • art. 37 d.P.R. 131/1986

    Richiamato nel testo dell'art. 22 per gli atti dell'autorità giudiziaria soggetti a registrazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato in relazione alla valutazione del materiale probatorio; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per sostenere un errato riparto dell'onere della prova; la Corte ritiene che l'avviso fosse comunque sufficientemente specifico e che la tassazione fosse legittima.

Massime di principio

  • In tema di imposta di registro su atti giudiziari, l'avviso di liquidazione è sufficientemente motivato quando indica il provvedimento tassato, la base imponibile, le aliquote applicate e i criteri tariffari, senza che sia necessaria l'allegazione materiale dell'atto se questo è agevolmente identificabile.
  • La motivazione della sentenza è solo apparente quando, pur esistente graficamente, non consente di ricostruire il ragionamento decisorio; non sussiste il vizio se la decisione espone, anche sinteticamente, la ratio seguita.
  • Ai fini dell'art. 22 d.P.R. 131/1986, l'enunciazione in un atto registrato di un contratto o negozio non registrato comporta l'assoggettamento all'imposta anche se l'atto enunciato era soggetto a registrazione solo in caso d'uso.
  • Il mero richiamo di un atto non registrato in un atto registrato non integra, di per sé, un caso d'uso ai sensi dell'art. 6 d.P.R. 131/1986.
  • L'imposta di registro è imposta d'atto: può colpire autonomamente sia il provvedimento giudiziario sia l'atto negoziale enunciato, senza che ciò configuri doppia imposizione illecita quando la legge prevede espressamente la tassazione di entrambi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

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