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Sentenza

Sentenza del 12/06/2015 n. 5724 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Processo tributario - Atti impugnabili - Pignoramento presso terzi - Difetto di giurisdizione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l’individuazione del giudice competente a conoscere dell’impugnazione di un pignoramento presso terzi eseguito per la riscossione coattiva di un credito tributario. Il principio affermato è che la giurisdizione non si determina in base al vizio dedotto, ma in base all’atto concretamente impugnato. Gli atti propedeutici all’esecuzione, come cartella di pagamento, avviso di mora o intimazione di pagamento, devono essere contestati davanti al giudice tributario. Il pignoramento e gli atti esecutivi successivi, invece, devono essere impugnati davanti al giudice ordinario mediante opposizione agli atti esecutivi, anche quando si deduca la mancata notifica dell’atto presupposto. La mera indicazione del pignoramento, senza specifici motivi di censura, non è sufficiente: occorre individuare concretamente i vizi propri dell’atto o la nullità derivata dalla mancata notificazione del titolo o dell’atto equivalente al precetto.

La decisione

È stata riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario sull’impugnazione del pignoramento, poiché il pignoramento costituisce il primo effettivo atto dell’espropriazione forzata, anche quando l’esecuzione sia promossa dall’agente della riscossione. La contestazione della nullità del pignoramento per omessa notificazione della cartella o dell’intimazione di pagamento rientra quindi nell’opposizione agli atti esecutivi prevista dall’art. 617 c.p.c. e non nella giurisdizione tributaria. Diversamente, se il contribuente avesse impugnato direttamente la cartella o l’avviso di mora, la controversia sarebbe spettata al giudice tributario.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 19, comma 3

    Il contribuente può impugnare l’atto consequenziale facendo valere la mancata notifica dell’atto presupposto oppure impugnare cumulativamente anche l’atto presupposto non notificato.

    La norma consente di contestare davanti al giudice tributario gli atti impositivi o propedeutici alla riscossione, anche deducendo la mancata notificazione di un atto precedente.

  • Codice di procedura civile, art. 491

    L’espropriazione forzata inizia con il pignoramento.

    Il pignoramento è il primo vero atto del processo esecutivo e, in quanto tale, è soggetto alle regole delle opposizioni esecutive davanti al giudice ordinario.

  • Codice di procedura civile, art. 617

    L’opposizione agli atti esecutivi è il rimedio per contestare la regolarità formale del pignoramento e degli atti esecutivi successivi, compresa la nullità derivata dalla mancata notifica del titolo o dell’atto equivalente al precetto.

  • D.P.R. n. 602/1973, artt. 49 e seguenti

    La riscossione coattiva tributaria si fonda sul ruolo e procede, dopo la cartella o l’intimazione di pagamento, mediante gli atti dell’espropriazione forzata.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 50, comma 2

    Quando è decorso più di un anno dalla notificazione della cartella, prima del pignoramento deve essere notificata l’intimazione ad adempiere.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 57, comma 1, lett. b), e comma 2

    La disciplina speciale della riscossione non esclude l’opposizione agli atti esecutivi davanti al giudice ordinario quando viene impugnato il pignoramento; il criterio decisivo resta l’atto concretamente contestato.

Massime di principio

  • Per determinare la giurisdizione occorre guardare anzitutto all’atto impugnato, non soltanto al vizio dedotto.
  • La cartella di pagamento, l’avviso di mora e l’intimazione di pagamento sono normalmente impugnabili davanti al giudice tributario.
  • Il pignoramento e gli atti esecutivi successivi sono impugnabili davanti al giudice ordinario mediante opposizione agli atti esecutivi.
  • La mancata notifica dell’atto presupposto può essere fatta valere davanti al giudice ordinario se viene impugnato il pignoramento; se invece viene impugnata direttamente la cartella o l’intimazione, la competenza appartiene al giudice tributario.
  • L’atto introduttivo deve indicare specificamente i motivi di contestazione: la sola formula generica di impugnazione non dimostra l’esistenza di una censura valida.
  • Quando si contesta solo la regolarità formale dell’atto consequenziale per mancata notifica dell’atto presupposto, il giudice deve verificare la notifica e può dichiarare nullo l’atto consequenziale, con eventuali effetti sull’estinzione della pretesa se sono maturati i termini di decadenza.

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