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Ordinanza

Ordinanza n. 652/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501156

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha definito nel merito la controversia né ha disposto espressamente la sospensione del provvedimento impugnato. Ha ritenuto che le esigenze del ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., e ha fissato per la discussione la pubblica udienza del 4 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

TAR Lombardia - Brescia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di inammissibilità dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Cremona ha dichiarato inammissibile la sua istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato. Ha dedotto l’erronea applicazione della disciplina transitoria prevista dall’art. 7, comma 2, del d.l. n. 20/2023, sostenendo che la conversione sarebbe consentita per i permessi di soggiorno per protezione speciale rispetto ai quali la domanda sia stata presentata, oppure l’invito a presentarla sia stato inviato, anteriormente all’entrata in vigore del decreto-legge.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 2, d.l. n. 20/2023

    sarebbero convertibili i permessi di soggiorno per protezione speciale in relazione ai quali la domanda sia stata presentata - o l’invito a presentarla sia stato inviato - in data anteriore alla data di entrata in vigore del citato d.l.

    La norma è richiamata quale disciplina transitoria della cui corretta applicazione si discute, con riguardo alla convertibilità dei permessi di soggiorno per protezione speciale in permessi per lavoro.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    le esigenze del ricorrente siano tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito

    Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante la rapida fissazione dell’udienza di merito, il giudice può definire la fase cautelare fissando direttamente la discussione del merito, senza adottare una misura cautelare provvisoria.

Massime di principio

  • Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., qualora le esigenze cautelari del ricorrente siano adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio, il giudice può fissare direttamente l’udienza di merito senza pronunciarsi sulla sospensione dell’atto impugnato.
  • La disciplina transitoria dell’art. 7, comma 2, d.l. n. 20/2023 deve essere applicata verificando se la domanda relativa alla protezione speciale, oppure l’invito a presentarla, sia anteriore all’entrata in vigore del decreto-legge, ai fini della convertibilità del relativo permesso in permesso per lavoro.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareTermini del procedimento

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