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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16816/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un verbale ispettivo dell’ente previdenziale, seguito da decreto ingiuntivo e da opposizione rigettata nei due gradi di merito, con cui si è accertata la natura di collaborazione coordinata e continuativa di alcuni rapporti di lavoro giornalistico intercorsi tra la società editoriale e vari collaboratori, con conseguente debenza dei contributi previdenziali richiesti, nonché il mancato riconoscimento del beneficio della contribuzione ridotta per altri collaboratori. In cassazione la società ha dedotto: (1) violazione degli artt. 2222 e 2229 c.c., dell’art. 409 c.p.c. e dell’art. 61 d.lgs. n. 276/2003, sostenendo che il giudice d’appello avrebbe illegittimamente fatto operare una presunzione di co.co.co. nonostante l’esclusione prevista per le professioni intellettuali iscritte in albi; (2) e (3) violazione dell’art. 2697 c.c., perché la prova dei fatti costitutivi dell’obbligo contributivo sarebbe stata ritenuta raggiunta solo sulla base del verbale ispettivo, senza adeguato riscontro testimoniale e con errata valutazione delle deposizioni; (4) ulteriore violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione al capo sul contributo ridotto, assumendo che l’onere probatorio sarebbe stato erroneamente applicato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati, e per parte inammissibili, i primi tre motivi perché la Corte d’appello aveva correttamente affermato che l’onere di provare i presupposti dell’obbligazione contributiva gravava sull’ente previdenziale, e aveva fondato l’accertamento non su una presunzione, ma su una valutazione complessiva di verbale ispettivo, dichiarazioni rese a terzi e testimonianza dell’ispettore, con apprezzamento di fatto non sindacabile in legittimità se adeguatamente motivato. Ha ritenuto infondato anche il quarto motivo, osservando che non era stata provata la sussistenza dei presupposti per la riduzione contributiva, onere che incombe su chi invoca il beneficio. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2222 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’estraneità dei rapporti alla collaborazione coordinata e continuativa; la Corte non lo ritiene decisivo rispetto all’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 2229 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alle professioni intellettuali iscritte in albi; la Corte osserva che il motivo non coglie la ratio della decisione di merito, fondata su un accertamento fattuale e non su una presunzione.

  • art. 409 c.p.c.

    Invocato per contestare l’inquadramento dei rapporti; la Corte ribadisce che la qualificazione dell’attività svolta è giudizio di fatto del merito.

  • art. 61 d.lgs. n. 276 del 2003

    Richiamato per l’esclusione di alcune professioni intellettuali dall’area delle collaborazioni coordinate e continuative; la Corte non ne fa applicazione in senso favorevole alla ricorrente, perché il giudice di merito ha accertato in fatto la natura coordinata delle prestazioni.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte afferma che l’onere di provare i fatti costitutivi dell’obbligazione contributiva grava sull’ente che li deduce; parimenti, chi invoca la contribuzione ridotta deve provarne i presupposti.

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro processuale utilizzato per denunciare la violazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    Richiamato per dare atto della trattazione in camera di consiglio e del rinvio della decisione in ordinanza.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è insindacabile l’accertamento di fatto del giudice di merito sulla natura del rapporto di lavoro, quando sia sorretto da motivazione congrua e priva di vizi logici.
  • L’ente che agisce per il recupero di contributi ha l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva; la prova può essere tratta anche da verbali ispettivi e dichiarazioni raccolte dall’ispettore, se valutati insieme agli altri elementi del compendio probatorio.
  • La contestazione in cassazione della valutazione delle prove non può tradursi in una mera richiesta di nuova ponderazione del materiale istruttorio, ma deve indicare un fatto decisivo trascurato dal giudice di merito.
  • L’eventuale beneficio della contribuzione ridotta deve essere provato da chi lo invoca, non potendo essere riconosciuto in mancanza della dimostrazione dei relativi presupposti.
  • La qualificazione dell’attività giornalistica svolta in concreto come collaborazione coordinata e continuativa è accertamento di fatto rimesso al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civileLavoroPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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