Ordinanza n. 13403/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica al concorso per la presenza di un tatuaggio su parte del corpo non coperta dall’uniforme, oltre agli atti della procedura concorsuale e alla graduatoria
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il verbale del 19 maggio 2026 con cui la Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici l’ha giudicata non idonea per la presenza di un tatuaggio sulla gamba destra, in fase di rimozione ma con persistenza di pigmento, su una parte del corpo non coperta dall’uniforme. Sono stati inoltre impugnati gli ulteriori verbali e atti relativi agli accertamenti psico-fisici, il decreto di approvazione della graduatoria, il bando e gli atti di ampliamento dei posti, con domanda di revoca della non idoneità e riammissione alle successive fasi del concorso. Il TAR rileva che le censure involgono la medesima questione già sottoposta alla Corte di giustizia dell’Unione europea con ordinanza dello stesso TAR n. 8482/2025, ai sensi dell’art. 267 TFUE, sebbene riferita a una diversa procedura concorsuale per allievi agenti della Polizia di Stato.
La decisione
La domanda cautelare è stata accolta. Il TAR ha ritenuto che la complessità delle censure richieda un approfondimento nella sede di merito e che, nelle more, debba essere mantenuta la res adhuc integra, considerando il danno grave e irreparabile rappresentato dalla preclusione alla possibilità di conseguire il bene della vita perseguito, ossia la prosecuzione della procedura concorsuale. La ricorrente è stata quindi riammessa con riserva al prosieguo del concorso. Il processo è stato contestualmente sospeso ai sensi dell’art. 295 c.p.c., applicabile al processo amministrativo tramite l’art. 79, comma 1, c.p.a., in attesa della decisione della Corte di giustizia sulla questione già rimessa. Il TAR ha considerato la sospensione impropria alternativa alla rimessione diretta della medesima questione alla Corte di giustizia, in funzione dell’economia processuale e della ragionevole durata del processo. Il giudizio dovrà essere riassunto mediante domanda di fissazione di udienza, proposta dalla parte più diligente entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea della decisione della Corte di giustizia. Ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese è stata rinviata all’esito del giudizio.
Norme richiamate
art. 267 TFUE
La questione interpretativa rilevante per la controversia è già stata sottoposta alla Corte di giustizia dell’Unione europea in un diverso giudizio.
art. 295 c.p.c.
Consente la sospensione necessaria del processo ed è stato applicato per sospendere il giudizio in attesa della decisione della Corte di giustizia sulla medesima questione.
art. 79, comma 1, c.p.a.
Rende applicabile al processo amministrativo l’art. 295 c.p.c. in materia di sospensione del processo.
art. 80, comma 1, c.p.a.
Impone la prosecuzione del giudizio sospeso mediante domanda di fissazione di udienza entro il termine perentorio di novanta giorni decorrente dalla pubblicazione della decisione della Corte di giustizia nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato in relazione alla tutela dei dati personali relativi alla salute e all’oscuramento dei dati identificativi nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
Massime di principio
- Quando le censure proposte in un giudizio amministrativo involgono una questione di diritto dell’Unione europea identica a quella già rimessa alla Corte di giustizia in un diverso giudizio, il giudice può sospendere il processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c., applicabile tramite l’art. 79, comma 1, c.p.a., invece di disporre una nuova rimessione della medesima questione.
- La sospensione impropria del giudizio, in attesa della decisione della Corte di giustizia su una questione già sottoposta al suo esame, è funzionale ai principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo.
- In sede cautelare, quando la prosecuzione della procedura concorsuale potrebbe essere preclusa dalla non idoneità impugnata e sussista un danno grave e irreparabile, il candidato può essere riammesso con riserva al prosieguo della procedura, lasciando al giudizio di merito la definizione delle censure.
- La riassunzione del processo sospeso deve avvenire mediante domanda di fissazione di udienza proposta dalla parte più diligente entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea della decisione della Corte di giustizia sulla questione pregiudiziale.
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